Giurisprudenza e Prassi
ILLEGITTIMA LA CO-PROGETTAZIONE SE IL RAPPORTO HA NATURA SINALLAGMATICA E ONEROSA
CONS. STATO Sentenza
2024
L'istituto della co-progettazione, espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, non può essere utilizzato per l'affidamento di servizi sociali laddove il rapporto sia caratterizzato da onerosità e sinallagmaticità. Qualora il bando preveda il pagamento di compensi e rimborsi di spese di gestione soggetti a fatturazione, la procedura deve essere ricondotta al Codice dei contratti pubblici, non potendosi ravvisare quel modello di gratuità e condivisione di risorse che distingue l'amministrazione condivisa dal mercato.
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