Giurisprudenza e Prassi

Accesso atti art. 36 e segreto tecnico: limiti e prova resistenza

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Ordinanza 2026

Il regime di accesso di cui all'art. 36, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023 esonera i primi cinque concorrenti in graduatoria dall'onere di allegare l'interesse all'ostensione ordinaria, ma non dalla dimostrazione della stretta indispensabilità dei dati qualora questi siano legittimamente oscurati per la tutela di segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'art. 35, comma 5; in tale ultima ipotesi, l'accesso difensivo richiede un vaglio di utilità concreta del dato, escludendo l'ostensione qualora emerga, con evidenza aritmetica, l'inidoneità della conoscenza a modificare la posizione del ricorrente in graduatoria (prova di resistenza).

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)