Contesto Seteco Ingegneria S.r.l. è una società di ingegneria che si occupa della progettazione di strutture. All’interno del nostro organigramma, tra dipendenti a tempo indeterminato e collaboratori continuativi a partita iva (con fatturato a Seteco >50%) non figurano professionisti che si occupino di disegno tecnico o di sviluppo di modellazioni in ambiente BIM. Questo è dovuto al fatto che Seteco Ingegneria S.r.l. possiede il 55% delle quote di un’altra società, la Magnitech S.r.l., che è invece specializzata in disegno tecnico, modellazione tridimensionale e BIM, con professionisti certificati ai sensi della UNI:11337 vigente. Anche nel caso della Magnitech, il personale è ripartito tra dipendenti e collaboratori continuativi. Quesito In merito alla partecipazione a gare di appalto vi chiedo se, nel contesto sopra individuato, la Seteco Ingegneria S.r.l. possa inserire i professionisti della Magnitech S.r.l.: - all’interno di gruppi di lavoro minimi, spesso richiesto dai Disciplinari di gara all’interno dei requisiti di idoneità professionale; - conteggiandoli nel numero del personale tecnico medio annuo, (requisiti di capacità tecnica e professionale dei Disciplinari); - inserendoli negli organigrammi di gara e/o fornendone i curricula, laddove richiesti dai criteri di valutazione dell’offerta tecnica; - più in generale, se sia possibile per Seteco Ingegneria potersi avvalere in fase di gara dei professionisti della Magnitech. Le possibilità di cui sopra vengono richieste, ovviamente, nell’ipotesi che la società Magnitech S.r.l non sia parte del costituendo Raggruppamento in cui è presente Seteco Ingegneria e che non partecipi in maniera indipendente alla medesima gara di appalto.
Cara Marta, per poter definire correttamente le linee operative interne, mi servirebbe una tua mail in cui ci confermi – con la tua consueta chiarezza – le ragioni per cui possiamo qualificare come “contratto continuativo” (e non subappalto) l’affidamento a Prostand da parte di IEG. Provo a ricostruire quanto mi hai già illustrato, così da capire se ho compreso correttamente e ricevere conferma (o correzioni) da parte tua. L’affidamento a Prostand S.r.l. da parte di Italian Exhibition Group (IEG) delle attività di progettazione e realizzazione dello stand richiesto dalla PA nell’ambito di una manifestazione fieristica non configura un subappalto, ma rientra nelle: “prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione dell’appalto”. Come previsto dall’art. 119, comma 8, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, non è subappalto l’attività svolta da soggetti che già collaborano con l’affidatario sulla base di rapporti contrattuali continuativi preesistenti rispetto alla pubblicazione del bando. Nel nostro caso: IEG è titolare esclusivista dell’area nuda su cui insiste lo stand e ne gestisce da sempre l’allestimento attraverso fornitori di fiducia; Prostand ha un contratto continuativo preesistente con IEG che regola da tempo questo tipo di attività; l’attività affidata non è parte autonoma dell’appalto verso la PA, ma strumentale alla partecipazione alla manifestazione stessa, che resta completamente in capo a IEG; non c’è delega di obbligazioni contrattuali né interferenza diretta con il rapporto PA–IEG. Quindi, se ho capito bene, la relazione IEG–Prostand: non si qualifica come subappalto; rientra nelle ipotesi esplicitamente escluse dalla norma; e può essere gestita in piena legittimità come prestazione accessoria all’interno di un rapporto continuativo preesistente. Se puoi, mi sarebbe utile ricevere una tua conferma formale su questa ricostruzione, anche solo con una nota sintetica che ti chiedo di argomentare anche con eventuali considerazioni che posso aver dimenticato, così possiamo chiudere il passaggio in serenità. Grazie mille come sempre! Un saluto, Samanta
