Il quesito può essere così riassunto: un RTI è già titolare di un appalto principale, il capitolato originario prevede che alcune attività specialistiche, non incluse nel canone fisso, possano essere affidate all'aggiudicatario dietro presentazione di un "preventivo specifico". La Stazione Appaltante ha indetto una nuova procedura (RdO su portale telematico) per l'affidamento di queste attività, invitando formalmente l'impresa mandataria del raggruppamento. Ci si chiede se l'affidamento costituisca una semplice estensione/opzione del contratto in corso (già coperta dal mandato notarile esistente) o se sia un nuovo e autonomo affidamento (che richiederebbe una nuova manifestazione di volontà dell'intero raggruppamento). Non è chiaro se l'offerta economica possa essere legittimamente firmata dalla sola mandataria (basandosi sulla procura speciale del contratto principale) o se, trattandosi di una nuova procedura che potrebbe teoricamente essere aperta anche ad altri soggetti, sia necessaria la firma congiunta di tutte le imprese mandanti o un nuovo mandato notarile.
Buongiorno, con la presente, siamo a sottoporre un quesito in merito all’emissione di un contratto applicativo in esecuzione di un progetto di risanamento condotte, predisposto dagli uffici interni della Stazione Appaltante. In data 29/07/2025 è stato siglato, con un Operatore Economico, un contratto di Accordo Quadro, relativo all’ “AFFIDAMENTO DI LAVORI DI RISANAMENTO CON TECNICHE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DELLE RETI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO “ per un importo presunto dei lavori di 2.000.000 €, con durata biennale. Nell’ambito di tale contratto sono stati emessi n. 2 contratti applicativi, di cui uno ancora ancora in corso (servizi accessori alla progettazione) e uno per lavori eseguito e concluso. Negli ultimi mesi è stato redatto un progetto di fattibilità tecnico economica (il livello unico di progettazione è ammissibile, considerato che si tratta di lavori di manutenzione)relativo ad un intervento di risanamento di condotte fognarie a servizio dell’impianto di depurazione, da cui sarebbe disceso il 3° contratto applicativo; tale progetto è stato redatto dagli uffici interni di Consorzio S.p.a., condividendo con l’Appaltatore gli aspetti tecnici nelle varie fasi ed è stato validato da commissione interna. In risposta alla trasmissione ufficiale del progetto, l’Appaltatore ha predisposto un proprio computo metrico estimativo (non basato su quello ufficiale di progetto), il quale comportava un incremento della spesa del 50%, per l’esecuzione di ulteriori attività preparatorie, a suo dire necessarie per la buona riuscita dell’intervento, di cui il progetto a suo parere risultava carente. A tali indicazioni, la S.A. richiedeva a più riprese le analisi prezzo nonché un riferimento normativo, a suffragio della tesi dell’Appaltatore, informazioni mai fornite. L’Appaltatore rispondeva solamente che si rendeva disponibile all’esecuzione, ma solo a seguito della revisione della progettazione, secondo la regola, a suo dire dell’arte, come da lui indicata: in assenza di tale revisione, riteneva di non essere nelle condizioni di garantire il risultato finale dell’esecuzione, secondo la buona tecnica. Tutto ciò premesso, essendo la S.A. convinta della correttezza del progetto redatto, anche in considerazione di conferme informali avute da progettisti operanti nel settore, si richiede se, nel caso di mancata stipula del contratto applicativo da parte dell’Appaltatore, sia fattibile proseguire con una procedura negoziata con altri O.E., essendo indifferibile ed urgente l’esecuzione degli interventi, pur nel periodo di validità del contratto di Accordo Quadro in essere. Nel caso fosse possibile è intenzione di questa S.A. comunicare la decisione all'O.E. titolare dell'A.Q. motivata dal fatto che non ci sia accordo sulla progettazione e che le osservazioni al progetto presentate non si ritengono fondate e/o motivate, dandogli pochi giorni di tempo per controbattere, in modo da fornire ancora, in ultima battuta, la possibilità di ravvedersi. Grazie mille
