Art. 95. Criteri di aggiudicazione dell’appalto
1. I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell'offerta. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. Le stazioni appaltanti verificano l'accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96.
3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a); disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016; disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017
b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro; disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017
b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. disposizione modificata dal D.L. 32/2019 in vigore dal 19/4/2019 e confermata in sede di conversione in legge
si veda anche quanto disposto dal comma 3 art. 1 del DL 76/2020 in vigore dal 17-7-2020
4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
a) disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017; disposizione abrogata dal D.L. 32/2019 in vigore dal 19/4/2019 e confermata in sede di conversione in legge
b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a); disposizione modificata dalla L. 55/2019 in vigore dal 18/6/2019 di conversione del D.L. 32/2019
c) disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017; disposizione abrogata dal D.L. 32/2019 in vigore dal 19/4/2019 e confermata in sede di conversione in legge
5. Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta.
6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare:
a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni;
b) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;
c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione; disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017
d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni; disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017
e) l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto;
f) il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;
g) le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo di consegna e il termine di consegna o di esecuzione.
7. L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.
8. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017
9. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 8 non possibile per ragioni oggettive, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza dei criteri. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa. disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016
10. Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d). disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017
10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento. disposizione introdotta dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017; disposizione modificata dal D.L. 32/2019 in vigore dal 19/4/2019, modifica non confermata dalla legge di conversione L 55/2019 in vigore dal 18/6/2019
11. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.
12. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito.
13. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggiore rating di legalità e di impresa, alla valutazione dell'impatto generato di cui all'articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit, nonché per agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione alle procedure di affidamento. Indicano altresì il maggiore punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero e l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017 – comma integralmente sostituito dal DL 124/2019 come modificato dalla legge di conversione L. 157/2019 in vigore dal 25/12/2019; comma modificato dal DL 36/2022 in vigore dal 1/5/2022
14. Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione, nei casi di adozione del miglior rapporto qualità prezzo, si applicano altresì le seguenti disposizioni:
a) le stazioni appaltanti possono autorizzare o esigere la presentazione di varianti da parte degli offerenti. Esse indicano nel bando di gara ovvero, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse se autorizzano o richiedono le varianti; in mancanza di questa indicazione, le varianti non sono autorizzate. Le varianti sono comunque collegate all'oggetto dell'appalto; disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017
b) le stazioni appaltanti che autorizzano o richiedono le varianti menzionano nei documenti di gara i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità specifiche per la loro presentazione, in particolare se le varianti possono essere presentate solo ove sia stata presentata anche un'offerta, che è diversa da una variante. Esse garantiscono anche che i criteri di aggiudicazione scelti possano essere applicati alle varianti che rispettano tali requisiti minimi e alle offerte conformi che non sono varianti
c) solo le varianti che rispondono ai requisiti minimi prescritti dalle amministrazioni aggiudicatrici sono prese in considerazione;
d) nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano autorizzato o richiesto varianti non possono escludere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi.
14-bis. In caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta. disposizione introdotta dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017
15. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, nè per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. disposizione modificata dal D.L. 32/2019 in vigore dal 19/4/2019, modifica non confermata dalla legge di conversione L 55/2019 in vigore dal 18/6/2019
Testo Previgente
Relazione
Commento
Giurisprudenza e Prassi
IL PRINCIPIO DI INVARIANZA DELLE OFFERTE TROVA APPLICAZIONE ANCHE IN CASO DI RECESSO SPONTANEO DI CONCORRENTI PRECEDENTEMENTE AMMESSI (95)
Il principio di invarianza opera anche in caso di ritiro spontaneo dei partecipanti, in quanto "non si può dubitare, infatti, che la rinuncia volontaria alla prosecuzione nella procedura sia assimilabile, quoad effectum, all’esclusione, mentre appare di limpida interpretazione la prima ipotesi enucleata dal legislatore laddove sterilizza tali mutamenti soggettivi sopravvenuti “ai fini del calcolo di medie nella procedura”.
Inoltre "[...] il mutamento in itinere del paradigma valutativo di un elemento – quello economico – che non era mai stato oggetto di contenzioso se non con riguardo alla potenziale anomalia dell’offerta si pone insanabilmente in conflitto:
i) col principio di invarianza o cristallizzazione delle offerte ex art. 95, co. 15, d.lgs. n. 50/2016 una volta avvenuta la prima aggiudicazione definitiva, ancorché annullata in parte qua per quanto attiene alle valutazioni tecniche;
ii) con la stessa lex specialis - profilo accennato in modo cursorio nel gravame -laddove all’art. 17.3 sancisce l’individuazione della formula aritmetica da applicare in funzione del numero delle “offerte da valutare (ammesse all’apertura della busta economica) in un lotto”, essendo un dato irrefutabile che nella procedura de qua le offerte ammesse all’apertura della busta economica fossero quattro e non già due;
iii) con gli effetti conformativi del giudicato amministrativo di cui alle sentenze T.A.R. n. 747/2024 e Cons. Stato n. 4774/2025, che erano circoscritti alla rinnovazione della valutazione delle sole offerte tecniche in parte qua, lasciando intangibili gli altri elementi delle offerte (sia tecnici sia economici)."
IL PRINCIPIO DI AUTORESPONSABILITÀ IMPEDISCE IL RECUPERO DI VOCI DI COSTO SPECIFICHE PER COPRIRE L'ANOMALIA (97.5)
È legittima l'esclusione del concorrente la cui offerta risulti in perdita economica all'esito della verifica di anomalia, non essendo consentito all'operatore economico recuperare somme destinate a voci di costo specifiche, quali ammortamenti o oneri finanziari, per sanare il deficit complessivo; ciò in quanto il principio di autoresponsabilità impone al dichiarante di subire le conseguenze della struttura dei costi analiticamente esposta in sede di gara.
INTERPRETAZIONE DELLA CLAUSOLA SOCIALE IN CASO DI PERSONALE IN SUBAPPALTO E CRITERI PREMIALI PER IL MARCHIO "MADE GREEN IN ITALY"
La clausola sociale deve essere interpretata in modo elastico e non può tradursi in un obbligo di assunzione automatico e generalizzato per l'impresa subentrante, dovendo essere contemperata con la libertà di iniziativa economica e l'organizzazione d’impresa prescelta dall'aggiudicatario. Ne consegue che l'obbligo di assorbimento non è pertinente per quelle unità lavorative riferibili a segmenti del servizio che l'aggiudicatario abbia legittimamente deciso di esternalizzare tramite subappalto, poiché in tal caso il fabbisogno di personale non è riferibile all'appaltatore ma al terzo subappaltatore.
"Evidenziato che questa stessa Sezione ha chiarito che alla clausola sociale non può essere attribuito “un effetto automaticamente e rigidamente escludente” e non può pertanto essere intesa “nel senso di comportare un obbligo assoluto per l’impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il totale del personale già utilizzato dalla precedente impresa in quanto l’obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore uscente deve essere contemperato e reso compatibile con l’organizzazione di impresa prescelta dall’imprenditore subentrante, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell’appalto” (cfr., tra le tante, 29 novembre 2021, n. 7922).
Aggiungendo che “l’enfasi che l’appellante pone sul carattere “prioritario” dell’assorbimento che la clausola di cui all’art. 25 del disciplinare imporrebbe, oblitera che la stessa clausola fa salva la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnicoorganizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto”;
Evidenziato infine che il personale non riassorbito dal R.T.I. aggiudicatario è limitato a n. 2 unità - riferibili al servizio di logistica esterna oggetto di sub-appalto - su un totale di n. 29 unità in carico al gestore uscente, a dimostrazione del fatto che la mancata riassunzione non può considerarsi elusiva dell’obbligo di riassorbimento imposto dalla cd. clausola sociale, ma discende da esigenze di organizzazione dell’appalto, anche attraverso l’esternalizzazione di una componente oggettivamente circoscritta del complessivo servizio oggetto di gara;"
***
In materia di procedure di affidamento di appalti pubblici, è illegittima la clausola della lex specialis che subordini l’attribuzione di un punteggio premiale ambientale (nella specie, basato sui CAM) al possesso formale della licenza d'uso del marchio nazionale volontario “Made Green in Italy” entro il termine di presentazione delle offerte, dovendosi ritenere sufficiente il possesso dell’attestato di conformità rilasciato da un organismo di verifica indipendente. Ciò in quanto l’ottenimento della licenza d’uso del logo costituisce un atto successivo a carattere prevalentemente commerciale, mentre ai fini della gara rileva l’effettivo rispetto delle regole di categoria relative all'impronta ambientale.
"[...] ciò che rileva, dal punto di vista della stazione appaltante e quindi ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale, è l’effettività dello svolgimento del servizio nel rispetto della politica ambientale di riferimento lungo il ciclo della vita e, quindi, il rispetto delle regole di categoria relative all’impronta ambientale dei prodotti, che l’attestato di verifica dell’ente di cui all’art. 6 d.m. n. 56/2018 è finalizzato a certificare, essendo la verifica indipendente “essenziale per assicurare l’affidabilità dello schema «Made Green in Italy» e per migliorare la qualità degli Studi di Valutazione di Impronta Ambientale che lo sottendono”;
[...]
Rilevato comunque che se il citato Allegato [Allegato 1 del d.m. 9 dicembre 2020, n.d.r.] consente, in via generale, che l’operatore, qualora non abbia la possibilità di presentare la certificazione richiesta alla data di presentazione dell’offerta, possa comunque dimostrare il rispetto dei C.A.M. con mezzi di prova alternativi, a fortiori la suddetta facoltà si giustifica laddove il concorrente possa dimostrare il rispetto dei previsti requisiti ambientali mediante la certificazione rilasciata da un ente indipendente, nelle more della conclusione del procedimento finalizzato al rilascio della licenza d’uso;"
VERIFICA OBBLIGATORIA DEI COSTI DELLA MANODOPERA E MISURE RESTRITTIVE ANTI-RUSSIA NEGLI APPALTI PUBBLICI
In tema di appalti pubblici, la stazione appaltante ha l'obbligo di verificare l'effettivo rispetto dei costi della manodopera prima di procedere all'aggiudicazione, trattandosi di un adempimento finalizzato alla tutela del lavoro e all'osservanza dei contratti collettivi (art. 36 Cost.). Tale verifica deve essere esplicita e basata sul numero di lavoratori, figure professionali e ore dichiarate dall'offerente in relazione alla propria offerta tecnica.
"La giurisprudenza ha più volte chiarito come l’obbligo di indicazione dei costi di manodopera sia finalizzato a concretizzare la tutela del lavoro negli appalti pubblici e l’osservanza dei contratti collettivi, nel rispetto dell’art. 36 Cost. e quindi non solo ai fini dell’eventuale giudizio di anomalia (ex multis Cons. Stato 19 ottobre 2021, n. 7036), con la precisazione che la verifica di congruità va effettuata in relazione al modello di gestione proposto dalla singola offerente, che sia risultata aggiudicataria, quindi, in relazione al numero di lavoratori che dichiara di impiegare, alle figure professionali che intende impiegare, all’ammontare delle ore, al CCNL che dichiara di applicare.
Dagli atti non risulta alcuna valutazione esplicita in ordine alla congruenza del costo dichiarato dalla S. in relazione all’offerta tecnica ed al modello di gestione presentati.
Pertanto, sotto questo profilo il motivo merita accoglimento."
RIEDIZIONE DELLE SOLE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE: LA STAZIONE APPALTANTE RICONVOCA LA MEDESIMA COMMISSIONE GIUDICATRICE E PUÒ RIUTILIZZARE GLI ATTI ISTRUTTORI ANTECEDENTI (77)
Il termine di validità dell'offerta in una procedura ad evidenza pubblica è posto a presidio esclusivo dell'interesse dell'operatore concorrente. Pertanto, la sua scadenza non priva automaticamente l'offerta di efficacia. In sede di rinnovazione delle operazioni di valutazione da parte della medesima Commissione giudicatrice legittimamente riconvocata, non vi è obbligo di previa formale richiesta di conferma, desumendosi il perdurante interesse dell'operatore per facta concludentia.
