Giurisprudenza e Prassi in materia di Appalti Pubblici
Argomento: co-progettazione
CO-PROGRAMMAZIONE QUALE PRESUPPOSTO NECESSARIO DELLA CO-PROGETTAZIONE NEL TERZO SETTORE (6)
È illegittima la procedura di co-progettazione che non sia stata preceduta da un procedimento di co-programmazione, atteso che quest'ultima costituisce una fase essenziale per l'individuazione partecipata dei bisogni e degli interventi da soddisfare, garantendo il carattere non sinallagmatico e collaborativo del rapporto tra Pubblica Amministrazione e Terzo (...)
ENTI DEL TERZO SETTORE E CO-PROGETTAZIONE: LA NOZIONE DI "PARTNER" DEVE ESSERE INTERPRETATA IN SENSO ATECNICO COME COLLABORAZIONE OPERATIVA (6)
In tema di procedimenti di amministrazione condivisa, la distinzione tra raggruppamento partecipante e partenariato tecnico deve essere operata privilegiando l'interpretazione che favorisca la massima partecipazione, qualificando come collaboratori esterni i partner che non possiedono i requisiti di partecipazione se il progetto è presentato individualmente da u (...)
CO-PROGETTAZIONE NEL TERZO SETTORE: I REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DEVONO ESSERE INTERPRETATI VALORIZZANDO LE ESPERIENZE MATURATE DAGLI ETS CON CATEGORIE DI UTENZA ANALOGHE (6)
In sede di co-progettazione ex art. 55 D.Lgs. 117/2017, la verifica del requisito dell'esperienza professionale triennale non può essere limitata al solo target specifico dell'intervento (nella specie, pazienti psichiatrici), ma deve ricomprendere attività svolte verso soggetti in stato di marginalità sociale, quali migranti o beneficiari di misure di contra (...)
NECESSARIA L'ESPERIENZA SPECIFICA SUL TARGET PER I REQUISITI DI CO-PROGETTAZIONE NEL TERZO SETTORE
L'esperienza tecnico-professionale richiesta per la partecipazione a una procedura di co-progettazione deve essere parametrata agli obiettivi e ai destinatari specifici dell'intervento. Non è ammessa un'interpretazione estensiva che equipari l'esperienza maturata verso utenze generiche a quella specialistica necessaria per il trattamento di soggetti con disagio psichico o dipendenze. (...)
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INAMMISSIBILE LA SOSTITUZIONE DEL PARTNER SE LA CO-PROGETTAZIONE CONFIGURA UN APPALTO PUBBLICO ONEROSO (6.1)
In tema di affidamento di servizi sociali, la distinzione tra il modello dell'appalto e quello della co-progettazione risiede nella gratuità della prestazione; se la stazione appaltante prevede il rimborso dei costi del personale o altre forme di finanziamento che escludono la non economicità del servizio, la procedura deve seguire le regole del Codice dei contratti pubblici, ivi compresi i termin (...)
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ILLEGITTIMA LA CO-PROGETTAZIONE SE IL RAPPORTO HA NATURA SINALLAGMATICA E ONEROSA
L'istituto della co-progettazione, espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, non può essere utilizzato per l'affidamento di servizi sociali laddove il rapporto sia caratterizzato da onerosità e sinallagmaticità. Qualora il bando preveda il pagamento di compensi e rimborsi di spese di gestione soggetti a fatturazione, la procedura deve essere ricondotta al Codice dei contratti pubblic (...)
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CO-PROGETTAZIONE TERZO SETTORE ALTERNATIVA ALL'APPALTO E REGIME TRANSITORIO RUNTS (6.1)
Nelle procedure di co-progettazione avviate ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017, le ONLUS iscrittre all'anagrafe di settore beneficiano del regime transitorio di cui all'art. 101 del medesimo decreto, potendo partecipare anche in assenza di iscrizione al RUNTS. Tali procedure non sono soggette al principio di separazione tra offerta tecnica ed economica, né alle formalità rigorose del Codice (...)
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INAPPLICABILITÀ DEL RITO ABBREVIATO APPALTI ALLE PROCEDURE DI CO-PROGETTAZIONE DEL TERZO SETTORE (6.1)
In tema di servizi sociali, laddove la Pubblica Amministrazione attivi procedure di co-progettazione con enti del Terzo Settore basate sul principio di solidarietà e prive di causa sinallagmatica lucrativa, non trova applicazione il Codice dei Contratti Pubblici. Pertanto, il regime processuale applicabile non è quello speciale del rito abbreviato in materia di appalti ex art. 119 c.p.a., bensì qu (...)
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ILLEGITTIMA LA COPROGETTAZIONE RISERVATA AL TERZO SETTORE SENZA EFFETTIVA GRATUITA' E MOTIVAZIONE (6.1)
Il ricorso all'istituto della co-progettazione riservata agli enti del terzo settore non può essere utilizzato per eludere le norme in materia di evidenza pubblica quando il servizio presenta natura economica o tecnologica e prevede rimborsi forfettari o remunerazioni del personale interno. Le clausole del bando che impongono la sede operativa e l'esperienza pregressa nel solo territorio regionale (...)
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APPLICABILITÀ FACOLTATIVA DEL CODICE APPALTI NELLE PROCEDURE DI CO-PROGETTAZIONE DEL TERZO SETTORE (93.1)
È legittima la nomina di una commissione giudicatrice operata ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici anche per procedure di co-progettazione regolate dal Codice del Terzo Settore, in quanto la Stazione Appaltante può facoltativamente richiamare tali istituti per perseguire obiettivi di trasparenza ed efficienza. In sede di interpretazione della lex specialis, qualora il tenore letterale sia am (...)
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AMMESSO IL SOCCORSO CORRETTIVO VOLONTARIO PER ERRORI MATERIALI NELLE PROCEDURE DI CO-PROGETTAZIONE (101.4)
Nelle procedure di co-progettazione, è legittimo il ricorso al soccorso correttivo volontario per la rettifica di errori materiali commessi nella fase di presentazione della domanda, qualora la modifica non comporti un'alterazione sostanziale dell'offerta economica o tecnica e avvenga prima che la commissione abbia avuto accesso ai contenuti delle buste, garantendo così la par condicio tra i parte (...)
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SINDACATO GIURISDIZIONALE SUI PUNTEGGI TECNICI PARAMETRICI E RICALCOLO DELLA SOGLIA DI SBARRAMENTO
È illegittima l'esclusione di un concorrente da una procedura di co-progettazione qualora l'Amministrazione, nella valutazione dei requisiti di esperienza del personale soggetto a punteggio parametrico vincolato, incorra in un errore di fatto sottostimando gli anni di attività documentati nei curricula. In presenza di criteri di valutazione non discrezionali, il giudice amministrativo può proceder (...)
LEGITTIMA PARTECIPAZIONE ONLUS A CO-PROGETTAZIONE SENZA ISCRIZIONE AL RUNTS (101.3)
Ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, il requisito dell'iscrizione al RUNTS si intende soddisfatto dalle Onlus attraverso l'iscrizione ai registri di settore fino al termine del regime transitorio. La remunerazione dei costi del personale in sede di co-progettazione non muta la natura compensativa del rapporto in corrispettiva, purché l'importo sia erogato a titolo di rimborso dell (...)
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