Giurisprudenza e Prassi

SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ALBO PER OMESSA COMUNICAZIONE DI PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI EX APICALI (98.2)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2026

L'obbligo di informazione gravante sull'operatore economico nell'ambito di un sistema di qualificazione riguarda ogni evento sopravvenuto potenzialmente rilevante ai fini dell'integrità professionale; la violazione di tale obbligo, specialmente se riferita a fatti di reato commessi a danno della medesima stazione appaltante, giustifica l'adozione di provvedimenti cautelari di sospensione dell'idoneità, restando irrilevante la conoscenza dei fatti altrimenti acquisita dall'amministrazione e la mera cessazione formale delle cariche del soggetto inquisito qualora permangano legami proprietari o influenze gestorie.

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