SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ALBO PER OMESSA COMUNICAZIONE DI PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI EX APICALI (98.2)
L'obbligo di informazione gravante sull'operatore economico nell'ambito di un sistema di qualificazione riguarda ogni evento sopravvenuto potenzialmente rilevante ai fini dell'integrità professionale; la violazione di tale obbligo, specialmente se riferita a fatti di reato commessi a danno della medesima stazione appaltante, giustifica l'adozione di provvedimenti cautelari di sospensione dell'idoneità, restando irrilevante la conoscenza dei fatti altrimenti acquisita dall'amministrazione e la mera cessazione formale delle cariche del soggetto inquisito qualora permangano legami proprietari o influenze gestorie.
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