Articolo 16. Conflitto di interessi.
1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione. comma modificato dall'art. 15-quater DL 132/2023 in vigore dal 30-11-20232. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell’azione amministrativa, la percepita minaccia all’imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all’altro.
3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all’ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all’esecuzione.
4. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati.
EFFICACE DAL: 1° luglio 2023
Testo Previgente
Relazione
Commento
Giurisprudenza e Prassi
COMMISSIONE GIUDICATRICE APPARTENENTE ALL'AMMINISTRAZIONE BENEFICIARIA DELL'INTERVENTO: NON INTEGRA UN'IPOTESI DI CONFLITTO DI INTERESSI (16)
La nomina di componenti della commissione giudicatrice appartenenti alle amministrazioni beneficiarie dell'intervento costituisce esecuzione di un preciso dettato normativo e non integra, in astratto, un'ipotesi di conflitto di interessi, il cui onere probatorio ricade in maniera stringente su chi lo invoca.
Parimenti, il giudizio di equivalenza di un prodotto tecnico sfugge al sindacato giurisdizionale intrinseco ove la valutazione della stazione appaltante risulti ancorata a dati oggettivi di contesto non idoneamente smentiti dal concorrente.
"Seguendo la scia impressa dalla consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 4470 del 2026, n. 2982 del 2026 e n. 4857 del 2025), occorre rammentare che a norma dell’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 36 del 2023 «Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione».
In tale contesto, «In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell’azione amministrativa, la percepita minaccia all’imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all’altro» (art. 16, comma 2, d.lgs. n. 36 del 2023); in tali casi «Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all’ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all’esecuzione» (comma 3).
Come chiarito nella Relazione illustrativa al Codice, la disposizione “recepisce la nozione eurounitaria di conflitto di interessi” (su cfr. l’art. 24 dir. 2014/24/UE), con “l’obiettivo di perimetrare e rendere tassativa [tale] nozione comunitaria”, non potendosi “accettare una definizione generica e indeterminata che non renda possibile inquadrare precisamente l’oggetto” (del conflitto, e dunque) della inerente dichiarazione da rendere da parte del pubblico funzionario, così come, in negativo, della relativa “omissione”.
In tale prospettiva “il comma 2 precisa che un conflitto di interessi si determina le volte in cui a un soggetto sia affidata la funzione di cura di un interesse altrui (così detto interesse funzionalizzato) ed egli si trovi, al contempo, ad essere titolare (de iure vel de facto) di un diverso interesse la cui soddisfazione avviene aumentando i costi o diminuendo i benefici dell’interesse funzionalizzato” (in tal senso, cfr. anche Cons. Stato, sez. cons. atti normativi, 5 marzo 2019, n. 667).
Coerentemente, anche in attuazione del principio di fiducia, la minaccia all’imparzialità e all’indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto “sulla base di presupposti specifici e documentati” e deve riferirsi “ad interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all’altro” (Cons. Stato, n. 667 del 2019, cit.).
Medesimo rigore probatorio è, inoltre, previsto anche per le ulteriori ipotesi di conflitto di interessi indicate nell’art. 93, comma 5 del Codice per i membri della Commissione, e nello specifico con riferimento all’ipotesi di cui alla lettera “c” (“coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62”)."
[si veda anche sentenza n. 852 del 2023, Sezione Sesta, del Consiglio di Stato]
***
"La pretesa equivalenza [...] non potrebbe essere utilmente affermata in assenza di un confronto tra i due prodotti a parità di condizioni, e cioè tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contesto (cfr., nello stesso senso, T.A.R. Piemonte, n. 1072/2022, cit, che, in relazione ad una gara pressoché identica, ha rilevato come “si legge nella relazione tecnica prodotta dalla stessa ricorrente ai fini della gara [...]: “il Ferrocid 5280- risulta perfettamente idoneo per qualunque tipo di materiale e non comporta corrosione né alle tubazioni né alle guarnizioni; al fine di garantire ciò è però necessario garantire un’acqua con dei parametri qualitativi idonei, specialmente per quanto riguarda la durezza, che dovrebbe preferibilmente attestarsi su valori di 6-12 °F, al fine di mantenere bilanciate le tre componenti del prodotto senza che nessuna di essa prevalga sulle altre”; è la stessa documentazione offerta dalla ricorrente, in altre parole, a confermare come le specifiche caratteristiche del contesto siano rilevanti in termini di valutazione dell’efficacia di tale genere di prodotti”)."
ISCRIZIONE CAMERALE PER "ATTIVITÀ PERTINENTE": INTERPRETAZIONE ESTENSIVA, INCLUDENDO ATTIVITÀ DELLA STESSA MACRO-AREA TECNICA O SETTORE ECONOMICO DELL'APPALTO (100)
In tema di requisiti di idoneità professionale, l’iscrizione nel registro della camera di commercio deve ritenersi soddisfatta quando la qualificazione posseduta dal concorrente sia "pertinente" e non necessariamente "coincidente" con l'attività oggetto dell'appalto.
"L’“inerenza”, del resto, esprime un criterio di carattere relazionale il quale implica un rapporto di contiguità tra due ambiti, tale per cui uno di essi rappresenta l’approfondimento, la continuazione o la specializzazione dell’altro: tra essi esistono elementi comuni, in quanto entrambi appartenenti ad una macro-area da cui traggono i principi regolatori fondamentali, pur rappresentandone lo sviluppo in direzioni teoriche o applicative autonome e parzialmente divergenti.
[...]
Ove così non fosse, del resto, l’art. 68, comma 11, d.lvo n. 36/2023 sarebbe interpretato nel senso di imporre un principio di corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quota di esecuzione della prestazione, che la più recente giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 5 dicembre 2025, n. 9599) ha escluso dalla sua portata prescrittiva, affermando, al termine di un articolato ragionamento intessuto anche di riferimenti unionali, che, “alla stregua dell’interpretazione sistematica dei commi 2, 4 e 11 dell’art. 68 del d.lgs. n. 36 del 2023, per gli appalti di servizi e forniture, la regola generale supplettiva è quella del possesso del requisito di capacità tecnica in capo al soggetto collettivo nel suo insieme (esattamente come nel passato), salva specifica previsione della legge di gara che, alla luce della peculiarità della prestazione, imponga il possesso pro quota o pro parte da parte dei singoli raggruppati esecutori”."
