Obbligo strumentazione nuova: l'inoculatore automatico non è mero accessorio
CONS. STATO Sentenza
2026
Nelle procedure di affidamento di forniture medicali, il requisito della strumentazione 'nuova di fabbrica' previsto dalla lex specialis deve ritenersi riferito all'intero sistema diagnostico nelle sue componenti essenziali. L'inoculatore automatico, essendo indispensabile per la fase di dispensazione dei reagenti e per l'attendibilità dei risultati, non può essere qualificato come mero accessorio esentato dal predetto requisito, anche nell'ipotesi in cui venga offerto quale strumento di backup o miglioria.
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)