Articolo 23. Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
1. L’ANAC è titolare in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, abilitante l’ecosistema nazionale di e-procurement, e ne sviluppa e gestisce i servizi.
2. L’ANAC individua con propri provvedimenti le sezioni in cui si articola la banca dati di cui al comma 1 e i servizi ad essa collegati.
3. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici è interoperabile con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti e con il portale dei soggetti aggregatori di cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, nonché con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con le basi di dati di interesse nazionale di cui all’articolo 60 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con tutte le altre piattaforme e banche dati dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, coinvolti nell’attività relativa al ciclo di vita dei contratti pubblici. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, coinvolti nell’attività relativa al ciclo di vita dei contratti, ove non già accreditati alla piattaforma di cui all’articolo 50-ter del predetto codice decreto legislativo n. 82 del 2005, sono tenuti ad accreditarsi alla predetta piattaforma di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, a sviluppare le interfacce applicative e a rendere disponibili le proprie basi dati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) in materia di interoperabilità.
4. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici rende disponibili mediante interoperabilità i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche ai fini del rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La stessa Banca dati si integra con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l’ANAC.
5. Con proprio provvedimento l’ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all’articolo 25. Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche, in funzione degli obiettivi di trasparenza di cui all’articolo 28, gli affidamenti a società in house di cui all’articolo 7, comma 2. Con proprio provvedimento l’ANAC individua i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui al comma 3 e all’articolo 22, garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale. L’integrazione è realizzata attraverso i servizi digitali resi disponibili da ANAC sulla piattaforma digitale nazionale dati, di cui all’articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nel rispetto delle relative regole tecniche. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024
6. L’ANAC rende disponibili ai sistemi informativi regionali competenti per territorio, nonché alle pubbliche amministrazioni, le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, ai sensi degli articoli 50 e 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
7. Nei casi in cui si omettano informazioni o attività necessarie a garantire l’interoperabilità dei dati, l’ANAC o le stazioni appaltanti effettuano una segnalazione all’AGID per l’esercizio dei poteri sanzionatori di cui all’articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024
8. L’omissione di informazioni richieste, il rifiuto o l’omissione di attività necessarie a garantire l’interoperabilità delle banche dati coinvolte nel ciclo di vita dei contratti pubblici costituisce violazione di obblighi di transizione digitale punibili ai sensi dell’articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
9. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi dei soggetti attuatori i dati di cui al presente articolo possono essere utilizzati nell’ambito delle procedure concernenti i finanziamenti degli investimenti pubblici come strumento di verifica dell’effettivo utilizzo delle risorse e di avanzamento procedurale nei tempi previsti dalle leggi di spesa.
SPIEGAZIONE
L'articolo 23 disciplina la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
I commi 1 e 2 sono dedicati, pertanto, alla Banca dat...
NOVITA’ DEL CORRETTIVO
• Al comma 5 si specifica, per esigenze di chiarezza, che gli obblighi informativi relativi agli affidamenti in house sono funzionali agli obiettivi di trasparenza dell’art...
ILLEGITTIMA L'IMMEDIATA APPLICAZIONE DELL'ALBO PVR AI CONCESSIONARI IN PROROGA TECNICA
TAR LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Redazione Lex Specialis
In materia di giochi pubblici a distanza, è illegittima la determinazione dell'Amministrazione che impone l'immediata applicazione della disciplina istitutiva dell'Albo dei punti vendita ricariche (PVR) ai concessionari in regime di proroga tecnica, in quanto l'introduzione di nuovi requisiti soggettivi e oggettivi, senza una fase transitoria, altera l'equilibrio del rapporto concessorio e viola il principio del legittimo affidamento e della stabilità delle regole contrattuali.
INAPPLICABILITÀ DEL NUOVO ALBO PVR AI CONCESSIONARI IN PROROGA TECNICA
TAR LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Redazione Lex Specialis
L'obbligo di iscrizione all'Albo dei punti vendita ricariche (PVR) e le correlate restrizioni operative introdotte dal D.Lgs. n. 41/2024 non sono applicabili ai concessionari attualmente in regime di proroga tecnica, in quanto l'immediata operatività di tali precetti altererebbe l'equilibrio economico del rapporto concessorio in essere e violerebbe il principio del legittimo affidamento e della stabilità delle regole contrattuali.
INAPPLICABILITÀ DELL'ALBO PUNTI VENDITA RICARICHE AI CONCESSIONARI IN PROROGA TECNICA (13.1)
TAR LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Esecuzione
In materia di concessioni per il gioco a distanza, l'istituzione dell'Albo dei punti vendita ricariche e i relativi oneri di iscrizione e adeguamento tecnologico non possono trovare immediata applicazione nei confronti dei concessionari che operano in regime di proroga tecnica. Tali nuove regole, potendo incidere significativamente sull'equilibrio economico-finanziario della concessione e sulla consistenza della rete distributiva, devono applicarsi esclusivamente ai nuovi rapporti concessori instaurati a seguito di gara ad evidenza pubblica, al fine di garantire il rispetto del principio di stabilità delle regole e del legittimo affidamento dell'operatore economico rispetto al piano di investimenti adottato.
IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE
TAR LOMBARDIA - MILANO Sentenza 2024
Fase Procedura: Aggiudicazione
Il ricorso proposto avverso i documenti di gara deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse qualora l'operatore economico ricorrente dichiari di aver ottenuto l'aggiudicazione dei lotti oggetto della procedura. In tale ipotesi, il giudice procede alla liquidazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza del ricorso sulla base degli atti e dei precedenti provvedimenti cautelari emessi nel corso del medesimo giudizio.