L'avviso bonario non configura grave violazione fiscale non definitiva
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA Sentenza
2026
Ai fini dell'esclusione dalla gara per gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate, la stazione appaltante non può fondare il provvedimento sulla notifica di un avviso bonario emesso ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 600/1973. Tale atto, non essendo espressamente contemplato dall'elenco tassativo di cui all'art. 2, comma 1, dell'Allegato II.10 al D.Lgs. 36/2023, ha natura meramente prodromica e non impositiva, non determinando alcuna pretesa tributaria definitiva o cristallizzata idonea a pregiudicare l'affidabilità dell'operatore economico.
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)