Giurisprudenza e Prassi

INAMMISSIBILE LA SOSTITUZIONE DEL PARTNER SE LA CO-PROGETTAZIONE CONFIGURA UN APPALTO PUBBLICO ONEROSO (6.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA Sentenza 2025

In tema di affidamento di servizi sociali, la distinzione tra il modello dell'appalto e quello della co-progettazione risiede nella gratuità della prestazione; se la stazione appaltante prevede il rimborso dei costi del personale o altre forme di finanziamento che escludono la non economicità del servizio, la procedura deve seguire le regole del Codice dei contratti pubblici, ivi compresi i termini di impugnazione e i limiti alla sostituzione soggettiva dei partecipanti.

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