Accesso agli atti e segreto tecnico: prova di resistenza e indispensabilità
In materia di appalti pubblici, il regime di accesso di cui all'art. 36, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 36/2023 esonera i primi cinque graduati dalla prova dell'interesse ai fini dell'ostensione ordinaria, ma non dalla dimostrazione della 'stretta indispensabilità' del dato qualora l'accesso riguardi porzioni di offerta legittimamente oscurate per la presenza di segreti tecnici o commerciali. In tale ipotesi, l'accesso difensivo deve superare un vaglio di 'manifesta inutilità' (prova di resistenza), che conduce all'inammissibilità del ricorso qualora, per ragioni aritmetiche legate ai punteggi attribuiti, l'eventuale accoglimento delle censure basate sui dati richiesti non sia comunque idoneo a modificare la posizione della ricorrente in graduatoria.
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