CONFLITTO D’INTERESSI PER PARENTELA TRA PROGETTISTA E IL RAPPRESENTANTE DELL'OPERATORE ECONOMICO: L'OMESSA DICHIARAZIONE NEL DGUE CAUSA L’ESCLUSIONE (16)
"Con specifico riferimento alla posizione del progettista, la giurisprudenza ha del resto già evidenziato che il suo ruolo, consistente nella partecipazione alla redazione del progetto esecutivo posto poi a base di gara, lo pone, “obiettivamente, nella condizione di avere accesso ad informazioni privilegiate relative alla procedura di gara, ovvero di essere ben informato dei desiderata dell’amministrazione sul servizio da realizzare e, quindi, di possedere conoscenza degli elementi avrebbero potuto condurre a conferire maggior peso e pregio all’uno o all’altro elemento dell’offerta” (Consiglio di Stato sez. III, 20/08/2020, n. 5151; conf. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 16 maggio 2024, n. 3159; T.A.R. Sardegna, 3 aprile 2003, n. 397).
Ciò premesso in chiave di ricostruzione generale, non pare possibile dubitare che nel caso di specie la parentela -OMISSIS- tra il legale rappresentante della società ricorrente e il capo progettista -OMISSIS- integrasse una situazione di conflitto di interessi rilevante ai sensi del citato art. 16 d.lgs. n. 36 del 2023.
[...]
La pericolosità della condizione verificatasi in concreto è poi ulteriormente avvalorata dalla omissione dichiarativa in cui è incorso il rappresentante legale di -OMISSIS-, il quale, nella domanda di partecipazione e nel DGUE, pur potendo ben essere a conoscenza del riferito rapporto di parentela (i nominativi dei progettisti apparivano negli elaborati di gara), ha dichiarato l’assenza di ragioni di conflitto di interesse.
È poi appena il caso di aggiungere che il rapporto di parentela -OMISSIS- tra il progettista ed il rappresentante legale della società poi partecipante alla gara, e infine ricorrente, sarebbe potenzialmente sussumibile anche tra le ipotesi di conflitto di interesse c.d. tipizzato ai sensi dell’articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici).
In quest’ottica, non assume alcuna rilevanza l’assenza di dolo o connivenza in capo al progettista: il conflitto di interessi accertato dall’Università resistente non si fonda, infatti, su un giudizio di riprovevolezza o su un presunto accordo collusivo (che infatti non è stato contestato al-OMISSIS-), bensì sul mero dato oggettivo del descritto legame parentale, di per sé idoneo a far insorgere, a seguito della partecipazione del parente alla successiva gara, il pericolo di un pregiudizio per la par condicio dei concorrenti.
Correttamente, inoltre, l’Ateneo ha ritenuto tale conflitto “non diversamente risolvibile” ai sensi dell’art. 95, co. 1, lett. b) del d.lgs. n. 36 del 2023: essendo la circostanza del legame parentale emersa solo a seguito dell’anonima segnalazione, in una fase procedimentale ormai avanzata (con le offerte già valutate e la graduatoria provvisoria già stilata), l’espulsione dell’operatore costituiva l’unica misura proporzionata possibile per emendare il vulnus alla concorrenza, non potendo certo essere rimedio idoneo l’astensione del progettista, che aveva già operato, quando, oltretutto, anche le successive offerte erano poi state, infine, già presentate e valutate.
L’esclusione impugnata è giustificata poi anche dalla omissione dichiarativa con riguardo all’esistenza del descritto legame parentale, contestata alla ricorrente, in ragione dell’art. 95, co. 1, lett. e) e dell’art. 98, co. 2 e 3, lett. b), d.lgs. n. 36 del 2023.
Risulta invero per tabulas che la -OMISSIS-, nel DGUE, abbia barrato l’opzione “NO” in corrispondenza del quesito sulla sussistenza di cause di conflitto di interessi, e abbia reso analoga dichiarazione nella domanda di partecipazione, in questo modo sottacendo l’esistenza dello stretto legame di parentela con il capo progettista.
Né convince la giustificazione, addotta dalla ricorrente, secondo cui l’omissione dichiarativa sarebbe conseguenza di una interpretazione in buona fede in merito alla ritenuta non configurabilità della parentela con il progettista quale motivo di conflitto di interesse.
Va infatti osservato che, anche alla luce del principio di reciproca fiducia e buona fede (artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 36/2023), l’operatore economico non può essere ammesso, sulla base della propria individuale e arbitraria interpretazione, a ritenere irrilevanti i propri vincoli parentali con i dipendenti della Stazione appaltante, ma è tenuto semmai a un obbligo di massima trasparenza dichiarativa al riguardo, affinché sia l’Amministrazione, e non il dichiarante, a operare le valutazioni del caso sulla rilevanza del fatto dichiarato.
[...]
Non convince, infine, nemmeno la difesa della ricorrente secondo cui il motivo escludente del conflitto di interessi non sussisterebbe in quanto il nome del progettista era chiaramente indicato sul frontespizio degli elaborati tecnici, onde non sarebbe stato configurabile alcun intento di celare il rapporto di parentela. Infatti. la omonimia del cognome non esimeva certo l’operatore economico dall’obbligo di rendere dichiarazioni veritiere e non fuorvianti."