"La previsione del disciplinare si colloca nel solco della disciplina positiva di cui all’art. 32, co. 4 d.lgs. 50/2016, poi ripresa dall’art. 17, co. 4 d.lgs. n. 36/2023, alla cui stregua “L’offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine”. Tale previsione è chiaramente dettata nell’esclusivo interesse degli offerenti di tal ché questi sono gli unici legittimati a farla valere in caso di inosservanza, potendosi desumere, per converso, dal loro silenzio la persistenza dell’interesse alla partecipazione per facta concludentia. Tale approdo esegetico è limpidamente enunciato dalla pacifica giurisprudenza amministrativa secondo cui “la ratio della disposizione del bando, così come quella di legge, relativa ad un termine di 180 giorni è mantenere ferma l’offerta per tutto il periodo di presumibile durata della gara, e non di limitare nel tempo la validità o, meglio, l’efficacia dell’offerta, non corrispondendo certamente tale limitazione ad un interesse dell’amministrazione, con l’effetto che le offerte, una volta scaduto il termine di validità opposto in ossequio alle disposizioni degli atti di gara non possono, in assenza di una univoca manifestazione di volontà in tal senso da parte degli interessati, considerarsi private di efficacia” (Cons. Stato, sez. III, 13 novembre 2020, n. 6989).
***
Come condivisibilmente statuito dal giudice di prime cure, la sentenza n. 271 del 9 aprile 2025 ha ordinato alla stazione appaltante di procedere alla rinnovazione delle operazioni di valutazione delle offerte, a causa di una serie di omissioni riscontrate nei verbali delle sedute della Commissione giudicatrice, senza nulla disporre in merito alla composizione della Commissione che avrebbe dovuto rivalutare le offerte.
Sul versante normativo, val la pena osservare che l’art. 77, co. 11 d.lgs. n. 50/2016 applicabile ratione temporis prevede che “in caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione”.
Orbene, la giurisprudenza formatasi sotto il vigore di tale disposizione, poi trasfusa pressoché invariata nell’art. 93, co. 6 del nuovo codice dei contratti pubblici, ancorché non univocamente, ha ritenuto insussistente un principio generale di immodificabilità della Commissione giudicatrice, ma al contrario ha affermato il mero riconoscimento da parte del Legislatore alla stazione appaltante della possibilità di mantenere, per ragioni di economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa, la medesima Commissione giudicatrice per le attività susseguenti all’annullamento, anche giurisdizionale, dell’aggiudicazione , non escludendo tuttavia la possibilità di diverse determinazioni da parte del Giudice o della stessa Amministrazione: “infatti, in presenza di talune ipotesi di necessità, il singolo membro può e deve anzi essere sostituito proprio per non aggravare oltre misura l’azione amministrativa legata alla ripetizione della procedura competitiva” (Cons. Stato, sez. V, 24 agosto 2022, n. 7446).
Orbene, nel caso di specie, la convocazione della Commissione in diversa composizione non era imposta né dalla statuizione giudiziale – non essendo stato peraltro dedotto ab origine alcun vizio concernente la composizione della Commissione -, né da alcuna disposizione di legge o di gara; inoltre, non ricorrevano neanche ragioni di cogente opportunità o di acclarata incompatibilità per procedere alla sostituzione dell’organo valutativo."
DURATA DELLE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE: ELEMENTO NEUTRO NON IDONEO A INFICIARE LA LEGITTIMITÀ DELLA GARA IN ASSENZA DI SPECIFICHE PROVE
In sede di gara d'appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la brevità del tempo impiegato dalla Commissione per la valutazione delle offerte non è sintomatica di difetto di istruttoria laddove la lex specialis preveda limiti dimensionali rigidi agli elaborati tecnici e i verbali attestino una scansione procedurale articolata in più fasi (lettura, analisi, attribuzione coefficienti e rilettura collegiale). Inoltre, in presenza di criteri di valutazione qualitativi, non è configurabile alcun automatismo valutativo che correli il maggior numero di figure professionali impiegate a un punteggio superiore, rientrando nella discrezionalità tecnica della Commissione la valutazione della concreta funzionalità dell'assetto organizzativo proposto.
"E’, infatti, consolidato l’indirizzo ermeneutico a mente del quale il dato cronologico concernente la durata delle operazioni valutative costituisce, di per sé, un elemento neutro, non potendo la legittimità della valutazione essere desunta automaticamente dalla maggiore o minore rapidità con cui essa è stata compiuta.
Come ha recentemente ribadito il Consiglio di Stato, “la brevità del tempo impiegato per la valutazione di un’offerta può dipendere da molteplici fattori quali, ad esempio, le particolari doti, anche di sintesi, dei commissari, l’efficienza nell’organizzazione dei lavori della commissione, l’utilizzo di modelli precompilati, la rilevazione ictu oculi delle peculiari caratteristiche delle offerte presentate”; ne consegue che “la parte non può limitarsi a contestare la brevità del tempo impiegato dalla commissione per esaminare l’offerta, ma deve necessariamente accompagnare tale contestazione con più significative censure sul risultato finale della valutazione della commissione” (Cons. Stato, sez. III, 25 luglio 2024, n. 6720; nello stesso senso Cons. Stato, sez. V, 21 febbraio 2020, n. 1323; Cons. Stato, sez. III, 5 dicembre 2025, n. 9627; T.A.R. Sardegna, sez. I, 11 marzo 2025, n. 231).
Il principio espresso dalla richiamata giurisprudenza appare pienamente condivisibile, poiché la durata delle operazioni di gara, isolatamente considerata, non costituisce un indice affidabile della qualità dell’attività valutativa svolta dalla Commissione, potendo la maggiore o minore celerità dipendere da molteplici fattori organizzativi ovvero dalla stessa struttura delle offerte sottoposte ad esame."
APPALTI DI FORNITURA "FULL SERVICE": OBBLIGO DI INDICARE IL COSTO DELLA MANODOPERA IN QUANTO RICHIEDENTI L'IMPIEGO STABILE DI LAVORATORI (108)
La fornitura "full service" di apparecchiature elettromedicali, laddove comprensiva di servizi di installazione, manutenzione "full risk", formazione e aggiornamento tecnologico, deve essere qualificata come fornitura "con posa in opera", con conseguente obbligo per l'offerente di indicare i costi della manodopera ai sensi dell’art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023.
"L’art. 95 c. 10 del D.lgs. n. 50/2016, come sostituito dall’art. 108 c. 10 del D.lgs. n. 36/2023, dispone l’obbligatoria indicazione dei costi della manodopera nell’offerta economica, fatta eccezione, tra gli altri, per i casi di fornitura senza posa in opera.
La distinzione tra forniture con o senza posa in opera dipende dalla natura delle prestazioni oggetto dell’obbligazione dell’appaltatore.
Mentre la fornitura senza posa in opera fa nascere obbligazioni che hanno ad oggetto una prestazione semplice, la quale si esaurisce, in sostanza, nella consegna del bene, la fornitura con posa in opera è essenzialmente un contratto misto, nel quale il fornitore cede la proprietà di un bene ed assume concorrenti obbligazioni di manodopera finalizzate all’inserimento del bene ceduto nell’organizzazione aziendale dell’Amministrazione.
Del resto la normativa applicabile al contratto di fornitura è tendenzialmente quella del contratto di somministrazione (1559 c.c.) quando lo stesso ha ad oggetto prestazioni di dare, mentre si applica la disciplina del contratto di appalto di servizi, per quanto compatibile, quando la prestazione ha ad oggetto un obbligo di fare (art. 1677 c.c. “se l’appalto ha ad oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione”).
A prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla stazione appaltante è dunque indispensabile qualificare esattamente il contratto di appalto in affidamento per stabilire se eventuali prestazioni eccedenti la semplice fornitura del materiale siano o meno concepite quali opere indispensabili al corretto funzionamento del bene acquistato, integrando in caso positivo la causa del contratto, intesa quale funzione economico – individuale, inequivocabilmente diretta a poter disporre del bene e servirsene al meglio.
Nel caso di specie, l’oggetto del contratto è la “Fornitura in "full service" di sistemi multifunzionali [...]
Non si tratta di attività “accessorie e successive”, come sostenuto dall’appellante principale e dalla ASL, quanto piuttosto, per espressa previsione della lex specialis, di “attività complementari”, che concorrono pienamente a riempire di contenuto la prestazione principale, oggetto dell’obbligazione dell’appaltatore [...]
Ebbene, nel caso di specie, alla luce delle chiare indicazioni del Capitolato, è evidente che l’appaltatore debba impiegare stabilmente e non occasionalmente un numero di dipendenti per adempiere alle obbligazioni rientranti nel contratto “full risk”, di cui si è dato ampiamente conto."
ERRORI NELLA VALUTAZIONE TECNICA EMERSI DOPO L’APERTURA DELLE BUSTE ECONOMICHE: LA SEGRETEZZA RECEDE RISPETTO AI PRINCIPI DI EFFICIENZA E RISULTATO
È illegittimo l'annullamento d'ufficio dell'intera procedura di gara motivato dalla sola violazione della segretezza delle offerte economiche, qualora la Stazione Appaltante sia chiamata a correggere un errore materiale palese nell'attribuzione dei punteggi tecnici. Il principio di segretezza deve infatti essere bilanciato con i principi di economicità e di ragionevole speditezza del procedimento, specialmente quando la rettifica non lasci margini di discrezionalità tali da alterare surrettiziamente l'esito della gara.
"In una recentissima sentenza (Cons. Stato, sez. III, 21 gennaio 2026, n. 510) questa Sezione ha sottolineato come la giurisprudenza ammetta, in caso di regressione della procedura selettiva alla fase di valutazione delle offerte tecniche in esito ad annullamento giurisdizionale, che la Commissione possa rivalutare le offerte medesime “a buste aperte”, e finanche avendo già conoscenza delle offerte economiche, non essendo il principio di segretezza di queste ultime un valore assoluto, ma dovendo esso conciliarsi con il principio di effettività della tutela giurisdizionale: sul punto è stato richiamato l’indirizzo elaborato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la pronuncia n. 30 del 26 luglio 2012 - espressasi con riferimento all’articolo 84, comma 12, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ma sulla base di argomentazioni che risultano valide anche a fronte della formulazione, invariata, dell’articolo 77, comma 11, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e dell’articolo 93, comma 6, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - secondo il quale anche nelle procedure che si svolgono con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è ammissibile un rinnovo degli atti, successivo all’avvenuta conoscenza delle offerte economiche, limitato alla sola valutazione dell’offerta illegittimamente pretermessa, da effettuarsi ad opera della medesima Commissione preposta alla gara.
Nella suddetta ipotesi (alla quale è equiparabile quella della rivalutazione conseguente alla contestazione delle valutazioni e dei punteggi assegnati all’esito di ponderazione discrezionale delle offerte) il principio dell’anonimato deve infatti essere bilanciato con gli antagonisti principi di conservazione degli atti giuridici, che trova notoriamente variegata espressione in ambito civilistico agli articoli 1419 e segg. cod. civ. e che è riscontrabile in campo amministrativo nei molteplici condizionamenti e limiti imposti prima dalla giurisprudenza e poi esplicitamente dall’articolo 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardo all’annullabilità degli stessi provvedimenti illegittimi; nonché di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, sancito in via generale dall’articolo 1, comma 1, della stessa legge n. 241/1990, e, nella specifica materia della contrattualistica pubblica, dall’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 (oggi articolo 1 del d.lgs. n. 36/2023), rinveniente una significativa rispondenza anche nella regola di ragionevole speditezza dei procedimenti contemplata dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea."
