Giurisprudenza e Prassi in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Co-progettazione

CO-PROGRAMMAZIONE QUALE PRESUPPOSTO NECESSARIO DELLA CO-PROGETTAZIONE NEL TERZO SETTORE (6)

TAR TOSCANA FI - SENTENZA

È illegittima la procedura di co-progettazione che non sia stata preceduta da un procedimento di co-programmazione, atteso che quest'ultima costituisce una fase essenziale per l'individuazione partecipata dei bisogni e degli interventi da soddisfare, garantendo il carattere non sinallagmatico e collaborativo del rapporto tra Pubblica Amministrazione e Terzo (...)

ENTI DEL TERZO SETTORE E CO-PROGETTAZIONE: LA NOZIONE DI "PARTNER" DEVE ESSERE INTERPRETATA IN SENSO ATECNICO COME COLLABORAZIONE OPERATIVA (6)

TAR ABRUZZO AQ - SENTENZA

In tema di procedimenti di amministrazione condivisa, la distinzione tra raggruppamento partecipante e partenariato tecnico deve essere operata privilegiando l'interpretazione che favorisca la massima partecipazione, qualificando come collaboratori esterni i partner che non possiedono i requisiti di partecipazione se il progetto è presentato individualmente da u (...)

CO-PROGETTAZIONE NEL TERZO SETTORE: I REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DEVONO ESSERE INTERPRETATI VALORIZZANDO LE ESPERIENZE MATURATE DAGLI ETS CON CATEGORIE DI UTENZA ANALOGHE (6)

CONSIGLIO DI STATO - SENTENZA

In sede di co-progettazione ex art. 55 D.Lgs. 117/2017, la verifica del requisito dell'esperienza professionale triennale non può essere limitata al solo target specifico dell'intervento (nella specie, pazienti psichiatrici), ma deve ricomprendere attività svolte verso soggetti in stato di marginalità sociale, quali migranti o beneficiari di misure di contra (...)

AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E REQUISITI ESPERIENZIALI NELLA CO-PROGETTAZIONE CON IL TERZO SETTORE (6.1)

CONSIGLIO DI STATO - Sentenza

Gli istituti di amministrazione condivisa, quali la co-progettazione, sono estranei al campo di applicazione del Codice dei contratti pubblici e si fondano sulla convergenza di obiettivi tra Pubblica Amministrazione ed Enti del Terzo Settore. Pertanto, i requisiti di idoneità tecnico-professionale richiesti dalla lex specialis non devono essere interpretati secondo i criteri di stretta identità so (...)

NECESSARIA L'ESPERIENZA SPECIFICA SUL TARGET PER I REQUISITI DI CO-PROGETTAZIONE NEL TERZO SETTORE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - Sentenza

L'esperienza tecnico-professionale richiesta per la partecipazione a una procedura di co-progettazione deve essere parametrata agli obiettivi e ai destinatari specifici dell'intervento. Non è ammessa un'interpretazione estensiva che equipari l'esperienza maturata verso utenze generiche a quella specialistica necessaria per il trattamento di soggetti con disagio psichico o dipendenze. (...)

INAMMISSIBILE LA SOSTITUZIONE DEL PARTNER SE LA CO-PROGETTAZIONE CONFIGURA UN APPALTO PUBBLICO ONEROSO (6.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Sentenza

In tema di affidamento di servizi sociali, la distinzione tra il modello dell'appalto e quello della co-progettazione risiede nella gratuità della prestazione; se la stazione appaltante prevede il rimborso dei costi del personale o altre forme di finanziamento che escludono la non economicità del servizio, la procedura deve seguire le regole del Codice dei contratti pubblici, ivi compresi i termin (...)

ILLEGITTIMA LA CO-PROGETTAZIONE SE IL RAPPORTO HA NATURA SINALLAGMATICA E ONEROSA

CONS. STATO - Sentenza

L'istituto della co-progettazione, espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, non può essere utilizzato per l'affidamento di servizi sociali laddove il rapporto sia caratterizzato da onerosità e sinallagmaticità. Qualora il bando preveda il pagamento di compensi e rimborsi di spese di gestione soggetti a fatturazione, la procedura deve essere ricondotta al Codice dei contratti pubblic (...)

