INAMMISSIBILE L'OFFERTA TECNICA CONDIZIONATA A FUTURI ACCORDI ECONOMICI TRA LE PARTI (59.3)
Deve considerarsi condizionata, e pertanto inammissibile, l'offerta tecnica con la quale l'operatore economico subordini l'impegno contrattuale a uno schema modificativo rispetto a quello proposto dalla stazione appaltante, rinviando a futuri accordi la determinazione del corrispettivo per prestazioni essenziali già previste dalla lex specialis. Parallelamente, a fronte di dichiarazioni generiche del concorrente circa pregressi illeciti professionali, la stazione appaltante ha l'obbligo di attivare il soccorso istruttorio e di esercitare il proprio potere discrezionale di valutazione dell'affidabilità, non potendo operare una valutazione positiva implicita.
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