CONFLITTO D'INTERESSI PER PARENTELA COL PROGETTISTA E RETICENZA DICHIARATIVA: L'ESCLUSIONE E' LEGITTIMA (16)
La configurazione del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 prescinde dalla partecipazione del soggetto alla fase di aggiudicazione stricto sensu, rilevando anche l'intervento nella fase di progettazione esecutiva in quanto idoneo a determinare una condizione di potenziale supremazia conoscitiva. L'omissione di tale circostanza nel DGUE da parte del concorrente configura una dichiarazione oggettivamente falsa o gravemente fuorviante, idonea a minare l'affidabilità professionale dell'operatore economico.
"Con specifico riferimento alla posizione -OMISSIS-, la giurisprudenza ha del resto già evidenziato che il suo ruolo, consistente nella partecipazione alla redazione del progetto esecutivo posto poi a base di gara, lo pone, “obiettivamente, nella condizione di avere accesso ad informazioni privilegiate relative alla procedura di gara, ovvero di essere ben informato dei desiderata dell’amministrazione sul servizio da realizzare e, quindi, di possedere conoscenza degli elementi avrebbero potuto condurre a conferire maggior peso e pregio all’uno o all’altro elemento dell’offerta” (Consiglio di Stato sez. III, 20/08/2020, n. 5151; conf. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 16 maggio 2024, n. 3159; T.A.R. Sardegna, 3 aprile 2003, n. 397).
Ciò premesso in chiave di ricostruzione generale, non pare possibile dubitare che nel caso di specie la -OMISSIS- integrasse una situazione di conflitto di interessi rilevante ai sensi del citato art. 16 d.lgs. n. 36 del 2023.
Sul punto non è dirimente che il richiamato professionista fosse solo uno degli otto componenti del team di progettisti, o che gli impianti elettrici avessero valenza asseritamente secondaria: la sua partecipazione alla stesura del progetto esecutivo ha comunque oggettivamente determinato, in potenziale vantaggio della -OMISSIS-, una condizione di possibile asimmetria informativa, ponendo tale operatore economico, di conseguenza, in una situazione di potenziale supremazia conoscitiva rispetto agli altri competitori, e così alterando la parità delle armi nella ricerca della formulazione della migliore offerta.
Né coglie nel segno l’argomento, contenuto nel ricorso, secondo cui l’Amministrazione avrebbe dovuto fornire la prova della effettiva e concreta trasmissione di informazioni a vantaggio della -OMISSIS- tramite il richiamato progettista. L’art. 16 in commento non integra difatti una fattispecie di violazione con evento di danno, ma di semplice pericolo, con funzione, cioè, precipuamente preventiva della alterazione della concorrenza. Sul punto la condivisibile giurisprudenza ha osservato che le cause di incompatibilità servono a tutelare “la credibilità e la fiducia dell’Amministrazione, e scattano a fronte di situazioni di mero pericolo”, a prescindere dall’effettivo concretizzarsi di un pregiudizio, tutelando così già l’immagine stessa di imparzialità dell’Amministrazione (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. II, 9 luglio 2021, n. 908). Ne deriva che, al fine della sussistenza di una situazione di conflitto di interesse, è sufficiente, come nella fattispecie, il carattere anche solo potenziale dell’asimmetria informativa di cui abbia potuto beneficiare il concorrente tramite l’acquisizione di informazioni non conosciute dagli altri partecipanti per il tramite di un soggetto in rapporto diretto con la stazione appaltante, ed è altresì sufficiente il carattere anche solo potenziale dell’indebito vantaggio competitivo.
La pericolosità della condizione verificatasi in concreto è poi ulteriormente avvalorata dalla omissione dichiarativa in cui è incorso il rappresentante legale di -OMISSIS-, il quale, nella domanda di partecipazione e nel DGUE, pur potendo ben essere a conoscenza del riferito rapporto di parentela (i nominativi dei progettisti apparivano negli elaborati di gara), ha dichiarato l’assenza di ragioni di conflitto di interesse.
È poi appena il caso di aggiungere che il rapporto di parentela di terzo grado tra il progettista ed il rappresentante legale della società poi partecipante alla gara, e infine ricorrente, sarebbe potenzialmente sussumibile anche tra le ipotesi di conflitto di interesse c.d. tipizzato ai sensi dell’articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici).
In quest’ottica, non assume alcuna rilevanza l’assenza di dolo o connivenza in capo al progettista: il conflitto di interessi accertato dall’Università resistente non si fonda, infatti, su un giudizio di riprovevolezza o su un presunto accordo collusivo (che infatti non è stato contestato al-OMISSIS-), bensì sul mero dato oggettivo del descritto legame parentale, di per sé idoneo a far insorgere, a seguito della partecipazione del parente alla successiva gara, il pericolo di un pregiudizio per la par condicio dei concorrenti.
Correttamente, inoltre, l’Ateneo ha ritenuto tale conflitto “non diversamente risolvibile” ai sensi dell’art. 95, co. 1, lett. b) del d.lgs. n. 36 del 2023: essendo la circostanza del legame parentale emersa solo a seguito dell’anonima segnalazione, in una fase procedimentale ormai avanzata (con le offerte già valutate e la graduatoria provvisoria già stilata), l’espulsione dell’operatore costituiva l’unica misura proporzionata possibile per emendare il vulnus alla concorrenza, non potendo certo essere rimedio idoneo l’astensione -OMISSIS-, che aveva già operato, quando, oltretutto, anche le successive offerte erano poi state, infine, già presentate e valutate.
L’esclusione impugnata è giustificata poi anche dalla omissione dichiarativa con riguardo all’esistenza del descritto legame parentale, contestata alla ricorrente, in ragione dell’art. 95, co. 1, lett. e) e dell’art. 98, co. 2 e 3, lett. b), d.lgs. n. 36 del 2023."
DIFFIDA DEL RUP A SEGUITO DI CONDOTTE DIFFAMATORIE DELL'OPERATORE ECONOMICO: NON COSTITUISCE UNA MINACCIA ALL'IMPARZIALITA' DEL FUNZIONARIO (16)
"Occorre premettere che l’art. 6.3 del disciplinare di gara indicava fra i “requisiti di capacità tecnico-professionale” (subito dopo indicati, peraltro, quali requisiti di “capacità economica e finanziaria”), sub lett. b), la “presenza delle figure professionali richieste per l’espletamento del servizio come dettagliatamente specificate all’art. 11 del CSA”.