CO-PROGETTAZIONE TERZO SETTORE ALTERNATIVA ALL'APPALTO E REGIME TRANSITORIO RUNTS (6.1)

TAR LOMBARDIA - Sentenza

Nelle procedure di co-progettazione avviate ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017, le ONLUS iscrittre all'anagrafe di settore beneficiano del regime transitorio di cui all'art. 101 del medesimo decreto, potendo partecipare anche in assenza di iscrizione al RUNTS. Tali procedure non sono soggette al principio di separazione tra offerta tecnica ed economica, né alle formalità rigorose del Codice (...)

NECESSARIA LA PREVENTIVA CO-PROGRAMMAZIONE PER IL LEGITTIMO RICORSO ALLA CO-PROGETTAZIONE CON IL TERZO SETTORE (55.2)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA - Sentenza

In tema di rapporti tra Pubblica Amministrazione ed Enti del Terzo Settore, la procedura di co-progettazione di cui all'art. 55, comma 3, del d.lgs. n. 117/2017 deve essere necessariamente preceduta o integrata da una fase di co-programmazione ai sensi del comma 2 della medesima disposizione. L'individuazione unilaterale dei bisogni e delle modalità di intervento da parte dell'Amministrazione proc (...)

LA CO-PROGETTAZIONE ESCLUDE LA LOGICA COMPETITIVA DEGLI APPALTI PUBBLICI (16.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO - Sentenza

Nei procedimenti di co-progettazione disciplinati dal Codice del Terzo Settore, la collaborazione di un ente nella fase di co-programmazione non integra una situazione di conflitto di interessi, attesa la natura non sinallagmatica e collaborativa del modello organizzativo che mira alla realizzazione dell'interesse sociale in modo condiviso con l'amministrazione, escludendo l'automatica applicazion (...)

LEGITTIMA L'ESCLUSIONE PER GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE RIFERIBILE ALL'AMMINISTRATORE DI FATTO (80.5)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE - Sentenza

In tema di requisiti generali di partecipazione, il principio del cd. contagio consente l'esclusione dell'operatore economico non solo per fatti riferibili direttamente all'ente, ma anche per gravi illeciti professionali commessi da persone fisiche che, pur prive di cariche formali, rivestano il ruolo di amministratori di fatto. La prova della funzione gestoria può essere fornita dalla Stazione Ap (...)

INAPPLICABILITÀ DEL RITO ABBREVIATO APPALTI ALLE PROCEDURE DI CO-PROGETTAZIONE DEL TERZO SETTORE (6.1)

TAR SICILIA - CATANIA - Sentenza

In tema di servizi sociali, laddove la Pubblica Amministrazione attivi procedure di co-progettazione con enti del Terzo Settore basate sul principio di solidarietà e prive di causa sinallagmatica lucrativa, non trova applicazione il Codice dei Contratti Pubblici. Pertanto, il regime processuale applicabile non è quello speciale del rito abbreviato in materia di appalti ex art. 119 c.p.a., bensì qu (...)

ILLEGITTIMA LA COPROGETTAZIONE RISERVATA AL TERZO SETTORE SENZA EFFETTIVA GRATUITA' E MOTIVAZIONE (6.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA - Sentenza

Il ricorso all'istituto della co-progettazione riservata agli enti del terzo settore non può essere utilizzato per eludere le norme in materia di evidenza pubblica quando il servizio presenta natura economica o tecnologica e prevede rimborsi forfettari o remunerazioni del personale interno. Le clausole del bando che impongono la sede operativa e l'esperienza pregressa nel solo territorio regionale (...)

APPLICABILITÀ FACOLTATIVA DEL CODICE APPALTI NELLE PROCEDURE DI CO-PROGETTAZIONE DEL TERZO SETTORE (93.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Sentenza

È legittima la nomina di una commissione giudicatrice operata ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici anche per procedure di co-progettazione regolate dal Codice del Terzo Settore, in quanto la Stazione Appaltante può facoltativamente richiamare tali istituti per perseguire obiettivi di trasparenza ed efficienza. In sede di interpretazione della lex specialis, qualora il tenore letterale sia am (...)

AMMESSO IL SOCCORSO CORRETTIVO VOLONTARIO PER ERRORI MATERIALI NELLE PROCEDURE DI CO-PROGETTAZIONE (101.4)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, SEZIONE STACCATA DI LATINA - Sentenza

Nelle procedure di co-progettazione, è legittimo il ricorso al soccorso correttivo volontario per la rettifica di errori materiali commessi nella fase di presentazione della domanda, qualora la modifica non comporti un'alterazione sostanziale dell'offerta economica o tecnica e avvenga prima che la commissione abbia avuto accesso ai contenuti delle buste, garantendo così la par condicio tra i parte (...)