OFFERTA ECONOMICA ED ERRORE MATERIALE: EMEDABILE SE SI CONFIGURA COME FORTUITA DIVERGENZA TRA VOLONTA' E DICHIAZIONE, IMMEDIATAMENTE PERCEPIBILE (97)
Nelle gare pubbliche, l'errore materiale rettificabile deve consistere in un errore ostativo o in un lapsus calami rilevabile ictu oculi ed ex ante, ovvero una discrepanza tra volontà decisionale chiaramente riconoscibile e la sua espressione letterale, tale da non richiedere alcuna indagine ricostruttiva della volontà stessa.
"Questo Consiglio di Stato ha in più occasioni chiarito che l'errore può essere considerato tale solo se chiaramente riconoscibile e ravvisabile ictu oculi dal contesto stesso dell'atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive, dovendo concretarsi in una “discrepanza tra volontà decisionale chiaramente riconoscibile da chiunque e rilevabile dal contesto stesso dell'atto” (C.d.S, VI, 2.3.2017, n. 978. In termini confermativi: C.d.S, 24.8.2021, n. 6025).
Segnatamente, nelle gare pubbliche l'errore materiale nell'offerta consiste in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione dell'offerta che deve emergere ictu oculi (cfr. C.d.S, V, 26.1.2021, n. 796), e deve consistere in un “errore ostativo intervenuto nella fase della estrinsecazione formale della volontà” o “lapsus calami rilevabile ictu oculi ed ex ante, quindi senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva della volontà” (C.d.S, III, 9.12.2020, n. 7758), richiedendo una correzione di ordine meramente materiale.
Nella stessa prospettiva, a fini della rettifica occorre che a questa “si possa pervenire con ragionevole certezza, e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta medesima o a dichiarazioni integrative o rettificative dell'offerente (Cons. Stato, III, 28 maggio 2014, n. 1487)” (C.d.S, V, 2.8.2021, n. 5638).
Si ricava dai principi così elaborati che l'errore deve sostanziarsi in un mero refuso materiale riconoscibile ictu oculi della lettura del documento d'offerta; che la sua correzione deve a sua volta consistere nella mera riconduzione della volontà (erroneamente) espressa a quella, diversa, inespressa ma chiaramente desumibile dal documento, pena altrimenti l'inammissibile manipolazione o variazione postuma dei contenuti dell'offerta, con violazione del principio della par condicio dei concorrenti; che tale complessiva operazione deve fondarsi su elementi - identificativi dell'errore - desumibili dall'atto stesso, non già da fonti esterne (cfr. C.d.S, V, 28.6.2022, n. 5344).
Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, rileva il Collegio che le schede di analisi prezzi prodotti dal C. in sede di giustificazione della propria offerta tecnica ed economica, indicavano un costo orario per ciascuna figura professionale, cui venivano aggiunte le percentuali per spese generali e utile d’impresa.
In alcuna fase del procedimento di verifica dell’anomalia l’appellante ha prospettato l’esistenza di un errore materiale, di cui ha dato invece conto soltanto in sede di proposizione dei motivi aggiunti.
[...] Per tali ragioni, l’esito del giudizio di anomalia deve ritenersi immune dalle lamentate censure, costituendo il frutto della valutazione di dati provenienti direttamente dall’appellante, senza che da essi si potesse in alcun modo evincere la sussistenza del lamentato errore materiale."
NON SUSSISTE ANOMALIA PER COSTI DELLA MANODOPERA SUPERIORI ALLE STIME DELLA STAZIONE APPALTANTE (41.13)
Nelle gare d'appalto, la natura di collegio perfetto della Commissione giudicatrice garantisce la validità delle operazioni con la presenza di tutti i membri, ma non impone l'unanimità dei giudizi tecnici. Inoltre, l'indicazione di un costo del personale superiore rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante non è indice di anomalia, gravando sul ricorrente l'onere di dimostrare che tale rialzo renda l'offerta complessivamente insostenibile o priva di utile.
I COSTI DELLA MANODOPERA RELATIVI A PRESTAZIONI EVENTUALI NON RIENTRANO NELL'OBBLIGO DI INDICAZIONE NELL'OFFERTA ECONOMICA (95)
Il ricorso avverso l'aggiudicazione è irricevibile se notificato oltre il termine complessivo di 45 giorni dalla comunicazione del provvedimento, poiché l'inerzia del concorrente nel richiedere l'accesso agli atti non può costituire un mezzo per dilatare ad libitum i termini processuali.
In tema di offerta economica, l'obbligo di indicazione dei costi della manodopera ex art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 (applicabile ratione temporis) va riferito ai soli costi diretti della commessa, con esclusione delle figure professionali coinvolte in via ausiliaria e occasionale per servizi "a richiesta" la cui entità sia incerta e non preventivabile.
"L’obbligatoria indicazione dei costi della manodopera in offerta... va riferito ai soli costi diretti della commessa, esclusi, dunque, i costi per le figure professionali coinvolti nella commessa in ausilio e solo in maniera occasionale secondo esigenze non prevenibili (Consiglio di Stato, sez. V, 3 novembre 2020, n. 6786)".
INAMMISSIBILE IL RICORSO SE I LAVORI BANDITI ESULANO DAL PERIMETRO DELLA CONCESSIONE (17.1)
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto dal gestore del servizio idrico integrato avverso il bando per lavori di depurazione indetto dal Commissario Straordinario, qualora il valore economico e la qualificazione tecnica (SOA) delle opere superino i limiti fissati dalla lex specialis per i lavori strumentali inclusi nella concessione del gestore stesso.
FORMULE PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E SPECIFICHE TECNICHE: VA PRIVILEGIATA UNA LETTURA LOGICO-OPERATIVA DELLA LEX SPECIALIS (95)
Le espressioni matematiche e le formule per l'attribuzione dei punteggi previste dalla lex specialis di gara devono essere applicate secondo un criterio di logica e ragionevolezza che conferisca un senso compiuto a tutti i fattori numerici ivi inseriti, facendo prevalere l'intenzione pratica e la funzionalità calibratrice della formula sulla rigida applicazione delle regole astratte della notazione matematica. Inoltre, nel giudizio amministrativo di appello vige la preclusione alla produzione di nuovi documenti, ivi compresa la consulenza tecnica di parte.
“Sebbene le regole della notazione matematica invocate [...] siano astrattamente corrette e diano effettivamente priorità all'operazione di divisione rispetto a quella di addizione o sottrazione, nondimeno sussistono chiari elementi per ritenere che l'espressione [...] vada intesa nel senso fatto proprio dalla stazione appaltante, in quanto [...] solo in quest'ultimo senso la formula produce numeri congruenti ai fini della calibrazione dei punteggi [...] volendo aderire alla lettura proposta [...], il secondo fattore della formula [...] risulterebbe del tutto privo di senso o comunque pleonastico”.
Sul divieto di nuovi mezzi di prova: “ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a. e, più in generale, di quanto previsto dall’art. 345 c.p.c., "nel giudizio amministrativo di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, compresa la perizia di parte prodotta per la prima volta in grado di appello, trattandosi di documentazione che dalla parte avrebbe ben potuto essere acquisita e prodotta già nel primo grado di giudizio (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 4347/2018 e 2506/2018; sez. III, 3142/2017)" (negli stessi termini, più di recente, Cons. Stato, sez. III, nn. 8098 del 2025 e 3846 del 2025)”.
INAMMISSIBILITA' DI NUOVE PROVE IN APPELLO E DIMENSIONAMENTO DELLA FORNITURA DIAGNOSTICA
Come osservato da questo Consiglio in analoghi precedenti, ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a. e, più in generale, di quanto previsto dall’art. 354 c.p.c., "nel giudizio amministrativo di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, compresa la perizia di parte prodotta per la prima volta in grado di appello, trattandosi di documentazione che dalla parte avrebbe ben potuto essere acquisita e prodotta già nel primo grado di giudizio (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 4347/2018 e 2506/2018; sez. III, 3142/2017)" (Cons. Stato, sez. IV, 114/2019; negli stessi termini, più di recente, Cons. Stato, sez. III, nn. 8098 e 3846 del 2025).
TASSATIVITA' DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE, OMNICOMPRENSIVITA' DELL'OFFERTA E LIMITI DEL SOCCORSO (83.9)
In tema di procedure di affidamento di contratti pubblici, l'incompletezza dell'offerta economica derivante dalla mancata quotazione separata di una componente essenziale non è causa di esclusione ove il disciplinare di gara non sancisca espressamente tale sanzione e preveda che l'offerta si intenda onnicomprensiva di ogni onere e spesa. Parimenti, la mancata produzione di layout planimetrici non comporta l'estromissione del concorrente qualora il requisito sia soddisfatto in una prospettiva funzionale attraverso le indicazioni contenute nella relazione tecnica, dovendosi preferire l’interpretazione della lex specialis maggiormente rispettosa del principio del favor partecipationis.
ANOMALIA DELL'OFFERTA: L'ENTE DEVE CONSIDERARE LE MAGGIORAZIONI PER LAVORO FESTIVO PREVISTE DAL CCNL COME COSTI DIRETTI E OBBLIGATORI (97)
In sede di verifica della congruità dell'offerta, il costo del lavoro deve essere calcolato includendo le maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva per le prestazioni lavorative rese nei giorni festivi, poiché tali voci rappresentano un onere aggiuntivo e obbligatorio rispetto alla mera retribuzione delle festività non lavorate già considerata nelle tabelle ministeriali.
"le tabelle ministeriali tengono conto delle festività retribuite (giorni in cui un dipendente non lavora) riducendo il numero totale di ore lavorative teoriche annue... La maggiorazione, invece, è una compensazione separata e aggiuntiva... per quei dipendenti che sono effettivamente tenuti a lavorare in un giorno festivo... omettere questo costo avrebbe significato ignorare un costo diretto e obbligatorio previsto dal CCNL".
LEGITTIMITÀ DEI PUNTEGGI TECNICI IDENTICI E VERBALIZZAZIONE COLLEGIALE DELLA COMMISSIONE GARA (77)
In tema di valutazione delle offerte tecniche, la circostanza che vi sia una costante coincidenza dei coefficienti assegnati da ciascun commissario non esclude l'imputabilità degli stessi ai singoli membri, né prova il mancato rispetto delle fasi di valutazione individuale.
"Il fatto [...] che l’assegnazione dei coefficienti individuali abbia costituito il frutto del consenso raggiunto in ordine agli stessi in seno al collegio non esclude l’imputabilità degli stessi ai singoli commissari, quale espressione della propria valutazione tecnico-discrezionale circa il merito qualitativo delle offerte, ben potendo il dibattito collegiale assolvere alla funzione di omogeneizzare punti di vista in partenza potenzialmente divergenti: trattasi, in effetti, di una mera modalità di formazione del giudizio proprio di ogni singolo commissario, caratterizzata dalla sua maturazione in forma non isolata, ma attraverso il confronto e la ponderazione di prospettive individuali". (Cita Cons. Stato, sez. III, 10 febbraio 2025, n. 1012; Id., 4 ottobre 2024, n. 8003).
LEGITTIMO IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO PER FORNITURE CON CARATTERISTICHE STANDARDIZZATE (108.4)
In tema di appalti di forniture, la stazione appaltante gode di discrezionalità nel definire le caratteristiche tecniche dei beni necessari al proprio fabbisogno; qualora essa richieda prodotti con caratteristiche standardizzate o definite dal mercato, l'adozione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo è pienamente conforme al dettato normativo. La presenza sul mercato di prodotti analoghi con contenuto tecnologico superiore o coperti da brevetto non impone l'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa se l'amministrazione ha legittimamente optato per l'acquisizione di un kit basico, rendendo impossibile una reale comparazione qualitativa tra offerte che devono limitarsi a soddisfare lo standard minimo richiesto.
