Articolo 20. Principi in materia di trasparenza.

1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, a fini di trasparenza i dati, le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici sono indicati nell’articolo 28 e sono pubblicati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Le comunicazioni e l’interscambio di dati per le finalità di conoscenza e di trasparenza avvengono nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e dell’invio delle informazioni.

3. Le regioni e le province autonome assicurano la trasparenza nel settore dei contratti pubblici.

EFFICACE DAL: 1° gennaio 2024

Relazione

SPIEGAZIONE L'articolo 20 disciplina il principio della trasparenza e in particolare l’indicazione degli strumenti previsti nell’ordinamento al fine di assicurare la concreta attuazione di tale princ...

Commento

CONSIGLI UTILI PER SA - È utile ricordare che gli obblighi di pubblicazione che attualmente caratterizzano l’area dei contratti pubblici è di due tipi: a. la pubblicità degli atti di gara rivolta a...
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Giurisprudenza e Prassi

INAMMISSIBILITÀ DELL'INTEGRAZIONE DELLA LEX SPECIALIS MEDIANTE CHIARIMENTI SU REQUISITI RELATIVI ALLA FASE ESECUTIVA (82)

TAR TOSCANA SENTENZA 2025

I chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante nel corso della procedura di gara non possono operare alcuna integrazione o modifica della lex specialis, essendo destinati esclusivamente a illustrare le disposizioni vigenti e non a introdurre nuovi requisiti tecnici di partecipazione. Le prescrizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento alla prevenzione delle ferite da taglio mediante l'utilizzo di dispositivi medici sicuri, costituiscono requisiti di esecuzione della prestazione e non requisiti di ammissione alla gara. Ne consegue l'illegittimità dell'esclusione dell'operatore economico fondata su un requisito tecnico non previsto dal bando ma introdotto via chiarimenti.

"le norme del d.lgs. n. 81/2008 configurano il rispetto delle norme di sicurezza in discorso quale requisito di esecuzione della prestazione, piuttosto che di partecipazione alla procedura di affidamento della stessa [...] la cui rilevanza non può essere anticipata nella fase di ammissione delle imprese partecipanti in forza di semplici chiarimenti inidonei ad integrare la lex specialis" (Consiglio di Stato sez. III, 02/04/2025, n. 2768).