IL SEGRETO TECNICO NON OPERA PER I RAPPORTI DI PROVA BASATI SU STANDARD PUBBLICI (35.4)
In tema di accesso agli atti nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, non costituiscono segreto tecnico o commerciale i rapporti di prova che attestano risultati di misurazioni ottenuti mediante metodi standardizzati e di pubblico dominio (norme UNI/ISO/EN), poiché non idonei a individuare il segreto industriale o il processo produttivo riservato. La stazione appaltante ha l'onere di motivare autonomamente la sussistenza dei presupposti di segretezza oggettiva richiesti dagli operatori economici, non potendosi limitare al recepimento acritico delle richieste di oscuramento formulate dai concorrenti.
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