Giurisprudenza e Prassi

Accordo quadro farmaci esclusivi: legittimità del valore massimo stimato

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO Sentenza 2026

È inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso proposto dall'operatore economico contro la clausola di un accordo quadro che individui il valore massimo della fornitura senza specificarne le quantità, in quanto tale scelta rientra nella discrezionalità della stazione appaltante e non arreca un pregiudizio immediato e certo. Eventuali timori di estensione dell'accordo a prodotti non esclusivi in fase esecutiva configurano un interesse meramente di fatto, tutelabile solo al momento dell'effettiva lesione mediante l'impugnazione degli atti esecutivi.

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