Tale ultima disposizione, relativa al “Personale”, prevedeva a sua volta: “In sede di esecuzione del contratto, così come stabilito dall’art. 113 del D. Lgs 36/2023, l’aggiudicatario deve realizzare le prestazioni oggetto del presente affidamento attraverso un’équipe multidisciplinare composta da” le figure professionali successivamente elencate e descritte, le quali pure dovevano “essere in possesso dei […] titoli ed esperienze” specificati.
Al contempo il medesimo art. 11, successivamente all’elencazione e descrizione delle figure professionali prescritte, prevedeva che “In sede di presentazione dell’offerta tecnica l’operatore economico dovrà indicare i professionisti individuati e specificare la composizione dell’équipe”.
Ritiene il Collegio che la interpretazione letterale e sistematica complessiva delle disposizioni ex artt. 1362 e 1363 Cod. civ. (pacificamente applicabili nell’interpretare la lex specialis di gara: inter multis, Cons. Stato, V, 11 marzo 2024, n. 2334; 23 maggio 2023, n. 5114 e richiami ivi), in una agli altri elementi utili all’interpretazione ricavabili dalla disciplina della lex specialis nel suo complesso, conduca a concludere nel senso che non occorresse fornire in sede di gara, sotto pena di esclusione, i nominativi, curricula od altri elementi diversi da quelli esposti da Rinascita in ordine alle figure professionali destinate alle attività da svolgere.
Da un lato, infatti, l’art. 11 del Capitolato evocava le figure professionali dell’equipe in relazione alla “sede di esecuzione del contratto”, richiamando espressamente l’art. 113 d.lgs. n. 36 del 2023 che riguarda appunto i «Requisiti per l’esecuzione dell’appalto», e che prevede al secondo comma, semplicemente, che «In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare i requisiti particolari nell’ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari» (cfr. in generale, per la collocazione di tali requisiti di esecuzione nell’ambito della normativa europea, segnatamente in riferimento all’art. 70 dir. 2014/24/UE, Cgue, 8 luglio 2021, causa C-295/20).
Dall’altro lo stesso art. 6.3 del disciplinare prescrive la “presenza” delle “figure professionali richieste per l’espletamento del servizio come dettagliatamente specificate all’art. 11 del CSA”, con ciò esigendo appunto la dotazione delle stesse da parte dell’operatore (in termini di figure professionali ascrivibili alle categorie e titoli indicati dall’art. 11 del Capitolato, appunto, già previste peraltro dall’art. 3 del disciplinare), ma non anche la loro indicazione nominativa o specifica descrizione curriculare."
***
"Nel caso di specie, la ragione del conflitto d’interessi sarebbe riconducibile alla comunicazione del 25 marzo 2025 con cui il legale del Rup contestava alla E. di aver reso affermazioni che apparivano “chiaramente denigratorie” della professionalità e del curriculum dello stesso Rup, con conseguente “diffida” dal proseguire in tale condotta, seguita da indicazione che, in caso contrario, si sarebbero potute avviare corrispondenti iniziative giudiziali e invito a “rimanere nell’alveo degli aspetti istituzionali con l’Ente”.
Alla luce di ciò, senz’altro non sussisteva in capo al Rup alcun interesse «finanziario» od «economico» rilevante ai sensi dell’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 36 del 2023; ma a ben vedere neppure era ravvisabile un «altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione», in base alla medesima disposizione.
La nozione di «interesse personale», anche alla luce delle disposizioni generali in materia di conflitto d’interessi di cui all’art. 6-bis l. n. 241 del 1990 e art. 7 d.P.R. n. 62 del 2013 (su cui cfr. Cons. Stato, n. 667 del 2019, cit., per l’applicabilità anche al settore dei contratti pubblici), dovrebbe declinarsi nel caso di specie in ipotesi assimilabile alla «grave inimicizia» (di cui all’art. 7 d.P.R. n. 62 del 2013, e, in ambito processuale, all’art. 51, comma 1, n. 3, Cod. proc. civ.).
Tuttavia, tale situazione di grave inimicizia “per essere rilevante ai fini che qui interessano deve essere reciproca, trovare fondamento esclusivamente in rapporti personali, derivare da vicende estranee allo svolgimento delle funzioni ed estrinsecarsi in dati di fatto concreti, precisi e documentati” (Cons. Stato, V, 20 dicembre 2018, n. 7170; I, 12 febbraio 2026, n. 283; II, 19 novembre 2024, n. 9319; IV, 18 novembre 2024, n. 9237); inoltre la stessa “deve configurarsi come autonomamente insorta da rapporti interpersonali legati a vicende della vita estranee alle funzioni pubbliche esercitate da taluna delle parti in causa (Consiglio di Stato, Sez. VI, Consiglio di Stato sez. VI, 6 aprile 2022, n.2552; Consiglio di Stato sez. VI, 10 gennaio 2022, n.163)” (Cons. Stato, VII, 16 novembre 2022, n. 10098 ; Id., n. 283 del 2026, cit.).
Nel caso di specie, da un lato, si è in presenza di una mera comunicazione del Rup che si limitava alla diffida dal proseguire in condotte (ritenute) denigratorie, pure limitandosi a indicare l’intenzione, in caso di perseveranza, di avviare azioni giudiziali e invitare l’interessata a rimanere nell’alveo dei rapporti istituzionali con l’ente; dall’altro la vicenda si correla a circostanze afferenti pur sempre all’esercizio delle funzioni del Rup, sicché difettano, nel complesso, quegli elementi di «grave inimicizia», che avrebbero potuto dare luogo a una situazione di conflitto d’interessi rilevante a fronte della effettiva ravvisabilità di un interesse confliggente in capo al pubblico funzionario nei termini suindicati.
