Giurisprudenza e Prassi
DINIEGO DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE IN ASSENZA DI ESTREMA GRAVITÀ E URGENZA (56.1)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Decreto
2026
Ai fini della concessione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a., la parte istante deve dimostrare una situazione di eccezionale urgenza non altrimenti gestibile mediante la tempestiva fissazione della camera di consiglio collegiale. Il diniego è legittimo qualora il pregiudizio paventato non presenti i caratteri dell'irreparabilità immediata e quando la ravvicinata data dell'udienza collegiale garantisca un'adeguata tutela degli interessi del ricorrente senza necessità di un intervento monocratico preventivo.
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