Nell'ambito di un intervento di ampliamento del cimitero, mediante realizzazione di un nuovo blocco loculi, dell'importo di € 358.500,00, è necessario nominare la Direzione Lavori. Questo ente ha assunto tramite concorso, a decorrere dalla data del 01.09.2025 un dipendente con posizione "Istruttore tecnico ex cat. C", essendo laureato in Architettura e iscritto all'Albo degli Architetti dal 2010 può essere nominato Direttore dei Lavori? Può firmare la progettazione esecutiva del progetto succitato?
Buongiorno, pongo il seguente quesito. E' stato affidato un servizio di consulenza in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per il periodo 2023-2025. Nell'ambito dell'incarico sottoscritto è prevista una serie di prestazioni opzionali che possono essere richieste al verificarsi dell'esigenza (es: aggiornamento DVR e corsi di aggiornamento). Si è verificata la necessità di attivarle e pertanto si chiede se la seguente modalità operativa proposta sia corretta per esercitare l'opzione. L'organo decisionale approva un atto disponendo di esercitare/affidare le attività opzionali impegnando la relativa spesa e successivamente si elabora apposita comunicazione all'affidatario. E' corretto?
Spett.le Studio, la presente al fine di porre il seguente quesito. La stazione appaltante, con avviso pubblico per richiesta di preventivo tramite procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.lgs 36/2023 del servizio di manutenzione straordinaria e hosting del proprio sito, richiedeva, quali requisiti di ordine tecnico - professionale, "l'aver maturato negli ultimi 5 anni almeno n. 3 incarichi professionali documentabili relativi alla progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di siti internet istituzionali (per enti pubblici, soggetti pubblico-privati, agenzie di sviluppo, ecc...)". Al termine per la presentazione dei preventivi, 22 settembre 2025, pervenivano n. 3 preventivi da tre diverse aziende delle quali tuttavia solo una indicava in modo specifico, nel proprio curriculum aziendale, i tre incarichi con i rispettivi nomi dei clienti nei confronti dei quali aveva svolto i predetti servizi nei cinque anni precedenti. La stazione appaltante, al fine di selezionare l'operatore economico al quale affidare il servizio oggetto dell'avviso pubblico, chiede se può procedere al soccorso istruttorio, richiedendo alle altre due aziende carenti del requisito tecnico-professionale (che non hanno indicato nel loro curriculum aziendale i n. 3 incarichi svolti nei precedenti 5 anni con i nomi dei rispettivi clienti) di integrare la suddetta documentazione non qualificando pertanto tali requisiti quali condizione di partecipazione/ammissibilità all'avviso pubblico. Si allega il testo dell'avviso pubblico. In attesa di cortese pronto riscontro, porgiamo cordiali saluti.
nel caso di progettazione ESTERNA del PFTE il RUP non partecipa alla progettazione, la verifica/validazione del progetto di importo da 1.900.000,00 può essere effettuata dagli uffici tecnici della Stazione Appaltante ai sensi art. 34 c. 2 lett c) del D.lgs 36/2023 anche in assenza di qualificazione. Si chiede se il RUP possa far parte dell'Ufficio Tecnico della Stazione Appaltante a cui viene affidata la verifica oppure debba esserne escluso
Nel 2014 questo ente è risultato beneficiario di un finanziamento per eccezionali avversità atmosferiche. Il CIG non è stato acquisito poiché i lavori sono stati affidati tramite affidamento diretto, essendo l'importo < 5.000,00 €. L'ente finanziatore in sede di rendicontazione, ci richiede il CIG acquisito, non essendo stato riportato sui documenti, quali fattura e mandato di liquidazione. L'ente ad oggi ci richiede chiarimenti e/o documentazione necessaria a corredo, a pena di definanziamento dell'intervento. E' corretto l'operato dell'Ente? E' acquisibile retroattivamente o non sussisteva l'obbligo?
Si chiede di sapere a quali soggetti può essere affidata la validazione/verifica del progetto di cui all'art. 42 e art. 34 dell'allegato I.7 del D.lgs 36/2023 per lavori di importo pari a Euro 1.900.000,00 quindi superiori a 1ML ma inferiori alla soglia europea (la progettazione sarà affidata all'esterno)
Si chiede se la previsione di cui all'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001, con riferimento al conferimento di incarichi professionali sia applicabile anche alle imprese pubbliche ed alle società in house
Buongiorno, nell'ambito della realizzazione di piano attuativo di iniziativa privata viene chiesta la possibilità di redigere i computi metrici estimativi delle opere utilizzando il prezziario della CCIAA di Pavia con riduzione del 20% . Gli interventi oggetto di quantificazione sono relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria parzialmente soggetti a scomputo. Chiedo se l'applicazione di tale modalità è consentita o se obbligatorio l'uso del prezziario regionale di riferimento.