Una gara in merito alla riscossione dei tributi prevede il seguente requisito tecnico: "Il concorrente deve aver eseguito nel periodo 2020/2024 o deve avere in gestione, a supporto e/o in concessione, in almeno 3 (tre) Comuni di cui almeno 1 (uno) con popolazione pari o superiore al Comune di Benevento, congiuntamente i servizi S1 – S2 – S3 – S4 – S5 – S6 – S7 – S8 - S9 (sarà considerato valido il requisito ottenuto anche nell’ambito di un RTI), con buon esito e senza aver dato luogo a gravi contestazioni e/o a contenziosi e/o a risoluzioni contrattuali e/o a risarcimento dei danni mediante l’irrogazione di penalità sulla garanzia o sui corrispettivi o con altre modalità" La scrivente è concessionario uscente del comune che ha indetto la gara e nell'anno 2023, in forza del contratto in essere, aveva avviato un contenzioso dinanzi al Tribunale di Benevento, per la seguente ragione: il comune aveva contestato una errata formulazione delle tariffe TARI, preventivamente vistate dall'Ente ma poi, in sede di consiglio comunale, non approvate in quanto solo in quella sede è stato riscontrato l'errore materiale. Per tale ragione il comune aveva prima minacciato e poi irrogato una penale. Per un'altra questione il comune aveva minacciato di elevare una seconda penale. La ns. società ha citato in giudizio il comune per contestare la penale e la minaccia di penale, perché infondate. A seguito di interlocuzioni, il comune si è reso conto del fatto che le tariffe non corrette avevano rappresentato un mero errore materiale e che, peraltro, il comune stesso aveva l'onere di controllare preventivamente i dati trasmessi. Pertanto i rapporti sono tornati buoni e le parti hanno sottoscritto una transazione con ritiro da parte del Comune della penale e della minaccia di penale e rinuncia al giudizio da parte dell'Azienda. Peraltro di recente il comune ha rilasciato un attestato di regolarità "attenendosi agli obblighi contrattuali". Considerando che il requisito chiede di non aver "dato luogo a gravi contestazioni e/o a contenziosi e/o a risoluzioni contrattuali e/o a risarcimento dei danni mediante l’irrogazione di penalità", si chiede: 1) se il requisito così come formulato è da considerarsi illegittimo perché escludente (nonostante l'attestato di regolarità), in quanto le specifiche riportate rientrano nelle situazioni richiamate dall'art.95 del codice tra le cause di esclusione non automatica; 2) se, considerando che il Comune ci ha negato il rilascio di un attestato specifico, come richiesto dal requisito di gara, ma in un chiarimento ha riferito che il requisito sarà sottoposto a valutazione da parte della commissione in contraddittorio con le aziende, richiamando gli artt.95 e 98 del codice, suggerite di contestare formalmente il requisito così come formulato? 3) se la specifica richiesta nel requisito è, invece, da considerare legittima. 4) qualora il requisito fosse illegittimo così come formulato, anche in violazione dell'art.10 comma 2 del codice, se ritenete sufficiente dichiarare in gara il requisito così come posseduto, barrando le parti escludenti con espresso richiamo alla loro nullità ai sensi dell'articolo citato.
Buongiorno, con la presente siamo a chiedere cortesemente un parere breve sulla seguente questione: con riferimento al calcolo di una parcella per incarichi di ingegneria e architettura ex D.M. 17 giugno 2016, si chiede se l’importo delle opere da inserire, quale parametro per la quantificazione della parcella, debba essere comprensivo degli oneri della sicurezza interferenziali stimati dalla Stazione appaltante oppure al netto degli stessi. In attesa di cortese riscontro porgiamo distinti saluti
Buonasera, per un affidamento diretto, gli organi di controllo di I livello del MIM, ci chiedono: - il certificato dei carichi pendenti (non ci pare obbligatorio) - l'indicazione del rispetto del principio di rotazione nella decisione contrarre ex art 49 ( e non ci sembra un requisito essenziale della decisione a contrarre) - visura CCIAA diversa da quella prodotta dal FVOE 2.0 perchè sembrerebbe non idonea............ A noi non sembrano corrette queste richieste, potete ragguagliarci? grazie
APPALTO A CORPO E A MISURA - ART. 31, COMMA 1, ALLEGATO I.7 CODICE APPALTI. Dobbiamo bandire una procedura aperta sopra soglia con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per l’esecuzione di lavori (OG2, OS3, OS28, OS30) a corpo e a misura (OS2A). E’ la prima gara che facciamo con la modalità “a misura”. I criteri premiali sono: Adeguatezza della struttura tecnico organizzativa; Cantierizzazione; Proposta di miglioramento relativa alle tecniche di project management. Non è previsto alcun criterio premiale per migliorie delle lavorazioni da realizzare a misura. L’offerta economica può consistere solo nel ribasso percentuale unico dell’importo a base di gara (€ 6.500.000,00 di cui € 6.000.000,00 a corpo e € 500.000,00 a misura), oppure in base all’art. 31, comma 1 dell’Allegato I.7 del Codice è necessario chiedere ai concorrenti anche di predisporre un computo metrico estimativo dei prezzi offerti? In tale ultimo caso a quali categorie deve riferirsi?
