Giurisprudenza e Prassi
REQUISITO DI ESTREMA GRAVITA' E URGENZA PER LA SOSPENSIONE CAUTELARE DELL'AGGIUDICAZIONE (119.4)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Ordinanza
2026
L'istanza di sospensione cautelare nel rito speciale degli appalti deve essere respinta qualora non si ravvisi un caso di estrema gravità e urgenza, come prescritto dall'art. 119, comma 4, c.p.a., specialmente quando la definizione del merito è già calendarizzata in tempi brevi, garantendo una tutela sollecita senza bloccare l'azione amministrativa e l'esecuzione del servizio pubblico.
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