PROJECT FINANCING: LIMITI ALL'INCOMPATIBILITÀ TRA IL PROGETTISTA DEL CONCESSIONARIO E L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI (15)
In tema di appalti di servizi di architettura e ingegneria, l'incompatibilità prevista dall'art. 15, comma 8, d.lgs. n. 36/2023 non può essere interpretata estensivamente fino a comprendere qualunque collaboratore o consulente del soggetto aggiudicatario del partenariato pubblico-privato, poiché "al di fuori dei casi espressamente previsti, le incompatibilità non si estendono per semplice contatto professionale", dovendo invece rinvenirsi un rapporto di collegamento societario ai sensi dell'art. 2359 c.c. o una capacità della collegante di orientare significativamente l'attività della collegata. L’attività di progettazione, infatti, "non implica alcun collegamento con l’organizzazione del committente", configurandosi quale prestazione d’opera professionale di un soggetto che "non entra a far parte della struttura societaria che si avvale della sua opera" (richiamo a Cons. Stato, Ad. Plen. n. 13/2020 e Consiglio di Stato sez. V, 30 settembre 2025 n. 7613).
COMMISSIONE DI GARA, CONFLITTO DI INTERESSI E METODO DEL CONFRONTO A COPPIE (16)
"Nell'ambito di una valutazione condotta con il metodo del confronto a coppie, risulta sufficiente l'attribuzione del punteggio in forma esclusivamente numerica, senza necessità di ulteriori specificazioni, poiché la motivazione può considerarsi insita nell'attribuzione di un determinato coefficiente, espressivo del grado di preferenza di ciascun commissario per una delle proposte in comparazione".
Il Collegio ha inoltre statuito che: «l’esperienza professionale di ciascun componente la commissione giudicatrice [non deve necessariamente coprire] tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente» e che la percezione di un conflitto di interessi «deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi».
LIMITI AL DIVIETO DI COMMISTIONE TRA OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA
Nelle gare d'appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'inserimento di elementi di rilievo economico nell'offerta tecnica è ammissibile laddove tali dati siano strettamente limitati alle migliorie proposte e non consentano la ricostruzione della complessiva proposta economica.
"[...] il divieto di commistione tra le offerte economiche e tecniche non va inteso in senso assoluto ma relativo, con riferimento al caso concreto, dovendosi verificare se l’anticipata conoscenza di un elemento dell'offerta economica già nell'ambito di quella tecnica abbia la capacità, anche solo potenziale, di influenzare la valutazione della commissione giudicatrice sulla preferenza da accordare all'una piuttosto che all'altra offerta (tra le tante, Consiglio di Stato sez. V, 10 giugno 2025, n. 5006). Il divieto di commistione va apprezzato in concreto e non in astratto, nel contesto di un esercizio proporzionato e ragionevole della discrezionalità tecnica e con riguardo alla concludenza degli elementi economici esposti o desumibili dall'offerta tecnica, che debbono essere effettivamente tali da consentire di ricostruire in via anticipata l'offerta economica nella sua interezza (cfr. Consiglio di Stato sez. VII, 1° luglio 2024, n. 5789).
CONFLITTO DI INTERESSI: NON PUO' ESSERE PRESUNTO IN VIA ASTRATTA. LA MINACCIA DI IMPARZIALITA' DEVE ESSERE PROVATA DALLA STAZIONE APPALTANTE (16)
In tema di affidamento di contratti pubblici, ai fini della configurabilità di un conflitto di interessi ex art. 16, D.Lgs. n. 36/2023, è necessario che il soggetto coinvolto intervenga con "compiti funzionali" nella procedura, dovendosi intendere per tali esclusivamente quelli che implicano l'esercizio di funzioni amministrative con esclusione di mansioni meramente materiali o d'ordine. La minaccia all'imparzialità deve essere provata dalla stazione appaltante sulla base di presupposti specifici e documentati, non essendo più sufficiente il mero pericolo astratto previsto dalla giurisprudenza formatasi sotto il vigore del previgente Codice. È nulla, per violazione del principio di tassatività di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 36/2023, la clausola della lex specialis che preveda l'esclusione automatica per violazione del divieto di pantouflage al di fuori dei limiti legali di cui all'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001.
"sono compiti funzionali quelli 'che implichino esercizio della funzione amministrativa, con esclusioni di mansioni meramente materiale o d’ordine'"; "la percepita minaccia all’imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi" (Art. 16 D.Lgs. 36/2023); "la clausola dà luogo a una causa di esclusione atipica, essa è nulla e si ha per non apposta ex art. 10 d.lgs. n. 36/2023".
FORNITURA SENZA POSA: SE ESEGUITA INTERAMENTE ALL'ESTERO, NON SUSSISTE OBBLIGO DI INDICAZIONE SEPARATA DELLA MANODOPERA (108.9)
L'art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 "esclude espressamente l’obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera nelle forniture senza posa in opera. La previsione è coerente con la ratio della norma, che non impone alla stazione appaltante di svolgere verifiche sulle strutture produttive estere dell’operatore economico, né di controllare il rispetto di trattamenti retributivi disciplinati da ordinamenti giuslavoristici diversi da quello nazionale". Ne consegue che, in tale tipologia di affidamento, non trova applicazione il principio di equivalenza delle tutele salariali rispetto al CCNL italiano per le lavorazioni svolte interamente in territorio estero.
ONERE DELLA PROVA RIGOROSO PER IL CONFLITTO DI INTERESSI NEL NUOVO CODICE (16.2)
In tema di appalti pubblici, l'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 impone un onere probatorio aggravato a carico di chi invoca il conflitto di interessi, richiedendo la dimostrazione di interessi effettivi e di una minaccia concreta all'imparzialità. Non è più sufficiente la mera asimmetria informativa potenziale o la sovrapposizione di ruoli tecnici, qualora non venga provato che tale situazione abbia determinato un aumento dei costi o una diminuzione dei benefici per la stazione appaltante.