Gentili consulenti, Stiamo svolgendo una procedura di gara aperta soprasoglia per l’affidamento DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI-ASSISTENZIALI E GENERALI DELLA RSA e in fase di valutazione dell’offerta tecnica la Commissione deve assegnare il seguente punteggio premiale, come riportato testualmente dal disciplinare di gara: “punteggio tabellare, identificato dalla colonna “T” della tabella, si specifica che sarà assegnato, automaticamente e in valore assoluto, un punteggio pari a: - 0,5 punti all’operatore economico che si impegna a rendere il servizio attraverso una divisione, un dipartimento, un ramo d’azienda o un’impresa in possesso della licenza Ecolabel (UE) per i servizi di pulizia (Sub criterio A); - 1 punto all’operatore economico che si impegna a rendere il servizio attraverso una divisione, un dipartimento, un ramo d’azienda o un’impresa in possesso della licenza Ecolabel (UE) per i servizi di pulizia che abbia ottenuto la licenza Ecolabel (UE) con un punteggio almeno pari a 26 punti (Sub criterio B); - 0 punti in caso di mancato possesso della licenza Ecolabel; E’ obbligatorio allegare la licenza d’uso del marchio Ecolabel (UE) o, come nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa, le licenze possedute dalle diverse imprese (Sub criterio A) ai fini dell’attribuzione del punteggio. In difetto non è attribuito alcun punteggio. Ai fini dell’attribuzione del punteggio, il concorrente deve indicare altresì: • (Sub criterio A) i requisiti opzionali sottoscritti per l’ottenimento dell’Ecolabel; · (Sub criterio B) i requisiti opzionali sottoscritti per l’ottenimento dell’Ecolabel e allegare il documento Verification Form inviato all’ISPRA e al Comitato Ecolabel Ecoaudit (o equivalenti organismi, se la licenza è stata ottenuta in diverso Stato Membro), da cui evincere i criteri opzionali sottoscritti dal richiedente sulla base dei quali ha raggiunto il punteggio minimo di 26 punti. I sub criteri A e B non sono tra loro cumulabili.” Nello specifico si tratta di valutare il caso di un concorrente che si è presentato in gara come Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (costituito a norma della Legge 25/06/1909 n. 422 e del D.lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 14/12/1947 n. 1577), di cui all’art. 65, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 che ha esibito, ai fini dell’ottenimento del punteggio premiale, di cui al criterio soprariportato, un certificato Ecolabel UE, in corso di validità, con relativo Verification Form attestante un punteggio superiore a 26 punti, intestato alla Consorziata esecutrice, designata per lo svolgimento dei servizi pulizia nell’ambito dell’appalto di cui trattasi. Si chiede se il suddetto certificato possa ritenersi sufficiente per ottenere il suddetto punteggio o debba essere posseduto anche dal Consorzio stesso e quindi non solo dalla Consorziata esecutrice, posto che il disciplinare, per il criterio in questione, non dispone altro rispetto a quanto soprariportato. Cordiali saluti.
Buongiorno, la nostra società opera quale stazione di committenza ausiliaria per la sola fase di affidamento in nome e per conto di altri. Si chiede cortesemente se, nell’ambito di una gara ad evidenza pubblica da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la scrivente abbia l’onere di nominare la commissione all’uopo dedicata all’esame delle offerte tecniche oppure di prendere atto dell’atto di nomina da parte dell’Ente Delegante. In ogni caso, è possibile che i membri di tale commissione siano tutti dell’Ente Delegante, incluso il RUP? Grazie il Servizio Gare
Si richiede un parere in merito alla seguente fattispecie. Nell'ambito di una procedura di appalto integrato, un professionista è stato indicato nel gruppo di lavoro per la redazione del progetto esecutivo da un operatore economico concorrente, non risultato aggiudicatario della procedura. Di conseguenza, il professionista ha firmato gli atti di gara ma, causa non aggiudicazione dell’appalto, non ha svolto alcuna attività nell'ambito dell'appalto medesimo. Si chiede se, con riferimento al medesimo intervento, la stazione appaltante possa affidare al predetto professionista un diverso servizio tecnico ovvero se la sua precedente indicazione nel gruppo di lavoro di un operatore economico non aggiudicatario costituisca, di per sé, una causa di incompatibilità o di conflitto di interessi ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e dei principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza.
