Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMA LA COPROGETTAZIONE RISERVATA AL TERZO SETTORE SENZA EFFETTIVA GRATUITA' E MOTIVAZIONE (6.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA Sentenza 2024

Il ricorso all'istituto della co-progettazione riservata agli enti del terzo settore non può essere utilizzato per eludere le norme in materia di evidenza pubblica quando il servizio presenta natura economica o tecnologica e prevede rimborsi forfettari o remunerazioni del personale interno. Le clausole del bando che impongono la sede operativa e l'esperienza pregressa nel solo territorio regionale risultano illegittimamente restrittive della partecipazione e violano il principio di non discriminazione.

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ENTI DEL TERZO SETTORE: Soggetti (es. organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale con cui la pubblica amministrazione può attivare modelli di amministrazione condivisa per attività a spiccata valenza sociale. (Riferimento: Art. 6, comma 1)