LIMITI ALLA SPECIFICAZIONE DEI CRITERI VALUTATIVI E "PROVA DI RESISTENZA" (77.11)
"La giurisprudenza [...] ammette come legittima, nelle procedure ad evidenza pubblica, la specificazione dei criteri di valutazione delle offerte da parte della Commissione giudicatrice, purché questa specificazione avvenga (come nel caso di specie) prima dell’apertura delle buste e non si traduca nell’introduzione di nuovi e diversi parametri di valutazione che alterino quelli già codificati negli atti di gara." (la sentenza richiama: Cons. Stato, sez. V, n. 4139/2024).
COSTI DELLA MANODOPERA PER RISORSE AGGIUNTIVE: I COSTI DEL PERSONALE PER SERVIZI "A RICHIESTA" NON VANNO INDICATI NE' GIUSTIFICATI (95.10)
Come correttamente opposto dalla Stazione appaltante, trattandosi di risorse “aggiuntive” rispetto a quelle da impiegare nei servizi a canone, la cui entità concreta è incerta nell’an e nel quantum poiché strettamente ed inevitabilmente connessa ad esigenze che potrebbero verificarsi (o meno) nel corso del contratto, tali risorse da impiegare nei servizi a richiesta non dovevano essere indicate nell’offerta economica e non dovevano essere giustificate nell’ambito del subprocedimento di verifica di congruità del costo della manodopera e dell’offerta.
L’art. 95, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prescrive che: “Nell’offerta economica l’operatore economico deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a)”.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito che il costo della manodopera di cui al citato art. 95, comma 10, va riferito ai soli costi diretti della commessa, esclusi, dunque, i costi per le figure professionali coinvolti nella commessa in ausilio e solo in maniera occasionale secondo esigenze non prevenibili (Consiglio di Stato, sez. V, 3 novembre 2020, n. 6786).
L’obbligatoria indicazione dei costi della manodopera in offerta – e la correlativa verifica della loro congruità imposta alla stazione appaltante – risponde all’esigenza di tutela del lavoro sotto il profilo della giusta retribuzione (art. 36 Cost., cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 ottobre 2020, n. 6306; V, 22 giugno 2020, n. 3972; V, 10 febbraio 2020, n. 1008); serve ad evitare, infatti, manovre speculative sulla retribuzione dei dipendenti finalizzate a rendere l’offerta in gara maggiormente competitiva rispetto alle altre.
Tale essendo la ratio della citata prescrizione, è gioco forza riconoscere che l’esigenza di tutela è avvertita solo e proprio per quei dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, in quanto voce di costo che può essere variamente articolata nella formulazione dell’offerta per la specifica commessa; non è così, invece, per le figure professionali che operano solo occasionalmente.
DISCREZIONALITÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE NELLA VALUTAZIONE DELL'AFFIDABILITÀ PROFESSIONALE DEL CONCORRENTE (80.5)
Ai fini dell'esclusione per grave illecito professionale, la stazione appaltante deve compiere una valutazione discrezionale circa l'affidabilità del concorrente, non potendo operare alcun automatismo in presenza di penali contrattuali o risoluzioni non definitive. La clausola sociale di riassorbimento del personale deve essere armonizzata con il principio della libertà di iniziativa economica, permettendo all'aggiudicatario di proporre un piano di impiego che risponda alla propria organizzazione aziendale.
LIMITI DICHIARATIVI PER I SOCI E VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEGLI ILLECITI (80.3)
In tema di appalti pubblici, il principio di tassatività delle clausole di esclusione impedisce di estendere gli obblighi dichiarativi a soci che non rientrano nelle categorie individuate dall'art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016. L'applicazione di penali contrattuali non è di per sé sintomatica di una grave negligenza professionale tale da comportare l'esclusione automatica, spettando all'amministrazione valutare se tali episodi compromettano l'affidabilità del concorrente. La clausola sociale di riassorbimento del personale deve essere interpretata in modo elastico, non potendo obbligare l'aggiudicatario all'assunzione integrale della forza lavoro uscente.
INAMMISSIBILE IL RICORSO CUMULATIVO IN GARE MULTILOTTO CON CENSURE ETEROGENEE (120.13)
In tema di appalti suddivisi in lotti, il ricorso cumulativo è ammissibile solo se le censure sono dirette contro atti comuni o se i motivi di gravame contro le valutazioni dei singoli lotti sono identici; la sanzione dell'inammissibilità colpisce i motivi di ricorso non comuni quando questi si basino su valutazioni tecniche differenziate per ciascun lotto. Inoltre, il principio di invarianza non trova applicazione quando la variazione della platea dei concorrenti avvenga prima dell'aggiudicazione per legittima rinuncia degli operatori economici allo svincolo dell'offerta.
INAPPLICABILITA' DEL PRINCIPIO DI INVARIANZA IN CASO DI RITIRO DEI CONCORRENTI NELLA RIEDIZIONE DELLA GARA (95.15)
Il principio di invarianza della soglia di anomalia e delle medie, codificato dall'art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, opera solo a seguito dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Ne consegue che, in sede di riedizione della procedura a seguito di annullamento giurisdizionale, qualora alcuni concorrenti si siano ritirati per il decorso del termine di validità dell'offerta, la commissione deve procedere al nuovo confronto competitivo basandosi esclusivamente sulle offerte degli operatori rimasti, senza che tali rinunce possano considerarsi irrilevanti ai fini della riparametrazione dei punteggi e del calcolo delle medie.
CORREZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA AMMESSA PER ERRORE MATERIALE MACROSCOPICO E RILEVABILE
Il soccorso procedimentale, distinto dal soccorso istruttorio, consente alla stazione appaltante di risolvere dubbi riguardanti elementi essenziali dell'offerta tecnica ed economica tramite chiarimenti del concorrente che non abbiano carattere integrativo, ma siano finalizzati unicamente a ricercare l'effettiva volontà negoziale originaria e a correggere errori materiali macroscopici e immediatamente rilevabili.
RINNOVO SOPRAVVENUTO DEL CCNL: NON COSTITUISCE UN'ALTERAZIONE INAMMISSIBILE DELL'OFFERTA (95.10)
A dispetto di quanto opina l’appellante, il rinnovo contrattuale, pur prudenzialmente previsto e coperto teoricamente dalla rivalutazione, costituisce a tutti gli effetti una sopravvenienza di fatto che può legittimamente dar luogo a rimaneggiamenti nelle quantificazioni delle varie voci di costo che concorrono a formare l’offerta economica, ferma restando l’invarianza del saldo ossia del corrispettivo complessivo indicato nell’offerta economica.
E’ orientata pacificamente in tal senso la giurisprudenza amministrativa secondo cui: “Nel corso del procedimento di verifica dell’anomalia dell'offerta è ammissibile in termini generali una modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o di diritto, ma anche per porre rimedio a originari e comprovati errori di calcolo; invero, l’immodificabilità dell’offerta economica attiene esclusivamente al complessivo corrispettivo richiesto ed eventualmente a quelle specifiche voci che la lex specialis impone di precisare, mentre le altri voci di costo sono elementi che restano nella piena disponibilità dell’offerente e che possono essere modificati sia in sede di chiarimenti e giustificazioni, sia nel corso dell'esecuzione del rapporto, rientrando tale potere nella libertà negoziale ed imprenditoriale” (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V, 29 luglio 2025, n. 6710; Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2023, n. 1624).
Con particolare riguardo al rinnovo – sopravvenuto – del C.C.N.L. la giurisprudenza amministrativa ha condivisibilmente statuito che “la stipula del nuovo CCNL di settore, sopravvenuta nel corso della procedura di verifica della congruità dell'offerta di gara, per un verso comporta la sua applicazione al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto; per altro verso, impone alla stazione appaltante di tenere conto dei nuovi livelli retributivi previsti, in quanto sicuramente applicabili alla futura esecuzione del contratto da affidare, e conseguentemente di verificare se l’offerta economica dell’impresa individuata come possibile aggiudicataria sia in grado di sostenere anche i nuovi costi” (Cons. Stato, sez. V, 15 gennaio 2024, n. 453).
***
Il Collegio ha inoltre avuto modo di precisare che non è dato in questa sede sindacare sulle strategie commerciali perseguite dai partner commerciali dell’aggiudicataria poiché la verifica di anomalia deve concentrarsi sulla sostenibilità dell’offerta e non sulla sostenibilità delle condizioni di subfornitura accordate all’aggiudicataria, le quali possono rientrare in un quadro più ampio di relazioni commerciali suscettibili di rinvenire aliunde coperture e compensazioni, e che va in ogni caso condiviso il percorso argomentativo del primo giudice che ha ricondotto tale scontistica (del subfornitore) nel novero delle “condizioni eccezionalmente favorevoli” di cui all’art. 97, co. 4, lett. b), del d.lgs. n. 50 del 2016 che ben possono sopravvenire all’offerta economica, come ampiamente dimostrato alla luce della consolidata giurisprudenza amministrativa.
SANABILITÀ DELLE OMISSIONI FORMALI SUI CAM E LIMITI ALLA MODIFICA DELL'OFFERTA (97.6)
L'omessa indicazione di specifici articoli tessili in una dichiarazione di conformità ai Criteri Ambientali Minimi non determina l'esclusione del concorrente qualora la conformità tecnica sia comunque desumibile dalla documentazione a corredo dell'offerta. Nel sub-procedimento di verifica dell'anomalia, la rimodulazione delle figure professionali e del monte ore non integra una modifica inammissibile dell'offerta economica, a condizione che il costo complessivo della manodopera dichiarato resti invariato e l'offerta mantenga la propria sostenibilità globale.
LEGITTIMO IL PUNTEGGIO PREMIANTE PER CERTIFICAZIONE AMBIENTALE SENZA LOGO (95.6)
In tema di criteri di valutazione dell'offerta tecnica basati sui CAM, l'attribuzione di punteggi per certificazioni ambientali deve seguire un approccio sostanzialistico. È legittimo il riconoscimento del punteggio al concorrente che dimostri, tramite certificazione di un ente terzo, il rispetto dei requisiti tecnici, anche se la licenza d'uso formale interviene successivamente.
LEGITTIMITÀ DEL SOCCORSO PROCEDIMENTALE PER CHIARIRE AMBIGUITÀ DELL'OFFERTA TECNICA SENZA MODIFICARNE IL CONTENUTO (83.9)
Il cosiddetto 'collegio perfetto' è necessario per le operazioni di gara propriamente valutative, come la fissazione dei criteri di massima e la valutazione delle offerte, ma non è indispensabile la piena collegialità quando occorra effettuare attività preparatorie, istruttorie o strumentali, destinate a refluire nella successiva e definitiva valutazione dell'intero consesso.
LEGITTIMO IL SOCCORSO PROCEDIMENTALE PER CHIARIRE L'OFFERTA TECNICA SENZA MODIFICARE L'IMPEGNO NEGOZIALE
Il soccorso procedimentale è ammesso per sollecitare chiarimenti su elementi dell'offerta tecnica che risultino ambigui o per rettificare errori manifesti, purché l'operazione non si traduca in una modifica sostanziale dell'offerta stessa. Qualora la relazione tecnica contenga già l'impegno negoziale completo, la successiva produzione di schede tecniche o documenti di comprova originariamente mancanti, ma richiamati nel testo, costituisce un mero chiarimento istruttorio che non viola la par condicio tra i concorrenti.
AMMISSIBILE IL SOCCORSO PROCEDIMENTALE PER CHIARIRE L'OFFERTA TECNICA SENZA MODIFICARE L'IMPEGNO NEGOZIALE (83.9)
In sede di gara d'appalto, è legittimo l'operato della stazione appaltante che richieda chiarimenti su elementi ambigui dell'offerta tecnica (soccorso procedimentale), purché tali delucidazioni non comportino una modifica o un'integrazione sostanziale dell'offerta stessa. Inoltre, il superamento dei limiti dimensionali previsti per la relazione tecnica non può determinare l'esclusione del concorrente in assenza di una specifica clausola espulsiva, in ossequio al principio di tassatività delle cause di esclusione.