IL SOCCORSO ISTRUTTORIO SUI COSTI DELLA MANODOPERA E' PRECLUSO SE IL MODULO D'OFFERTA E' EDITABILE (108.9)
In tema di appalti pubblici, la mancata separata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali nell'offerta economica determina l'esclusione del concorrente senza possibilità di soccorso istruttorio, salvo il caso in cui la stazione appaltante abbia predisposto modelli d'offerta che rendano materialmente impossibile l'inserimento di tali voci. Qualora il file sia in formato editabile, il principio di auto-responsabilità impone al partecipante di assolvere l'obbligo di legge anche forzando gli schemi predisposti, non configurandosi un errore scusabile indotto dalla stazione appaltante.
LEGITTIMA LA VIA CONDIZIONATA PER LE OPERE FERROVIARIE STRATEGICHE DEL PNRR
È legittimo il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) che subordina la compatibilità di un'opera strategica al rispetto di prescrizioni da ottemperare nelle successive fasi di progettazione esecutiva. Tale modalità costituisce un corretto bilanciamento tra la salvaguardia dei valori ambientali e la tempestiva realizzazione delle infrastrutture finanziate dal PNRR, non configurando un rinvio illegittimo della valutazione ma una conformazione dinamica del progetto.
LEGITTIMA LA COMPETENZA INTEGRATA DELLA COMMISSIONE E IL SUPPORTO TECNICO ESTERNO
La legittimità della composizione della commissione giudicatrice va verificata con riguardo all'organo nel suo complesso, essendo sufficiente che i commissari posseggano competenze in aree tematiche omogenee riconducibili all'oggetto dell'appalto. L'apporto di esperti esterni è ammesso come ausilio istruttorio per valutazioni tecniche complesse, a condizione che l'attribuzione dei punteggi avvenga in autonomia da parte della commissione in seduta plenaria.
IMMODIFICABILITÀ DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E CONTINUITÀ DELLE OPERAZIONI DI GARA (93.6)
Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, la riconvocazione della medesima commissione giudicatrice in sede di rinnovo del procedimento è obbligatoria, salvo il caso in cui l'annullamento dei precedenti atti sia derivato proprio da un vizio di composizione del collegio. Il pensionamento di un dipendente pubblico membro della commissione non ne preclude la partecipazione ai lavori residui, poiché lo status di quiescenza non incide sul possesso dei requisiti esperienziali e professionali necessari per la valutazione delle offerte.
ILLEGITTIMO L'ANNULLAMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE PER DEBITI TRIBUTARI DEL SOCIO IN RATEIZZAZIONE
È illegittimo il provvedimento di annullamento d'ufficio di un permesso di costruire motivato da irregolarità tributarie di un socio se l'Amministrazione non considera la pendenza di un'istanza di rateizzazione del debito idonea a sanare la posizione. L'interesse pubblico alla rimozione del titolo non può dirsi sussistente qualora il privato abbia avviato le procedure di regolarizzazione fiscale previste dal regolamento comunale prima della conclusione del procedimento di autotutela.
ANNULATA LA RIORGANIZZAZIONE SE IL PARERE TECNICO È RESO IN CONFLITTO DI INTERESSI
È illegittima la deliberazione che approva il nuovo assetto organizzativo di un ente locale laddove l'istruttoria preliminare e il parere di regolarità tecnica siano stati resi da un funzionario in situazione di conflitto di interessi, in quanto diretto beneficiario dell'ampliamento delle competenze e degli incrementi retributivi previsti dalla riforma. L'obbligo di astensione è posto a presidio dell'imparzialità dell'azione amministrativa e la sua violazione determina l'invalidità dell'atto finale.
COMMISIONE DI GARA: AMMESSO AUSILIO DI SOGGETTI TERZI PER QUESTIONI DI PARTICOLARE COMPLESSITA'
Osserva questo collegio, che, per pacifica giurisprudenza, la competenza dei commissari va valutata in modo integrato (sia tra i vari componenti sia per il doppio aspetto del titolo di studio e dell’esperienza) e che non è richiesta una perfetta coincidenza tra competenza/esperienza e ogni singolo aspetto di gara, soprattutto aventi carattere di elevata specializzazione. L’adeguatezza professionale non può infatti tradursi, in ipotesi di interventi particolarmente specialistici, nella necessità di puntuale competenza su singoli aspetti.
Ancora, e con specifico riferimento alla figura del presidente, la parte evidenzia una presunta “incongruità” nella nomina; premesso che neppure la ricorrente riesce a declinare la contestazione in termini di “illegittimità”, e tanto parrebbe sufficiente, come emerge dal curriculum prodotto in atti il presidente ha già svolto attività di componente di commissioni giudicatrici e/o di collaudatore per l’associazione irrigazione ovest sesia nel 2007, 2009, 2017. In sostanza vi è una ricorrenza di rapporti nel contesto di operatività che può giustificare una rapida acquisizione di curriculum e autorizzazione dell’incarico.
Deve quindi essere respinto il primo motivo di ricorso.
Quanto alla possibilità di quest’ultima di acquisire supporto esterno, è ammesso in giurisprudenza che la commissione giudicatrice possa, in presenza di puntuali esigenze tecniche, avvalersi di approfondimenti da parte di soggetti terzi.
Secondo Cons. St. sez. V n. 10889/2023, in caso di offerte di particolare complessità (che sia complesso l’intervento ed innovative le soluzioni proposte lo sostiene la stessa ricorrente), l’ausilio dato da tecnici esperti alla commissione “non può di per sé costituire causa di illegittimità della procedura, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale maturato in materia circa l’ammissibilità del ricorso a consulenze esterne da parte della Commissione di gara (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., Sez. III, 15 gennaio 2016, n. 112)”.
