Giurisprudenza e Prassi
Primato del dato letterale sul principio di equivalenza funzionale
CONS. STATO Sentenza
2026
In materia di appalti pubblici, il principio di equivalenza funzionale non può essere invocato per disapplicare una clausola del capitolato tecnico chiara, inequivoca e non impugnata, che richieda una specifica certificazione a pena di esclusione. La stazione appaltante non può derogare al dato testuale della lex specialis in sede di valutazione delle offerte, in quanto la chiarezza della previsione letterale funge da limite invalicabile a tutela della par condicio tra i partecipanti.
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