LEGITTIMITÀ DEL VOTO NUMERICO IN PRESENZA DI CRITERI DI VALUTAZIONE DETTAGLIATI
L'idoneità del voto numerico a rappresentare in modo adeguato l'iter logico seguito dalla Commissione è direttamente proporzionale al grado di specificazione dei criteri allo stesso sottesi; ne consegue che tanto più è dettagliata l'articolazione dei criteri e sub-criteri di valutazione, tanto più risulta esaustiva l'espressione del punteggio in forma numerica.
LEGITTIMO IL PUNTEGGIO TECNICO AUTOMATICO BASATO SU FORMULE MATEMATICHE E CRITERI QUANTITATIVI (95.6)
Il termine per l'impugnazione dell'aggiudicazione decorre dalla conoscenza integrale degli atti di gara se l'istanza di accesso è tempestiva e il ritardo nell'ostensione è imputabile alla stazione appaltante. È legittimo il punteggio tecnico derivante dall'applicazione automatica di formule matematiche a dati quantitativi, non potendo la Commissione ridurre d'ufficio i valori dichiarati dai concorrenti per servizi da rendere su richiesta.
ONERI PER LA SICUREZZA NON PREVISTI NEL CONTRATTO: RICHIESTA INAMMISSIBILE IN FASE ESECUTIVA (95)
È stato provato che il contratto di appalto in forza del quale sono state emesse le fatture oggetto di giudizio non prevedeva la possibilità di conteggiare gli oneri di sicurezza.
Da ciò non può che desumersi la mancanza di prova del titolo giustificativo del pagamento invocato, ovvero la previsione contrattuale che consentisse l’addebito.
Non appare poi possibile estendere la previsione contrattuale attraverso il richiamo ai principi generali che ne avrebbero imposto l’inserimento, dal momento che tale censura non può essere esaminata nel presente giudizio, peraltro senza una espressa domanda in tal senso, avendo dovuto costituire oggetto di una impugnazione del bando, che non vi è stata.
LIMITI AL SINDACATO GIURISDIZIONALE SULLA DISCREZIONALITÀ TECNICA NEL CONFRONTO A COPPIE (95.8)
Il sistema del confronto a coppie mira a una graduazione comparativa delle proposte e non a una ponderazione atomistica rispetto a standard ideali, rendendo il giudizio dei commissari espressione di preferenze soggettive e opinabili, censurabili solo per radicale inattendibilità tecnica. L'uniformità dei punteggi attribuiti dai singoli componenti della commissione non inficia la legittimità del voto, in quanto la coincidenza dei giudizi può riflettere la concordanza raggiunta in seno al collegio perfetto.
LEGITTIMITÀ DEL PUNTEGGIO TECNICO AUTOMATICO BASATO SU FORMULE MATEMATICHE E CRITERI QUANTITATIVI (95.1)
La Commissione giudicatrice, nell'applicazione di criteri di valutazione di tipo quantitativo-tabellare basati su formule matematiche, non dispone di margini di apprezzamento discrezionale, essendo tenuta alla mera verifica della corrispondenza del dato dichiarato con il parametro previsto. L'onere della prova circa l'inattendibilità dell'offerta ricade sul ricorrente e non può esaurirsi in giudizi soggettivi di inverosimiglianza, specialmente quando le risorse offerte riguardano servizi eventuali da fornire solo su richiesta.
VALUTAZIONE DI ANOMALIA DELL'OFFERTA GLOBALE E NON PARCELLIZZATA SULLE SINGOLE VOCI DI PREZZO (97.1)
In sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, la valutazione della stazione appaltante deve avere ad oggetto la serietà dell'offerta nel suo complesso e non può limitarsi a un esame parcellizzato delle singole voci di prezzo, in quanto le imprese operano su stime elastiche riconducibili all'organizzazione aziendale; il sindacato giurisdizionale su tali valutazioni è limitato ai casi di manifesta irragionevolezza o palese travisamento dei fatti.
SINDACATO GIURISDIZIONALE LIMITATO NELLA VALUTAZIONE GLOBALE DI CONGRUITÀ DELL’OFFERTA (97.1)
Nelle gare d'appalto, il sub-procedimento di verifica dell'anomalia non mira alla ricerca di specifiche e singole inesattezze, ma ad accertare se l'offerta nel suo complesso sia attendibile e affidabile. Il sindacato giurisdizionale su tali valutazioni tecniche della stazione appaltante è limitato al rilievo di macroscopiche irrazionalità o errori di fatto, restando preclusa al giudice la sostituzione del proprio giudizio a quello dell'amministrazione.
ERRORE MANIFESTO NELLA FORMULA DEL PUNTEGGIO ECONOMICO: L'EMENDAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA STAZIONE APPALTANTE E' LEGITTIMO E DOVEROSO (95)
La ricorrente in via principale contesta l’applicazione della formula non lineare per l’attribuzione del punteggio economico. La stazione appaltante si era determinata a rivedere l’applicazione della formula a seguito di contestazioni alla stessa presentate da -OMISSIS- e da altre imprese concorrenti alla gara multilotto.
La commissione giudicatrice, riconvocata, ha riscontrato l’errore tecnico nell’applicazione automatica della formula, causato da un malfunzionamento della piattaforma elettronica Sintel utilizzata nell’attribuzione dei punteggi, consistente nell’aver calcolato la media ponderata prevista (media dei valori stabiliti per ciascuno degli enti serviti in ciascun lotto) sulle sole offerte in gara e non anche sulla base d’asta.
Riconoscendo l’errore la commissione di gara ha ricalcolato i punteggi economici delle offerte concorrenti con la ponderazione della base d’asta (secondo il criterio di cui all’art. 23 del disciplinare) e riformulato la graduatoria, sostituendola con l’altra recepita in autotutela dalla stazione appaltante, che ha seguito linee di logica interpretativa e di economia procedimentale nella conservazione della procedura di gara con emenda dell’errore e conseguente modifica. ARIA ha dato seguito alle contestazioni di cui al secondo ricorso per motivi aggiunti, così privando di utilità il rilievo ivi contenuto circa un mancato contraddittorio e avviando una nuova procedura di verifica conclusa con la conferma del calcolo oggetto di contestazione.
Il percorso seguito dalla stazione appaltante nel rivedere il calcolo del punteggio economico risponde a logica, è volto a superare incongruenze ed è corretto nel profilo procedimentale.
IL PRINCIPIO DISPOSITIVO PRECLUDE AL GIUDICE LA DECISIONE IN ASSENZA DI INTERESSE
In assenza di interesse alla decisione dichiarato dal ricorrente, il giudice amministrativo deve limitarsi a una pronuncia di improcedibilità, non potendo esercitare poteri d'ufficio né sindacare la scelta della parte di abbandonare la lite, in ossequio al principio dispositivo.
ILLEGITTIMA ESCLUSIONE PER ONERI SICUREZZA SE PORTALE PA CARENTE (101.1)
In tema di appalti pubblici, l'esclusione automatica del concorrente per mancata separata indicazione degli oneri di sicurezza aziendale è illegittima se la piattaforma informatica della stazione appaltante risulta carente di campi specifici o presenta una formulazione ambigua. In tali casi, configurandosi un errore scusabile derivante da limiti strutturali del sistema non imputabili al partecipante, l'amministrazione è tenuta ad attivare il soccorso istruttorio per consentire la regolarizzazione dell'offerta, a tutela del principio di massima partecipazione e del legittimo affidamento.
LEGITTIMA LA CORREZIONE IN AUTOTUTELA DEL PUNTEGGIO ECONOMICO PER ERRORE LOGICO DELLA PIATTAFORMA (95.10)
In tema di aggiudicazione degli appalti pubblici, la Stazione Appaltante ha il potere-dovere di intervenire in autotutela per correggere errori tecnici derivanti dal malfunzionamento della piattaforma telematica o da un'errata impostazione della formula di attribuzione del punteggio economico, qualora tale errore produca distorsioni che precludono l'effettivo apprezzamento dei ribassi offerti. Inoltre, la verifica della congruità dell'offerta deve tener conto delle peculiarità del CCNL applicato dall'operatore economico, restando legittima la distinzione tra unità di lavoro teoriche e unità effettive se supportata da motivazioni tecniche e normative coerenti con la disciplina contrattuale di settore.
LEGITTIMITÀ ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE PER SOTTOSTIMA DEI COSTI REALI DEL PERSONALE (95.10)
È legittimo l'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione qualora l'operatore economico, in sede di verifica dell'anomalia, non dimostri il rispetto del 'costo reale' del personale, comprensivo degli oneri per sostituzioni dovute a ferie e malattie previste dal CCNL; la legittimità del provvedimento di autotutela esclude la configurabilità di un illecito civile della Pubblica Amministrazione, precludendo l'accoglimento di domande risarcitorie prive di prova rigorosa sull'utile e sull'aliunde perceptum.
SINDACATO SULLA DISCREZIONALITÀ TECNICA E LEGITTIMITÀ DELLA REVISIONE DEI PUNTEGGI NELLE SEDUTE RISERVATE (95.2)
È legittima l'operazione di revisione e definitiva fissazione dei punteggi tecnici effettuata dalla commissione giudicatrice in sedute riservate successive alla prima, qualora tale attività rappresenti la fisiologica prosecuzione del confronto collegiale volto a cristallizzare i giudizi definitivi. Tale procedura non viola il principio di segretezza dell'offerta economica se compiuta integralmente prima dell'apertura delle relative buste, né può essere sindacata nel merito dal giudice amministrativo salvo i limiti dell'evidente illogicità o del travisamento fattuale.
L'INDICAZIONE FACOLTATIVA DEL NOMINATIVO DEL PROFESSIONISTA NON VINCOLA L'OFFERTA TECNICA
In una procedura di gara in cui la lex specialis richieda la sola dichiarazione del possesso di personale qualificato senza imporne l'identificazione nominativa a pena di esclusione o a fini di punteggio, l'eventuale indicazione del nome del professionista in sede di offerta ha natura meramente informativa e non vincola il concorrente, il quale può legittimamente indicare un soggetto diverso in sede di verifica dei requisiti purché in possesso delle qualifiche dichiarate.
DISCORDANZA TRA RIBASSO IN CIFRE E IN LETTERE: PREVALE L'EFFETTIVA VOLONTA' DELL'OFFERENTE (95)
Nelle gare pubbliche è ammissibile un’attività interpretativa, da parte della stazione appaltante, della volontà dei concorrenti al fine di superare eventuali ambiguità nella formulazione dell’offerta, purché si giunga ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale con essa assunti (da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 2 luglio 2025, n. 5712). Tale attività interpretativa, essendo riferita ad atti negoziali, deve essere svolta al fine di ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità o gli errori di scritturazione e di calcolo (Cons. Stato, Sez. V, 21 marzo 2024, n. 2784), e non può prescindere dagli artt. 1362 ss. c.c.
Da tale premessa deriva che la regola ermeneutica dell’offerta economica dettata dalla lex specialis deve necessariamente essere coordinata con le regole ermeneutiche legali, che sono, peraltro, di rango superiore e, ove non abbiano una valenza meramente suppletiva, non possono essere derogate da un provvedimento amministrativo. Pertanto, la regola ermeneutica, di cui all’art. 17 del disciplinare di gara, che accorda prevalenza agli importi espressi in lettere rispetto a quelli espressi in numeri nell’offerta economica, va coordinata con i criteri legali dell’interpretazione sistematica, di cui all’art. 1363 c.c., che impone di analizzare l’offerta nel suo complesso, e con quello di buona fede oggettiva, di cui all’art. 1366 c.c., che impone di non stravolgere, in base a rigidi formalismi, la reale intenzione dell’offerente.
Infine, deve rilevarsi che la decisione impugnata è coerente con quanto affermato da Cons. Stato, Ad. Plenaria, 13 novembre 2015 n.10, secondo cui, in caso di discordanza macroscopica tra la proposta espressa in cifre e quella espressa in lettere, si deve attribuire rilievo agli elementi diretti ed univoci tali da configurare un errore meramente materiale o di scritturazione, permettendo alla commissione aggiudicatrice di emendarlo, tramite la priorità conferita all'effettivo valore dell'offerta: principio generale, che opera non solo per evitare l’esclusione di un concorrente dalla gara, ma in primo luogo per individuare l’effettivo contenuto dell’offerta.
INAPPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA AI CRITERI PREMIALI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (95.1)
È nulla per violazione del giudicato la determinazione della stazione appaltante che, in sede di riedizione del potere dopo l'annullamento dell'aggiudicazione, attribuisca all'operatore economico controinteressato il medesimo punteggio qualitativo del ricorrente invocando il principio di equivalenza per caratteristiche tecniche difformi o inferiori rispetto ai sub-criteri premiali previsti dal bando. L'equivalenza, infatti, opera solo per la soglia di ammissibilità (requisiti minimi) e non può essere utilizzata per livellare il merito tecnico delle offerte in fase di attribuzione del punteggio.
INAMMISSIBILE IL RICORSO SENZA IL SUPERAMENTO DELLA PROVA DI RESISTENZA IN CONCRETO
In tema di appalti pubblici, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto dall'operatore economico che non occupi la seconda posizione in graduatoria qualora non riesca a dimostrare, tramite la prova di resistenza condotta in concreto, che l'accoglimento delle proprie doglianze gli consentirebbe di scavalcare tutti i concorrenti che lo precedono. Il sindacato giurisdizionale non può sostituirsi alle valutazioni discrezionali della stazione appaltante in ordine alla congruità dell'offerta qualora quest'ultima non abbia ravvisato i presupposti per l'avvio della verifica facoltativa di anomalia.
LEGITTIMA LA MOTIVAZIONE NUMERICA SE LA LEX SPECIALIS PREVEDE CRITERI ANALITICI E COEFFICIENTI
Il punteggio numerico assegnato agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica integra una motivazione adeguata quando l'apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina di gara è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare il giudizio della Commissione e rendere comprensibile l'iter logico seguito. L'onere della motivazione discorsiva sorge solo in assenza di criteri predeterminati che permettano di ricostruire il ragionamento dei commissari tramite l'applicazione dei coefficienti ai pesi massimi previsti.
LEGITTIMO IL RICORSO ALLO STRAORDINARIO PER GIUSTIFICARE LA CONGRUITA' DELL'OFFERTA (97.5)
In sede di verifica dell'anomalia, lo scostamento dai valori delle tabelle ministeriali è consentito se l'operatore fornisce una dimostrazione puntuale delle ragioni che lo giustificano. È legittimo l'utilizzo del lavoro straordinario per comprovare la congruità dell'offerta, a condizione che il monte ore previsto non superi i tetti fissati dal CCNL e non pregiudichi l'integrità psicofisica dei lavoratori, rientrando tale scelta nella discrezionalità organizzativa dell'imprenditore.
L'ASSENZA DELL'AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE IN CAPO ALLA MANDANTE DETERMINA L'ESCLUSIONE DEL RAGGRUPPAMENTO
È illegittima l'aggiudicazione di un appalto pubblico in favore di un raggruppamento temporaneo di imprese qualora un'impresa mandante sia priva dell'autorizzazione ambientale prescritta dalla lex specialis come requisito di idoneità professionale. La mancanza di tale titolo non può essere surrogata da atti privi di valore provvedimentale, né la stazione appaltante può esimersi dall'escludere l'operatore carente, trattandosi di requisiti di partecipazione non sanabili.
ONERE PROBATORIO E LIMITI DEL SINDACATO NEL GIUDIZIO DI ANOMALIA (97.1)
In tema di verifica dell'anomalia dell'offerta, il sindacato del giudice amministrativo ha natura globale e sintetica, essendo limitato al rilievo di macroscopiche irragionevolezze. Nel calcolo del costo della manodopera, il riferimento al monte ore contrattuale o teorico è pienamente legittimo qualora esso includa sia le ore di effettivo lavoro che quelle non lavorate, garantendo la corrispondenza ai parametri delle tabelle ministeriali.
VERIFICA DEI MINIMI SALARIALI: IL RUP PUO' FARSI SUPPORTARE DAGLI UFFICI DELLA STAZIONE APPALTANTE (95.10)
L’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 attribuisce alla "stazione appaltante" la responsabilità di verificare il rispetto dei minimi salariali;
- le Linee Guida ANAC n. 3, applicabili ratione temporis alla presente gara, stabiliscono che "il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice" (punto 2.4);
- l’art. 28 del disciplinare, pur individuando nel RUP il soggetto incaricato della verifica ai sensi dell’art. 95, comma 10, non vieta la possibilità che lo stesso si avvalga di supporti o ausiliari, specificando tuttavia che "la stazione appaltante" si occupa della "valutazione di merito" relativamente al rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. D) del Codice dei contratti pubblici.
Alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate, appaiono infondate le affermazioni di S.O. secondo le quali la verifica dei minimi salariali sarebbe di competenza esclusiva del RUP in guisa che a questi sarebbe preclusa la possibilità di acquisire contributi ausiliari, quali pareri preliminari e non vincolanti degli uffici presenti all'interno della stazione appaltante.
LEGITTIMA LA COMMISSIONE CON ESPERIENZA IN AREE OMOGENEE E IL SUPPORTO TECNICO AL RUP (77.1)
In tema di appalti pubblici, la legittimità della nomina dei commissari di gara non dipende dal possesso di titoli di studio specifici, bensì dalla maturazione di competenze tecnico-professionali in aree omogenee all'oggetto della procedura. Parimenti, non è configurabile un'abdicazione di funzioni qualora il RUP si avvalga dell'attività consultiva e di supporto istruttorio di altri uffici della stazione appaltante per la verifica dei minimi retributivi, spettando allo stesso esclusivamente il controllo finale sulla congruità complessiva dell'offerta.
INAPPLICABILITÀ DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI AL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE POST-INCIDENTE
La disciplina sui Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 23 giugno 2022, riferita ai servizi di raccolta e trasporto rifiuti urbani e igiene urbana, non trova applicazione al servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali post-incidente, trattandosi di prestazioni con oggetto e finalità differenti.
DECORRENZA TERMINE IMPUGNAZIONE DALLA COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE E NON DALLA SUA EFFICACIA (32.7)
Il termine di decadenza per l'impugnazione del bando di gara e dell'aggiudicazione decorre dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, in quanto atto che attualizza la lesione derivante dalle clausole della lex specialis, indipendentemente dalla successiva declaratoria di efficacia subordinata alla verifica dei requisiti di partecipazione.
LEGITTIMA L'ESPERIENZA DI PROGETTAZIONE RIFERITA ALL'APPALTATORE NELL'APPALTO INTEGRATO (95.6)
Qualora la lex specialis preveda un punteggio premiale per referenze relative alla progettazione e realizzazione di impianti, il punteggio deve essere riconosciuto all'operatore economico che sia stato affidatario di un precedente appalto integrato per opere analoghe, poiché la responsabilità unitaria della prestazione verso l'ente pubblico rende l'intera attività progettuale ed esecutiva riferibile all'impresa, indipendentemente dal fatto che quest'ultima abbia eseguito la progettazione tramite un professionista esterno 'indicato' anziché in proprio.
DIVIETO DI RIVALUTAZIONE TECNICA DOPO L'APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE
Nelle gare d'appalto caratterizzate dalla separazione tra fase tecnica e fase economica, la conoscenza delle offerte economiche da parte dei commissari prima della definitiva cristallizzazione della valutazione tecnica comporta la vulnerazione irrimediabile dei principi di imparzialità e par condicio; pertanto, ove emerga la necessità di procedere a una rivalutazione discrezionale dei punteggi tecnici dopo l'apertura delle buste economiche, la stazione appaltante è legittimata ad annullare l'intera procedura e a indire un nuovo confronto competitivo.
ILLEGITTIMA LA DEROGA ALLE ORE MEDIE LAVORATE SENZA GIUSTIFICAZIONI OGGETTIVE (97.5)
In sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, lo scostamento dai dati tabellari ministeriali relativi alle ore annue mediamente lavorate è ammesso solo se supportato da giustificazioni opportune e ragionevoli che dimostrino una specifica efficienza organizzativa. L'operatore economico non può limitarsi a richiamare tassi di assenteismo o di malattia inferiori alla media nazionale senza fornire prove documentali oggettive, poiché tale condotta determina una riduzione fittizia del costo medio orario del lavoro al di sotto dei minimi retributivi inderogabili.
DIVIETO DI MODIFICA SOSTANZIALE DELL'OFFERTA IN SEDE DI GIUSTIFICAZIONI SULL'ANOMALIA (97.1)
È illegittimo l'esito positivo del sub-procedimento di verifica dell'anomalia qualora l'operatore economico, per giustificare il ribasso, introduca elementi tecnici ed economici non previsti nell'offerta originaria, quali nuovi depositi logistici che riducono i viaggi settimanali o modifiche strutturali al computo della manodopera, poiché tali variazioni configurano una rettifica inammissibile della proposta e violano la par condicio tra i concorrenti.
INTERPRETAZIONE FUNZIONALE DELLA LEX SPECIALIS E DISCREZIONALITÀ DELLA COMMISSIONE
È legittima l'attribuzione di un punteggio tecnico positivo per il criterio della visibilità e trasparenza laddove il prodotto offerto, pur non essendo intrinsecamente trasparente, consenta comunque una agevole ispezione visiva del sito di applicazione, rispondendo così alla finalità di prevenzione delle infezioni perseguita dalla stazione appaltante. Inoltre, la coincidenza dei punteggi espressi dai singoli commissari non costituisce prova di una valutazione collegiale illegittima, ma rappresenta l'esercizio della discrezionalità tecnica basato su una visione concordante dei componenti della commissione.
ESCLUSIONE OBBLIGATORIA PER MANCATA COPERTURA DEL FABBISOGNO MINIMO DI REAGENTI E STRUMENTAZIONE NELL'OFFERTA TECNICA
È legittima e doverosa l'esclusione del concorrente dalla gara qualora l'offerta tecnica non garantisca i livelli minimi quantitativi e prestazionali richiesti dal capitolato, essendo compito dell'operatore economico dimostrare la piena copertura del fabbisogno stimato mediante calcoli coerenti con la dotazione di prodotti e strumenti offerti.
INAMMISSIBILE IL RICORSO DEL TERZO GRADUATO SE L'ESCLUSIONE DELL'AGGIUDICATARIO NON DETERMINA L'AGGIUDICAZIONE A SUO FAVORE
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso per l'impugnazione degli atti di gara con cui la ditta terza classificata lamenti profili di illegittimità relativi alla posizione dell'aggiudicataria, qualora l'accoglimento delle censure determini un mero scorrimento della graduatoria a favore dell'impresa seconda classificata senza recare una concreta utilità o un interesse strumentale al ricorrente, specialmente quando la legittimità dell'offerta della seconda classificata sia stata confermata in sede giudiziale.
ILLEGITTIMA L'AGGIUDICAZIONE SE L'OFFERTA TECNICA NON RISPETTA GLI STANDARD OBBLIGATORI DI SICUREZZA DELLE VETRATE (1.1)
La prescrizione di limiti dimensionali per la relazione tecnica, priva di sanzione escludente, ha natura meramente dispositiva e non impedisce la valutazione dell'offerta. Tuttavia, l'aggiudicazione è illegittima qualora l'offerta tecnica preveda l'impiego di materiali privi dei requisiti di sicurezza minimi stabiliti dalle norme UNI e richiamati dal progetto esecutivo, in quanto la stazione appaltante deve perseguire la migliore qualità possibile e garantire la sicurezza degli occupanti in conformità al principio del risultato.