Con riferimento all'istituto del subappalto, si chiede come va inquadrato un contratto di noleggio sottoscritto con una società fornitrice di apparecchiature per le infrazioni semaforiche, poi noleggiate ulteriormente ad un comune che ne fa richiesta. Semplificando: l'azienda X prende a noleggio delle apparecchiature semaforiche per poi fare un'offerta per un affidamento diretto del servizio di noleggio, ad un comune. Nelle dichiarazioni da rendere al comune, come va inquadrata l'esistenza del contratto di noleggio col fornitore? Il tipo di contratto che si stipula con il Comune rientra nelle forniture? L'azienda X deve dichiarare di avere in essere un contratto di noleggio con un terzo? Siamo nell'ambito dei sub-contratti? E' la prima volta che ci capita di incontrare questo tipo di situazione e vorremmo capire come inquadrare il tutto correttamente. Grazie
Buongiorno, si pone il seguente quesito: APPALTO SERVIZIO DI PORTIERATO/RECEPTION. L’appalto Consiste nel servizio di prima informazione, smistamento degli accessi, apertura sbarre, registrazione dei documenti di identità, registrazione ingressi ed uscite dall’impianto, annotazioni su appositi registri ed eventuali comunicazioni del mancato rispetto delle norme segnalate. L’importo a base di gara deriva dal costo dell’impiego di sola manodopera oltre spese generali ed utili, in considerazione del fatto che la Stazione Appaltante, oltre a mettere a disposizione i luoghi e le dotazioni necessari allo svolgimento del servizio stesso, fornisce anche il materiale di consumo necessario. Si chiede pertanto se, alla luce di quanto sopra, sia possibile (con quale motivazione?) o doveroso vietare il subappalto, o se è da consentire nei limiti previsti dall’art. 119 del codice. Grazie Il Servizio Gare
Gentili consulenti, stiamo gestendo una procedura di gara aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’appalto della gestione dei servizi socio-sanitari-assistenziali e generali della RSA del Comune di Domodossola. In sede di apertura delle buste amministrative abbiamo riscontrato per due operatori economici la seguente situazione: 1. Il primo operatore economico, partecipante come impresa singola, ha dichiarato nella domanda di partecipazione l’intenzione di avvalersi dell’istituto del subappalto; nel paragrafo della domanda relativo alle prestazioni subappaltabili a favore delle piccole medie imprese ha però indicato una percentuale pari a zero, senza specificare alcuna motivazione. 2. Il secondo operatore economico, partecipante in raggruppamento temporaneo, ha dichiarato nella domanda di partecipazione l’intenzione di avvalersi dell’istituto del subappalto; nel paragrafo della domanda relativo alle prestazioni subappaltabili a favore delle piccole medie imprese ha indicato una percentuale pari al 15%, senza specificare alcuna motivazione Abbiamo quindi attivato in sede di gara il soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. 36/2023, per entrambi gli operatori, richiedendo quanto segue: - Per il primo operatore economico: di trasmettere la domanda di partecipazione completa della percentuale e, se inferiore alla soglia prevista dall’art. 119, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, di fornire adeguata ed esaustiva motivazione; - Per il secondo operatore economico di trasmettere la domanda di partecipazione completa della motivazione, come previsto dall’art. 119, comma 2, del D.Lgs. 36/2023. Il soccorso istruttorio ha dato il seguente esito: - Il primo operatore economico ha esposto in una dettagliata relazione le motivazioni tecniche ed organizzative per le quali conferma di non voler subappaltare nulla (percentuale pari a zero) a favore delle piccole e medie imprese; - Il secondo operatore economico ha segnalato che la domanda di partecipazione è stata modificata, portando al 20% la percentuale delle prestazioni subappaltabili a favore delle PMI ed ha quindi allegato la domanda aggiornata. Alla luce di quanto sopra, si chiede quanto segue: - Se, ai sensi di quanto previsto dall’art. 119 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, la diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese possa intendersi anche pari a zero percentuale e di conseguenza, fatte salve le valutazioni del seggio di gara in ordine alle motivazioni presentate dall’operatore economico attraverso il soccorso istruttorio, la scelta di non subappaltare nulla alle piccole e medie imprese sia una possibilità ammessa dal disposto normativo. - Se, come invece accaduto per il secondo operatore, sia ammissibile la modifica della percentuale di prestazioni subappaltabili operata in sede di soccorso istruttorio rispetto a quanto indicato nella domanda di partecipazione, volta a uniformarsi al dettato della norma che indica nel 20% la quota minima di tali prestazioni. Cordiali saluti.
