Obbligo di verifica anomalia offerta con ribassi anomali e dichiarazioni
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA Sentenza
2026
Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante ha la facoltà di avviare la verifica di anomalia anche in assenza di soglie matematiche. Tuttavia, la decisione di non procedere a tale verifica è censurabile per manifesta illogicità laddove l'offerta presenti elementi di forte distonia rispetto ai concorrenti e sia stata formulata a valle di un contenzioso in cui l'offerente aveva dichiarato di voler mantenere il servizio anche a rischio di perdite economiche, compensandole con altre commesse.
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)