Giurisprudenza e Prassi

Inapplicabilità corrispondenza requisiti e quote esecuzione negli appalti di servizi

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2026

Ai sensi dell'art. 68, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, per gli appalti di servizi e forniture la regola generale è quella del possesso del requisito di capacità tecnica in capo al soggetto collettivo nel suo insieme. Non trova applicazione, salvo specifica e diversa previsione della lex specialis, il principio della corrispondenza pro quota tra requisiti di qualificazione e quote di esecuzione, il quale rimane circoscritto ai soli appalti di lavori.

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