LEGITTIMA LA DECURTAZIONE DEI PERIODI DI RIPOSO DALL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO EFFETTIVA
È legittimo il provvedimento di ricalcolo del punteggio di anzianità di servizio che detrae dal totale i giorni di riposo obbligatorio previsti dai regolamenti locali, atteso che la valutazione dell'anzianità di servizio presuppone il rispetto delle norme regolative dell'attività e l'effettività della prestazione lavorativa, non essendo valutabili prestazioni incompatibili con il quadro normativo di riferimento.
VIETATO AUMENTARE L'IMPORTO DEI LAVORI DOPO L'AGGIUDICAZIONE ALTERANDO IL CONFRONTO CONCORRENZIALE (95.2)
In tema di appalto integrato, è illegittimo il provvedimento con cui la stazione appaltante approva un aumento dell'importo dei lavori in sede di progettazione esecutiva rispetto a quello posto a base di gara e ribassato dall'aggiudicatario, qualora tale modifica intervenga prima della stipula del contratto e non sia sorretta da circostanze eccezionali o imprevedibili. Tale condotta altera retroattivamente il punteggio economico assegnato, falsando la graduatoria e ledendo i principi di concorrenza e parità di trattamento.
LIMITI DEL SINDACATO DI OTTEMPERANZA SULLA RIVALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL PUNTEGGIO TECNICO
In sede di esecuzione di un giudicato di annullamento che impone la rideterminazione di un punteggio tecnico, la Stazione Appaltante conserva la propria discrezionalità tecnica nella valutazione degli elementi dell'offerta, purché si attenga ai limiti conformativi tracciati dal giudice; la scelta di operare una decurtazione parziale del punteggio, anziché totale, basata sul parziale riscontro dei requisiti richiesti dal disciplinare, è immune da vizi di elusione del giudicato.
ILLEGITTIMA L'AGGIUDICAZIONE SE L'OFFERTA TECNICA NON COPRE IL FABBISOGNO MINIMO DI REAGENTI
È illegittima l'ammissione e l'aggiudicazione in favore di un concorrente la cui offerta tecnica risulti carente sotto il profilo quantitativo rispetto ai livelli minimi di fornitura richiesti dal capitolato tecnico, qualora il numero di reagenti e consumabili offerti non sia idoneo a coprire il fabbisogno complessivo di esami e controlli di qualità necessari per l'esecuzione della prestazione sanitaria, non essendo ammessi margini di errore nella valutazione dei requisiti tecnici minimi.
DOVERE DI RIVALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL PUNTEGGIO TECNICO IN ESECUZIONE DEL GIUDICATO (95.6)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto la rivalutazione di punteggi tecnici, l'amministrazione non incorre in violazione o elusione del giudicato qualora proceda a una rideterminazione parziale del punteggio premiale basandosi su elementi comunque evincibili dall'offerta originaria, in conformità alle indicazioni del giudice della cognizione che abbia escluso automatismi di decurtazione e valorizzato la natura discrezionale del giudizio valutativo della commissione.
LIMITI ALLA RIVALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO IN ESECUZIONE DEL GIUDICATO DI ANNULLAMENTO (114.4)
Non configura elusione del giudicato la determinazione della Stazione Appaltante che, in esecuzione di una sentenza di annullamento per vizi nella valutazione di un profilo professionale, proceda a una nuova attribuzione di punteggio valorizzando risorse umane effettivamente indicate in organico nell'offerta tecnica, ancorché non precedentemente designate per lo specifico ruolo premiale, purché la motivazione dia conto del possesso dei requisiti esperienziali richiesti dalla lex specialis.
LIMITI DEL SINDACATO DI OTTEMPERANZA SULLA RIVALUTAZIONE DISCREZIONALE DEI PUNTEGGI TECNICI
Nell'esecuzione del giudicato che impone la rivalutazione di un'offerta tecnica, la Stazione Appaltante adempie correttamente qualora ridetermini il punteggio premiale basandosi sugli elementi documentali indicati dalla sentenza, permanendo in capo alla stessa la discrezionalità circa la misurazione quantitativa della valutazione, la quale resta insindacabile nel merito se non affetta da manifesta illogicità o palese intento elusivo.
INSINDACABILITA' DELLE VALUTAZIONI TECNICHE DISCREZIONALI IN ASSENZA DI MACROSCOPICI ERRORI
Le valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice in ordine alla qualità tecnica dei prodotti offerti, basate su criteri discrezionali stabiliti dalla lex specialis, non sono sindacabili nel merito dal giudice amministrativo, salvo il caso di macroscopici errori o palese irragionevolezza. Nel caso di offerta economica definita omnicomprensiva dal bando, non è richiesta la separata indicazione del costo di componenti software integrati e indispensabili per la fornitura principale, dovendosi ritenere tali oneri già inclusi nel prezzo complessivo.
EQUIVALENZA TECNICA E DIVIETO DI ESCLUSIONE PER MARCHIO DIFFERENTE
In tema di appalti pubblici, non si configura l'aliud pro alio qualora il concorrente proponga in sede di giustificativi prodotti con denominazione commerciale diversa da quella indicata nell'offerta tecnica, purché sia dimostrata la sostanziale identità tecnologica, strutturale e prestazionale del bene rispetto alle specifiche tecniche richieste dalla stazione appaltante.
DISTINZIONE TRA COSTO MEDIO TABELLARE E MINIMO SALARIALE INDEROGABILE (97.5)
Nelle gare d'appalto, il costo della manodopera indicato nelle tabelle ministeriali non rappresenta un limite minimo invalicabile ma un parametro di valutazione della congruità dell'offerta; l'operatore economico è ammesso a comprovare che i costi effettivamente sostenuti sono inferiori a quelli medi tabellari in ragione di specifiche agevolazioni contributive o efficienze organizzative, ferma restando l'inderogabilità del minimo salariale stabilito dalla contrattazione collettiva.
PRINCIPIO DI EQUIVALENZA E ALIUD PRO ALIO: PRINCIPALI DIFFERENZE
Il Collegio ritiene che tale statuizione non meriti di essere riformata, per i rilievi di seguito indicati.
Secondo l’indirizzo condiviso della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, l’aliud pro alio può configurarsi quando si consente ‘di offrire una bene radicalmente diverso rispetto a quello descritto nella lex specialis, così finendo per rendere sostanzialmente indeterminato l’oggetto dell’appalto e per modificarne surrettiziamente i contenuti in danno della stessa stazione appaltante e dei concorrenti che abbiano puntualmente osservato la disciplina di gara’ (Cons. Stato, sentenza n. 5258 del 2019; id. n. 3084 del 2020; id. n. 6306 del 2023; id. n. 10471 del 2023).
L’aliud pro alio deve essere valutato sulla base di tre profili: “tipologico, strutturale e funzionale” (Cons. Stato, n. 2873 del 2019), rammentando che ‘è rinvenibile una variante non consentita allorquando siano introdotte modifiche che, sul piano degli illustrati connotati dell’opera programmata e del progetto posto a base di gara, nulla abbiano a che vedere con quanto richiesto’.
La giurisprudenza ha delineato il confine tra il principio di equivalenza e l’aliud pro alio, stabilendo che il principio di equivalenza permea l’intera disciplina dell’evidenza pubblica, in quanto la possibilità di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta, risponde, da un lato, ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di libertà di iniziativa economica e, dall’altro, al principio euro – unitario di concorrenza, che vedono quale corollario il favor partecipationis alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’Amministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità.
Il principio di equivalenza è, dunque, finalizzato ad evitare una irragionevole limitazione del confronto competitivo tra gli operatori economici, precludendo l’ammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e, tuttavia, formalmente privo della specifica prescritta.
Orbene, il principio di equivalenza consente alla stazione appaltante di non escludere un’offerta, sebbene non conforme alle specifiche tecniche a cui ha fatto riferimento la lex specialis, se il prodotto offerto non è aliud pro alio, incontrando il concorrente che voglia presentare un prodotto (o servizio) equivalente a quello richiesto il solo limite della difformità del bene rispetto a quello descritto dalla lex specialis, configurando una siffatta ipotesi un aliud pro alio non rimediabile (Cons. Stato, n. 5258 del 2019; id. n. 7558 del 2022; id. n. 2418 del 2025).
VINCOLO DELLA LEX SPECIALIS E DIVIETO DI INTEGRAZIONE ERMENEUTICA DELLE CLAUSOLE DI GARA (95.2)
È illegittima l'integrazione giudiziale della lex specialis di gara qualora il giudice amministrativo introduca parametri di valutazione tecnica non previsti esplicitamente dal bando, quali il possesso di sedi operative locali, in violazione del principio di certezza del diritto e del divieto di sostituzione del giudice alle valutazioni discrezionali riservate alla Stazione Appaltante.
IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE A SEGUITO DI AUTOTUTELA (21.2)
Deve essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso giurisdizionale per sopravvenuta carenza di interesse qualora, nelle more del giudizio, l'Amministrazione resistente annulli d'ufficio l'aggiudicazione impugnata e confermi la vigenza del contratto in essere con il ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere e la perdita di utilità della pronuncia di merito.
DISCREZIONALITÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE NELLA VALUTAZIONE DI CONVENIENZA DELL'OFFERTA RIMASTA IN GARA (95.12)
In sede di ottemperanza, il dovere di esecuzione del giudicato non comporta l'obbligo automatico di aggiudicazione in favore dell'unico concorrente rimasto se la stazione appaltante esercita la facoltà di non procedere ex art. 95, comma 12, D.Lgs. 50/2016. Tale scelta, espressione di discrezionalità tecnica, è legittima se motivata da ragioni sostanziali di non convenienza economica e di qualità tecnica inferiore rispetto agli standard attesi, anche dedotte dal confronto con offerte precedentemente escluse per vizi formali.
PIENA DISCREZIONALITÀ DELLA NUOVA COMMISSIONE NELLA RIVALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE (77.4)
In tema di parziale rinnovazione delle operazioni di gara a seguito di annullamento giurisdizionale, la nuova commissione giudicatrice gode di piena autonomia valutativa e non è vincolata ai giudizi tecnici espressi dal precedente organo dichiarato illegittimo, potendo determinarsi secondo proprie valutazioni discrezionali nel rispetto della lex specialis, anche qualora parte della graduatoria sia rimasta intangibile per effetto del giudicato.
IRRILEVANZA DELLE DISCREPANZE DOCUMENTALI NON DECISIVE AI FINI DELL'AGGIUDICAZIONE (80.5)
Ai fini della configurabilità dell'illecito professionale di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis) del d.lgs. n. 50/2016, non è sufficiente accertare una discrasia tra i dati tecnici prodotti in sede di offerta e quelli ufficiali del produttore, occorrendo altresì dimostrare che tale informativa sia stata concretamente idonea a trarre in inganno la stazione appaltante o a condizionare indebitamente la valutazione dell'offerta tecnica.
LIMITI DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO E ONERE DI CONSULTAZIONE DEI CHIARIMENTI (83.9)
Il chiarimento che introduce l'equipollenza tra certificazioni ambientali ai fini del punteggio premiale non costituisce modifica sostanziale della lex specialis tale da imporre la proroga dei termini di ricezione offerte, gravando sui concorrenti l'onere di consultare tempestivamente i chiarimenti pubblicati. Il soccorso istruttorio è in ogni caso precluso per integrare documenti costituenti l'offerta tecnica o volti all'ottenimento di punteggi qualitativi dopo la scadenza del termine di presentazione.
LEX SPECIALIS NON PREVEDE LA DECISIONE COLLEGIALE: GIUDIZIO ILLEGITTIMO
La giurisprudenza non esclude che ciascun Commissario possa esprimere il suo giudizio all’esito di un confronto preventivo con gli altri componenti della Commissione (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1012/2025).
Tuttavia, nel caso di specie non sembra che i giudizi che i singoli Commissari erano chiamati ad esprimere in autonomia e in via discrezionale sia stati preceduti da un ordinario confronto collegiale e ciò sia perché non vi è evidenza di un simile confronto e sia perché il numero di operazioni di giudizio identiche tra loro porta ragionevolmente ad affermare che sia mancata proprio la fase in cui ogni membro della Commissione era chiamato ad esprimere la propria valutazione singolarmente e in autonomia.