Si chiede, nell’ambito dell’art.102 del d.lgs. 36/2023 afferente gli impegni sociali che gli Operatori Economici devono garantire in merito all’occupazione giovanile e/o femminile, se possa ritenersi assolto il predetto impegno qualora l’operatore possegga e dichiari, nel proprio organico, la presenza di una quota pari ad almeno il 30% degli assunti under 36 e il 30% dell’occupazione femminile, ovvero, se la ratio della norma riferisca le precitate quote quale impegno per eventuali nuove e future assunzioni necessarie per l'esecuzione dello specifico appalto affidatogli, indipendentemente dall’organico posseduto. Nello specifico si richiede se questa Stazione Appaltante debba verificare gli impegni dichiarati in gara circa il rispetto delle quote minime richieste per le nuove assunzioni o per l’intero organico posseduto dall’operatore.
Nell’ambito di un affidamento lavori, si sta procedendo con le verifiche dei requisiti generali e speciali in capo all’operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell’art 94 e 99 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. L’operatore economico risulta iscritto nella white list aggiornata a Maggio 2025 con la presente nota “in istruttoria per rinnovo iscrizione” istituita presso la Prefettura – UTG competente, ai sensi dell’art 1, commi da 52 a 57, della L. n. 190 del 2012 e del DPCM 18 aprile 2013. Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. è stato acquisito presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, gestita dall’ ANAC, il fascicolo virtuale dell’operatore economico, esclusa la comunicazione antimafia per “errore in elaborazione”. Secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dell’Interno del 23/03/2016, l'Ente ha richiesto in data 09.05.2025, tramite la Banca Dati Nazione Unica della Documentazione Antimafia (protocollo n.PR_FRUTG_Ingresso_0032502_20250509), il rilascio della comunicazione antimafia relativa all’Impresa, ai sensi del d.lgs. n. 159/2011. Non avendo ricevuto alcun esito attraverso la consultazione della BDNA, e del FVOE 2.0, volendo procedere con la stipulazione del contratto, si richiede parere sulla possibilità di procedere tenendo conto dell’istruttoria del rinnovo di iscrizione.
Il nostro distributore sta partecipando a una gara per la fornitura di un'apparecchiatura elettromedicale scalda fluidi. La legge di gara prevede una garanzia iniziale di 12 mesi, ma non richiede di quotare l’assistenza tecnica per il periodo successivo alla garanzia (che sarà oggetto di una procedura separata). Durante il periodo di garanzia iniziale, le attività di assistenza tecnica verranno eseguite da noi e non dal nostro distributore, senza alcun costo, trattandosi di garanzia iniziale. Considerando quanto sopra, chiediamo se il nostro distributore debba dichiarare in gara il subappalto per le attività di assistenza tecnica che verranno svolte da noi nei 12 mesi di garanzia , senza alcun costo o se queste attività possano essere considerate accessorie e quindi non soggette alle formalità del subappalto. Aggiungo che per un altro contratto di subappalto, altra centrale di committenza ha ritenuto elemento essenziale del contratto il corrispettivo.
Premesso: - che con apposito atto di G.C. è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di demolizione e ricostruzione di una scuola, così come redatto dal progettista, per l’importo complessivo di € 4.614.100,00, di cui € 3.776.848,74 per lavori ed € 837.251,26 per somme a disposizione dell’Amministrazione; - che con apposita determinazione è stato aggiudicato, all’operatore economico, l’appalto integrato per progettazione esecutiva, CSP e esecuzione lavori, per un importo contrattuale di Euro 3.778.336,77; - che con apposita determinazione è stato istituito l’ufficio direzione lavori, nominando quale responsabile dell’Ufficio di Direzione Lavori, il Responsabile del Servizio LL.PP. Contratti e Finanziamenti, istruttore direttivo Geometra con posizione di elevata qualificazione (ex cat.D), coadiuvato dal personale tecnico e amministrativo del medesimo servizio; - che con apposita determinazione è stato implementato l’ufficio di direzione lavori, nominando la Responsabile del Servizio Ambiente e Urbanistica, Architetto con posizione di elevata qualificazione (ex cat.D), avente contratto a tempo determinato part-time, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; - che la Responsabile del Servizio Ambiente e Urbanistica, Architetto con posizione di elevata qualificazione (ex cat.D), avente contratto a tempo determinato part-time, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, concluderà a breve il rapporto di lavoro con questo ente, cessando anche la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori; - che non è possibile affidare l’attività di direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori, ad altri dipendenti dell’ente, non avendo figure idonee, come da art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii; Sopraggiunta la necessità di nominare un nuovo direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, si chiede un parere sulla possibilità di nominare per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori, la figura di un Ingegnere avente contratto a tempo determinato part-time, art. 110 comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in un'altra amministrazione, come anche previsto dall’art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..
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