Questo Comune ha indetto una gara aperta per l’affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali. La SUA incaricata dell’espletamento della gara ha indicato quale valore della concessione l’importo di € 1.620.394,98, corrispondente all’importo delle entrate affidate in riscossione. In sede di gara, gli operatori economici hanno fatto rilevare che, per le concessioni, il valore dell’affidamento è dato dal fatturato che , in tal caso, risulta pari ad € 178.243,43 (ottenuto applicando l’aggio a base d’asta all’importo delle entrate affidate in riscossione). La SUA , in risposta ai chiarimenti richiesti dagli operatori economici, ha rappresentato che la questione sarebbe stata oggetto di ulteriori approfondimenti nel corso della gara. Al termine della gara, dovendo disporre l’aggiudicazione in favore dell’operatore economico individuato come migliore offerente, il sottoscritto Responsabile ha chiesto alla SUA di specificare quale fosse il valore esatto dell’affidamento, per il quale disporre l’aggiudicazione e sul quale calcolare sia l’importo della cauzione definitiva sia l’importo dell’imposta di bollo. La SUA ha comunicato di avere trasmesso al MIT apposita richiesta di chiarimento , suggerendo, nelle more, di disporre l’aggiudicazione assumendo come valore dell’affidamento l’importo corrispondente al fatturato determinato in base all’aggio offerto dall’aggiudicatario, inserendo nel contratto una apposita clausola con la quale le parti si riservano di modificare il contratto qualora la risposta del MIT risultasse di segno contrario. Il sottoscritto Responsabile ha pertanto disposto l’aggiudicazione per l’importo di € 138.138,66. Successivamente, è stata richiesta all’aggiudicatario la produzione della cauzione definitiva e della polizza assicurativa. L’aggiudicatario ha comunicato, per quel che concerne la cauzione definitiva, di avere diritto alla riduzione del 50% in quanto rientrante nella categoria delle piccole e medie imprese e di avere diritto alla ulteriore riduzione del 20% in quanto in possesso delle certificazioni previste dall’allegato II. 13. L’art. 106, comma 8 del nuovo Codice stabilisce che l’importo della garanzia è ridotto fino ad un importo massimo del 20% quando l’operatore economico è in possesso di una o più certificazioni tra quelle individuate nei documenti di gara iniziali, che fissano anche l’importo della riduzione, entro il limite massimo predetto (20%). Né il disciplinare, né il capitolato, nel caso in esame, prevedono alcunchè riguardo alla cauzione definitiva e alla sua riduzione per il caso in cui l’operatore economico aggiudicatario sia in possesso di certificazioni di qualità. In assenza di previsioni nei documenti di gara iniziali, il sottoscritto Responsabile ha richiesto chiarimenti alla SUA , per la quale, nella fattispecie in esame, troverebbe applicazione l’art 53 del nuovo Codice, trattandosi di contratto sotto soglia. Il sottoscritto Responsabile ha tuttavia eccepito che , pur trattandosi nel caso di specie di una concessione sotto soglia (in quanto inferiore al valore previsto dall’art. 14 comma 1 lett. a), la procedura di gara svolta dall’ente, trattandosi di procedura aperta, non rientra tra quelle previste dall’art. 50 del Codice, per le quali soltanto l’art 53 determina nel 5% dell’importo contrattuale l’ammontare della garanzia definitiva. In conclusione, si chiede: - se l’operato del sottoscritto Responsabile possa ritenersi corretto, con riferimento in particolare al valore del contratto indicato nella determina di aggiudicazione (€ 138.138,66); - se alla garanzia definitiva trovi applicazione l’art 53, come sostenuto dalla SUA, oppure l’art 106 comma del Codice, trattandosi di concessione sotto soglia ma affidata con procedura aperta; - qualora trovi applicazione l’art. 106 comma 8 del Codice, si chiede: • in merito alla riduzione del 50%, quali siano le verifiche che l’ente deve svolgere per accertare la qualità di piccola o media impresa dell’aggiudicataria; • in merito alla riduzione del 20%, se la stessa possa trovare applicazione, nonostante il silenzio sul punto del bando e del capitolato. Qualora si ritenga che la riduzione in parola trovi egualmente applicazione, si chiede in che misura essa debba essere riconosciuta, atteso che il 20% previsto dalla norma rappresenta soltanto il limite massimo della riduzione, il cui importo dovrebbe essere fissato nei documenti di gara iniziali. Anche con riguardo a tale riduzione, qualora ritenuta applicabile, si chiede quali verifiche debbano essere svolte dall’ente, specificando anche le modalità di calcolo rispetto alla riduzione del 50%. Si rappresenta la necessita di disporre di una risposta in tempi celeri. Distinti saluti.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 Nel caso in cui un operatore economico partecipi a più lotti, e solo uno di questi preveda l’offerta di prodotti originari della Repubblica Popolare Cinese, l’esclusione non si applicherebbe automaticamente in fase di presentazione dell’offerta, ma verrebbe valutata al momento dell’aggiudicazione. In particolare, si chiede conferma che: • L’eventuale esclusione si verificherebbe solo nel caso in cui venga aggiudicato esclusivamente il lotto contenente prodotti cinesi, in quanto in tal caso il valore dei beni di origine cinese rappresenterebbe il 100% del contratto. • Qualora invece vengano aggiudicati più lotti, e il valore dei prodotti cinesi risulti inferiore al 50% del valore totale dei lotti aggiudicati, l’operatore economico non sarebbe escluso, risultando conforme al limite previsto. La soglia di 5000000, in caso di gara a lotti, si deve considerare il valore del singolo lotto o la somma dei valori di tutti i lotti?
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