OBBLIGO DI VALUTAZIONE CONCRETA DELLA GRAVITA DEL REATO PER LA REVOCA DELLA QUALIFICAZIONE (95.1)
È illegittimo il provvedimento di revoca della qualificazione e di cancellazione dall'albo fornitori che si basi su un automatismo espulsivo derivante da una sentenza di condanna non definitiva a carico del legale rappresentante. La stazione appaltante ha l'obbligo di procedere a una valutazione autonoma e concreta del fatto illecito, ponderandone la gravità in relazione all'affidabilità professionale dell'operatore economico, tenendo conto del bene giuridico leso e del tempo trascorso, come ora espressamente codificato dal nuovo codice dei contratti pubblici.
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