Giurisprudenza e Prassi
L'AVVIO DI UN PROCEDIMENTO ANTITRUST NON COSTITUISCE GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE (80.5)
CONS. STATO Sentenza
2024
In tema di gravi illeciti professionali, la condotta costituente illecito anticoncorrenziale può essere valutata dalla stazione appaltante solo se accertata e sanzionata con provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; pertanto, l'omessa dichiarazione dell'avvio di un'istruttoria antitrust non ancora conclusa non configura una violazione degli obblighi informativi tale da giustificare l'esclusione del concorrente, mancando il presupposto di un fatto giuridicamente qualificato come illecito.
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