RIGORE PROBATORIO PER L'ACCERTAMENTO DEL CONFLITTO DI INTERESSI DEI COMMISSARI (16.2)
In tema di appalti pubblici, l'accertamento del conflitto di interessi dei componenti della commissione giudicatrice richiede, in applicazione del principio di fiducia e del nuovo onere probatorio previsto dall'art. 16, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, la dimostrazione documentata di una minaccia concreta all'imparzialità; ne consegue che legami generici derivanti dalla partecipazione a consigli di amministrazione di enti terzi o fondazioni, in assenza di evidenze su vantaggi personali o economici diretti, non integrano i presupposti per l'annullamento della nomina.
DIVIETO DI CONVERSIONE DELL'ACCESSO DOCUMENTALE IN ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
Il diniego di accesso agli atti di gara opposto a un operatore economico non partecipante è legittimo qualora la richiesta riguardi documentazione tecnica coperta da riservatezza e non sussista un nesso di strumentalità necessaria con le esigenze difensive del richiedente; resta tuttavia salvo il diritto di accesso alle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi, non soggette a segreto tecnico e strumentali alla verifica dell'integrità della procedura.
LIMITI ALL'OBBLIGO DI ASTENSIONE PER DENUNCIA PENALE CONTRO IL FUNZIONARIO (16.1)
In tema di conflitto di interessi, la presentazione di una denuncia penale da parte del privato contro il funzionario incaricato del procedimento non fa sorgere di per sé l'obbligo di astensione del dipendente, qualora l'iniziativa giudiziaria scaturisca da contrasti esclusivamente attinenti alla gestione amministrativa della pratica e manchi la prova di una grave inimicizia fondata su motivi di interesse personale estranei all'ufficio.
INCOMPATIBILITÀ DEL COLLAUDATORE PER PREGRESSA VIGILANZA SU OPERE PROPEDEUTICHE (116.6)
È legittima l'esclusione del concorrente che proponga come collaudatore un soggetto che ha ricoperto il ruolo di referente di progetto per opere propedeutiche a quelle da collaudare, in quanto tale figura apicale esercita funzioni di vigilanza e autorizzazione incompatibili con la terzietà richiesta dall'art. 116, comma 6, del D.Lgs. 36/2023.
INCOMPATIBILITÀ DIREZIONE LAVORI ESCLUSA PER IL PROGETTISTA ESTERNO DEL CONCESSIONARIO (15.8)
Il divieto di attribuzione dei compiti di direzione lavori di cui all'art. 15, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 non si applica al progettista indicato dal concessionario nel project financing, in quanto tale soggetto riveste la qualifica di collaboratore esterno e non di parte del contratto di partenariato pubblico-privato. La situazione di potenziale conflitto di interessi derivante dalla pregressa attività di progettazione deve essere oggetto di una valutazione concreta e proporzionata da parte della Stazione Appaltante, la quale può disporre l'esclusione solo qualora non siano praticabili misure di mitigazione atte a garantire l'imparzialità dell'esecuzione.
OBBLIGO DI ESCLUSIONE PER CONFLITTO DI INTERESSI POTENZIALE DEL CONSULENTE DELL'ENTE (16.1)
In materia di appalti pubblici, la situazione di conflitto di interessi rilevante per l'esclusione non richiede la prova di un vantaggio effettivo o del travaso di informazioni privilegiate, essendo sufficiente la mera potenzialità del conflitto derivante da un rapporto di consulenza tra il rappresentante del concorrente e l'ente appaltante. Grava sulla Stazione Appaltante l'obbligo di accertare rigorosamente la sussistenza di incompatibilità, non potendo la stessa limitarsi a negare il coinvolgimento formale del soggetto nella specifica procedura selettiva se sussistono elementi indiziari di un legame fiduciario con gli organi politici o gestionali dell'ente.
OBBLIGO DI DOPPIA MOTIVAZIONE PER LA DEROGA AL PRINCIPIO DI ROTAZIONE (49.4)
In tema di affidamenti sotto-soglia, la deroga al divieto di aggiudicazione al contraente uscente prevista dall'art. 49, comma 4, D.Lgs. 36/2023, opera solo a fronte della congiunta sussistenza dei requisiti dell'assenza di alternative sul mercato e della pregressa accurata esecuzione; pertanto, è illegittimo il provvedimento che giustifica l'affidamento diretto consecutivo richiamando esclusivamente la buona condotta del precedente affidatario senza valutare la struttura concorrenziale del mercato di riferimento.
LEGITTIMA L'ESCLUSIONE PER VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI PARTECIPAZIONE REITERATA NEL DECENNIO
Ai fini dell'applicazione di una clausola regolamentare che vieta la partecipazione a una procedura selettiva a chi abbia già ricoperto il ruolo di rappresentante di categoria nel decennio antecedente, è sufficiente la mera partecipazione del concorrente alla selezione passata in tale qualità. Il divieto prescinde dal fatto che alla precedente candidatura sia seguita un'assegnazione definitiva o che questa sia stata successivamente annullata, essendo la norma volta a garantire il principio di rotazione e a impedire l'influenza ripetuta degli stessi soggetti sul mercato delle assegnazioni.
AUTOSUFFICIENZA DEL VOTO NUMERICO E LIMITI ALL'ASTENSIONE PER INIMICIZIA GRAVE NEI CONCORSI PUBBLICI
Nelle procedure concorsuali, l'obbligo di motivazione dei punteggi è validamente assolto tramite l'attribuzione del voto numerico, purché siano stati prefissati criteri di valutazione chiari che rendano comprensibile l'iter logico. L'astensione del commissario per inimicizia grave è necessaria solo in presenza di sentimenti di avversione reciproca e concreta, nati in contesti privati e non d'ufficio, per evitare che la presentazione strumentale di denunce possa determinare la sostituzione dei membri della commissione giudicatrice.
