Giurisprudenza e Prassi

NECESSARIA LA PREVENTIVA CO-PROGRAMMAZIONE PER IL LEGITTIMO RICORSO ALLA CO-PROGETTAZIONE CON IL TERZO SETTORE (55.2)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA Sentenza 2026

In tema di rapporti tra Pubblica Amministrazione ed Enti del Terzo Settore, la procedura di co-progettazione di cui all'art. 55, comma 3, del d.lgs. n. 117/2017 deve essere necessariamente preceduta o integrata da una fase di co-programmazione ai sensi del comma 2 della medesima disposizione. L'individuazione unilaterale dei bisogni e delle modalità di intervento da parte dell'Amministrazione procedente configura un'attività programmatoria che, priva del carattere partecipato, impedisce la qualificazione del rapporto in termini di 'amministrazione condivisa', determinando l'inefficacia della deroga al Codice dei Contratti Pubblici e l'illegittimità degli atti di affidamento.

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