Una stazione appaltante ha bandito una procedura di gara inserendo il CCNL di riferimento che riteneva ultimo in vigore. In realtà meno di una settimana prima del bando di gara era stato stipulato il nuovo CCNL (con nuovi costi) che pur stipulato non era stato pubblicato (su CNEL e Ministero del lavoro) e quindi alla PA non era stato possibile venirne a conoscenza. Un operatore economico interessato alla gara ha già segnalato che i costi CCNL non sono in linea con ultimo contratto di riferimento. La gara è ancora in corso con termine presentazione offerte ancora non scaduto. A questo punto come conviene procedere? 1) Revocare la gara in autotutela? 2) Aggiornare i costi CCNL e prorogare termine presentazione offerte 3) Lasciare tutto come sta e rimandare alla verifica di anomalia per capire se l'offerta possa essere sostenibile? Ci sono riferimenti giurisprudenziali per tale casistica?
Il GAL è costituito come Associazione senza scopo di lucro, con personalità giuridica riconosciuta dalla Regione del Veneto e iscrizione al Registro Persone Giuridiche di Diritto Privato. Tuttavia, il GAL ha natura di Organismo di Diritto Pubblico, secondo la normativa europea (Direttiva 2014/24/UE, art. 2, co. 4), il Codice dei contratti pubblici del 2023 (Allegato I.1. art. 1, comma 1, lett. e) e la sentenza del Consiglio di Stato del 9 marzo 2026, n. 1876. Più nello specifico, il GAL: - è stato istituito per perseguire finalità di interesse generale quali servire il bene comune del proprio territorio, consentire alle persone e alle organizzazioni di orientarsi con fiducia al cambiamento, migliorare la qualità della vita e la resilienza delle comunità promuovendo uno sviluppo locale di tipo partecipativo, seguendo i principi del metodo denominato Leader, attraverso lo svolgimento di un’attività priva di carattere industriale e commerciale; - è dotato di personalità giuridica, come già richiamato in precedenza; - le sue attività sono finanziate prevalentemente da parte delle istituzioni pubbliche europee, nazionali, regionali e locali. Alla luce di quanto sopra, che comunque potrebbe essere fonte di differenza di vedute e meritevole di un approfondimento a sé, il presente quesito prende per definitiva e assodata (anche se tale non lo sarà mai) l’attribuzione della natura di Organismo di Diritto Pubblico al GAL. Partendo da questo riferimento è il GAL deve quindi operare in ottemperanza del Codice dei contratti pubblici, non solo perché disposto dai vari programmi di finanziamento o da autorità di controllo, ma per propria natura. Pertanto, anche l’attività che il GAL intraprende liberamente, secondo decisione dei propri organi, rientra nell’ambito di applicazione del Codice. Il quesito che poniamo tratta in particolare dell’applicazione dell’art. 7, comma 4, del D.lgs. 36/2023 per la cooperazione tra stazioni appaltanti. Nella prassi, queste collaborazioni tra soggetti pubblici vengono stipulate ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90, nel cui raggio di applicazione tuttavia il GAL non rientra, secondo la propria forma giuridica richiamata in precedenza. Vi chiediamo quindi se accordi analoghi a questi ultimi possano essere stipulati tra il GAL e altre stazioni appaltanti (ad esempio, i comuni Associati e gli altri enti locali, gli enti pubblici del territorio, organismi di diritto pubblico similari al GAL ecc.) solo ai sensi dell’art. 7, comma 4 del Codice degli appalti, applicabile al GAL secondo le definizioni sopra riportate. Questo aiuterebbe molto la nostra Associazione nel regolare i rapporti con i propri stakeholder, con i quali spesso si trova a collaborare attraverso le prestazioni del proprio personale, svolgendo attività a carattere commerciale tramite affidamenti diretti in piattaforma dagli stakeholder. Lo scopo è proprio quello di ridurre al massimo il carattere commerciale e svolgere il ruolo di collaborazione all’interno dell’attività istituzionale.
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