AMMESSO IL SOCCORSO ISTRUTTORIO PER INTEGRARE LA CAUZIONE PROVVISORIA DI IMPORTO INSUFFICIENTE
È legittimo il ricorso al soccorso istruttorio per l'integrazione di una cauzione provvisoria parziale, in quanto la preesistenza della garanzia rispetto alla scadenza del bando è richiesta solo per l'ipotesi di totale omissione della stessa. Inoltre, ai fini della data certa opponibile alla Stazione Appaltante, la sottoscrizione digitale di un impegno alla costituzione di un RTI è fatto idoneo e sufficiente a dimostrare l'anteriorità del documento rispetto ai termini di gara, trovando applicazione la disciplina generale dell'art. 2704 del Codice Civile.
CONFLITTO DI INTERESSI - AMBITO SOGGETTIVO - NON RIENTRANO SOLO I DIPENDENTI IN SENSO STRETTO (42.2)
La giurisprudenza amministrativa, ha avuto modo di chiarire che, nell’ambito delle gare pubbliche ed in particolare in relazione alle ipotesi di conflitto di interesse del personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che (anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni), l’art. 42, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, sul versante soggettivo, va interpretato in senso ampio, nel senso che il riferimento alla nozione di “personale della stazione appaltante” (le cui vicende soggettive rilevano ai fini dell’applicazione della normativa in tema di conflitto di interesse) non resti limitato ai soli soggetti che intrattengono con l’amministrazione rapporti di lavoro dipendente. Al contrario, tale nozione va riferita (e in modo più ampio) a quanti, in base ad un valido titolo giuridico (legislativo o contrattuale), siano in grado di validamente impegnare, nei confronti dei terzi, i propri danti causa o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l’attività esterna.
Tali acquisizioni giurisprudenziali sono state oggetto di esplicita codificazione (che, come da più parti sottolineato, sul tema in disamina, assume una valenza meramente compilativa) da parte del legislatore del nuovo codice dei contratti pubblici (art. 16, d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36).
CONFLITTO DI INTERESSI - VA SUPPORTATO DA ELEMENTI CONCRETI, SPECIFICI E ATTUALI (16.2)
Nella vigenza dell’art. 42 del D.lgs. 50/2026, al fine di delimitare l’ampio raggio di operatività della nozione di conflitto di interesse, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che l’ipotesi di conflitto d’interessi “deve essere supportata da elementi concreti, specifici ed attuali” (Cons. St., sez. III, 26 marzo 2021, n. 2581); l’ipotesi del conflitto di interessi non può essere, infatti, predicata in via astratta, “ma deve essere accertata in concreto sulla base di prove specifiche” (Cons. St., sez. V, 6 maggio 2020, n. 2863).
Sulla medesima linea, il nuovo Codice Appalti (D.lgs. 36/2023), all’articolo 16 ha ritenuto di prevedere espressamente, in coerenza con il principio della fiducia e al fine di preservare la funzionalità dell’azione amministrativa, che la minaccia all’imparzialità e all’indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati.
Pareri della redazione di CodiceAppalti.it
Gentilissimi, la presente per chiedere se, nell'ambito di un affido diretto, per un importo di 100.000 euro, sia possibile invitare ed, eventualmente, assegnare, ad un Consorzio di Enti pubblici (Comuni, Unioni e Provincia) che comprenda tra gli Enti soci anche Comuni soci del GAL Patavino. Specifico che, nè nel GAL e nemmeno nel Consorzio, tali Comuni detengono quote maggioritarie. In particolare, i Soci del GAL che partecipano anche al Consorzio, detengono nel caso più alto, il 17 % delle quote (è il Caso del Comune di Monselice). In attesa di riscontro, porgo cordiali saluti. Giuseppina Botti
Si richiede un parere in merito alla seguente fattispecie. Nell'ambito di una procedura di appalto integrato, un professionista è stato indicato nel gruppo di lavoro per la redazione del progetto esecutivo da un operatore economico concorrente, non risultato aggiudicatario della procedura. Di conseguenza, il professionista ha firmato gli atti di gara ma, causa non aggiudicazione dell’appalto, non ha svolto alcuna attività nell'ambito dell'appalto medesimo. Si chiede se, con riferimento al medesimo intervento, la stazione appaltante possa affidare al predetto professionista un diverso servizio tecnico ovvero se la sua precedente indicazione nel gruppo di lavoro di un operatore economico non aggiudicatario costituisca, di per sé, una causa di incompatibilità o di conflitto di interessi ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e dei principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza.
Pareri tratti da fonti ufficiali
L’art. 93 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 non contiene alcun riferimento, in tema di incompatibilità e astensione, all’art. 51 c.p.c. e all’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, contrariamente a quanto previsto dall’art. 77 comma 6 del D.Lgs. 50/2016. La lett. c) dello stesso comma 5 inoltre non rinvia all’art. 16 dello stesso Codice in materia di conflitto di interessi. Si chiede pertanto: 1. se l’art. 51 c.p.c. e l’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001 siano da ritenere inapplicabili alle procedure di gara bandite con il D.Lgs. 36/2023; 2. se ai commissari siano quindi inapplicabili le cause di incompatibilità ed astensione di cui all’art. 51 c.p.c. che non siano contenute nell’art. 7 del D.P.R. 62/2013 (a cui l’art. 93 comma 5 del D.lgs. 36/2023 comma 5 del D.lgs. 36/2023 rinvia); 3. se l’art. 16 del D.Lgs. 36/2023 sia da ritenere applicabile anche ai componenti e al segretario della commissione giudicatrice; 4. se quindi la definizione di situazione di conflitto di interessi contenuta nella seconda parte della lett. c) del comma 5 dell’art. 93 del D.Lgs. 36/2023 sia da applicare congiuntamente alla definizione contenuta nell’art. 16 comma 1 del Codice; 5. se al segretario della commissione giudicatrice siano inapplicabili le cause di incompatibilità ed astensione di cui all’art. 93 comma 5 del D.lgs. 36/2023, nonché le norme di cui al precedente punto 1. Si ringrazia e si porgono cordiali saluti.