L’identità dei giudizi riscontrata nel caso di specie è un indizio idoneo a far presumere, secondo la regola probatoria “più probabile che non” e in mancanza di elementi di prova contraria, che vi sia stata una preventiva decisione concordata sull’attribuzione dei punteggi.
L’elevato numero dei giudizi identici porta a ritenere che i membri della Commissione hanno infatti deciso l’attribuzione dei coefficienti in modo collegiale, stabilendo cioè in anticipo e in modo condiviso (sia pur a maggioranza) quale fosse il coefficiente medio da attribuire al singolo sub-criterio di valutazione. Soltanto dopo la decisione collegiale, la Commissione, partendo dal coefficiente medio stabilito ex ante per il sub-criterio, ha poi riportato i singoli coefficienti di competenza di ogni membro (nel rispetto del coefficiente medio) distribuendoli nelle caselle di valutazione in corrispondenza ai vari sub-criteri.
In questo modo, risulta falsata la regola di gara cristallizzata nell’art. 21 del Disciplinare che aveva imposto due fasi autonome e distinte nell’attribuzione dei punteggi, escludendo in via espressa che la valutazione dei sub-criteri avvenisse in via collegiale, affidandola invece unicamente alla valutazione individuale dei membri della Commissione che doveva compiersi nella prima fase.
LIMITI AL SINDACATO GIURISDIZIONALE SULLA DISCREZIONALITÀ TECNICA NELLE PROCEDURE SELETTIVE
Il sindacato di legittimità sulla valutazione delle offerte tecniche è limitato alla verifica della coerenza logica e della correttezza fattuale del giudizio espresso dalla stazione appaltante; pertanto, una perizia prodotta dal concorrente non è sufficiente a inficiare tale valutazione se si limita a proporre una diversa interpretazione soggettiva del merito tecnico dell'offerta, senza dimostrare l'irragionevolezza manifesta dell'operato della commissione.
IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO PER RITIRO IN AUTOTUTELA DEGLI ATTI DI GARA
Deve essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., nel caso in cui la stazione appaltante proceda al ritiro in autotutela degli atti impugnati e il ricorrente dichiari esplicitamente di non aver più interesse alla decisione della controversia.
APPLICAZIONE ELASTICA DELLA CLAUSOLA SOCIALE E LIBERTA' D'IMPRESA (50.1)
Non è possibile assimilare la riduzione del monte ore all'automatica violazione dell'obbligo di riassorbimento dei lavoratori operante tramite la clausola sociale, in quanto l'appaltatore subentrante conserva la facoltà di modulare l'impiego del personale in funzione delle proprie specifiche esigenze organizzative e della libertà di iniziativa economica.
GIUDIZI INDIVIDUALI DEI COMMISSARI NON OBBLIGATORI SENZA IL METODO DEL CONFRONTO A COPPIE
Nelle procedure di gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'obbligo di verbalizzazione dei singoli giudizi dei commissari sussiste esclusivamente nel caso in cui la stazione appaltante applichi il metodo del confronto a coppie; al di fuori di tale ipotesi, la motivazione del punteggio tecnico può essere legittimamente espressa in forma collegiale attraverso coefficienti numerici, senza che sia necessaria l'autonoma verbalizzazione delle manifestazioni individuali di giudizio.
LEGITTIMA LA RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI E LO SCOSTAMENTO DALLE TABELLE MINISTERIALI (97.5)
In sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, le divergenze tra i dati contenuti in diversi documenti della proposta (tecnica ed economica) sono qualificabili come errori materiali rettificabili qualora non alterino l'impegno economico complessivo e l'effettiva volontà del concorrente sia desumibile univocamente. Inoltre, lo scostamento dai parametri delle tabelle ministeriali sul costo del lavoro, pur aventi valore presuntivo, è legittimo se l'operatore economico fornisce prova rigorosa della sostenibilità del minor costo basandosi sulla propria specifica esperienza gestionale e dati storici aziendali maturati in appalti simili.
VALORE DEL PUNTEGGIO NUMERICO E LIMITI AL SINDACATO SULLA DISCREZIONALITA' TECNICA (95.3)
Nelle gare d'appalto regolate dal criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il punteggio numerico assegnato dalla commissione giudicatrice esprime e sintetizza la valutazione tecnica, rendendo superflua una motivazione testuale aggiuntiva ove la lex specialis contenga criteri di valutazione analitici. Il sindacato del giudice amministrativo su tali valutazioni non può essere sostitutivo, ma solo estrinseco, volto a rilevare eventuali macroscopici errori di fatto o palesi irragionevolezze che inficino l'intero giudizio complessivo.
SINDACATO LIMITATO SULLA DISCREZIONALITA TECNICA E SULLA SOSTENIBILITA GLOBALE DELL OFFERTA (95.10)
Il procedimento di verifica dell'anomalia non ha carattere sanzionatorio e non mira alla ricerca di specifiche inesattezze dell'offerta economica, ma ha l'obiettivo di accertare se l'offerta sia nel suo complesso attendibile e sostenibile. Il giudice amministrativo può sindacare tale valutazione solo sotto il profilo della logicità e adeguatezza dell'istruttoria, non potendo procedere a una autonoma verifica della congruità delle singole voci di costo.
ESSENZIALITÀ DELL'OMOLOGAZIONE MINISTERIALE PER SISTEMI ZTL E CONSEQUENZIALE ESCLUSIONE PER DIFFORMITÀ TECNICA
È illegittima l'aggiudicazione di un sistema sanzionatorio ZTL qualora l'offerta tecnica preveda l'integrazione del dispositivo omologato con software o firmware terzi non certificati dal Ministero, in quanto l'omologazione ministeriale è valida solo per il prototipo specifico e non è trasmissibile a configurazioni composite. Allo stesso modo, sussiste l'obbligo di esclusione per il concorrente che offra sensori privi dell'omologazione stradale richiesta come requisito minimo tassativo dal progetto esecutivo posto a base di gara.
DISTINZIONE TRA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E OBBLIGHI DI ESECUZIONE NELL'AFFITTO DI ALPEGGI
In materia di concessione di pascoli e alpeggi, la disponibilità di un carico minimo di bestiame prescritta dalla lex specialis configura un requisito di esecuzione e non di partecipazione qualora il bando non ne richieda espressamente il possesso integrale a titolo di proprietà quale condizione di ammissione; ne consegue che la mancata dimostrazione della proprietà di tutti i capi al momento dell'aggiudicazione non giustifica la revoca della stessa, potendo tale carenza assumere rilievo solo nel corso del rapporto contrattuale tramite l'applicazione di penali o la risoluzione.
IL CENTRO DI STOCCAGGIO COSTITUISCE REQUISITO DI ESECUZIONE E NON DI PARTECIPAZIONE (97.1)
Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, la distinzione tra requisiti di partecipazione ed esecuzione risponde al principio per cui la fase della gara e quella dell'esecuzione devono rimanere separate. L'indicazione di un punto di stoccaggio locale in sede di verifica di anomalia, volta a ottimizzare i costi logistici, rientra nella libertà organizzativa dell'imprenditore e configura un requisito di esecuzione. Tale disponibilità non è esigibile in fase di presentazione dell'offerta, poiché ciò creerebbe un ingiustificato privilegio per gli operatori economici già presenti sul territorio, in violazione del principio del favor partecipationis.
LA DISPONIBILITÀ DEL CENTRO DI STOCCAGGIO COSTITUISCE REQUISITO DI ESECUZIONE E NON DI PARTECIPAZIONE
L'indicazione di un centro di stoccaggio in sede di giustificazioni per l'anomalia dell'offerta non integra una modifica inammissibile dell'offerta economica, ma rientra nelle modalità organizzative di esecuzione del servizio. Tali siti operativi costituiscono requisiti di esecuzione, la cui disponibilità concreta è richiesta al momento della stipula del contratto o dell'avvio dell'esecuzione, garantendo così il principio del favor partecipationis per gli operatori non ancora presenti sul territorio.
DISPONIBILITA' TRANSIT POINT E CERTIFICAZIONI RABC COSTITUISCONO REQUISITI DI ESECUZIONE NEI SERVIZI DI LAVANDERIA
In tema di appalti di servizi, l'indicazione di punti di stoccaggio intermedi (transit point) e il possesso di specifiche certificazioni di qualità sui processi di biocontaminazione (UNI EN 14065) costituiscono requisiti di esecuzione dell'appalto e non di partecipazione, qualora non espressamente previsti dalla lex specialis come condizioni di ammissione; ne consegue che la loro concreta disponibilità può essere dimostrata dall'aggiudicatario nella fase successiva all'aggiudicazione, senza che ciò costituisca una modifica dell'offerta.
DISTINZIONE TRA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI DI ESECUZIONE NELL'ANOMALIA (97.1)
L'indicazione di un centro di stoccaggio intermedio in sede di giustificativi dell'anomalia rappresenta una modalità organizzativa di esecuzione del servizio e non un requisito di partecipazione, con la conseguenza che la sua disponibilità materiale e le relative certificazioni di qualità non devono essere preesistenti all'aggiudicazione.
IRRILEVANZA IRREGOLARITÀ FISCALE SANATA PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA (80.4)
Non sussiste in capo all'operatore economico un obbligo dichiarativo in ordine a precedenti esclusioni o violazioni fiscali definitivamente accertate ma integralmente rimosse mediante pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, in quanto tali circostanze risultano prive del carattere dell'attualità e non possono influenzare il giudizio di integrità professionale della stazione appaltante.
INAMMISSIBILE IL RICORSO CONTRO IL SILENZIO SU ISTANZA DI SOLLECITAZIONE DELL'AUTOTUTELA
È inammissibile il ricorso volto all'accertamento del silenzio-inadempimento qualora il privato solleciti l'amministrazione all'esercizio di poteri di autotutela, risoluzione o decadenza dell'aggiudicatario, in quanto tali istanze non generano un obbligo di provvedere ex art. 2 L. 241/1990, ma costituiscono mere denunce sollecitatorie di facoltà discrezionali.
REQUISITO DEL RAPPORTO SUBORDINATO PER IL PUNTEGGIO PREMIALE AL SECURITY MANAGER (95.2)
Nelle procedure di gara, le clausole che attribuiscono punteggi premiali per specifiche figure professionali (es. Security Manager) possono validamente richiedere che tali soggetti siano legati all'operatore economico da un rapporto di lavoro subordinato. Tale requisito mira a garantire stabilità, esclusività della prestazione e una distinzione funzionale rispetto ai compiti gestionali degli amministratori, rientrando nell'esercizio della discrezionalità tecnica della stazione appaltante non sindacabile se non per manifesta irragionevolezza.
CCNL SOPRAVVENUTO: NELLA VERIFICA DI CONGRUITA' DELL'OFFERTA VA TENUTO CONTO DELLE VARIAZIONI RETRIBUTIVE
La più recente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha posto in risalto, al riguardo, che “la stipula del nuovo CCNL di settore, sopravvenuta nel corso della procedura di verifica della congruità dell’offerta, per un verso comporta la sua applicazione al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto; per altro verso, impone alla stazione appaltante di tenere conto dei nuovi livelli retributivi previsti, in quanto sicuramente applicabili alla futura esecuzione del contratto da affidare, e conseguentemente di verificare se l’offerta economica dell’impresa individuata come possibile aggiudicataria sia in grado di sostenere anche i nuovi costi” (Cons. Stato, V, 7 luglio 2023, n. 6652; cfr., al riguardo, anche Id., 24 marzo 2020, n. 2056, ove si afferma che “le tabelle introdotte dal sopravvenuto contratto collettivo […] potevano essere considerate nel sub-procedimento di valutazione dell’offerta per stimarne l’affidabilità. Bene strano sarebbe stato il contrario […] anche in ragione del fatto che è il nuovo contratto collettivo a trovare applicazione in sede di esecuzione del contratto”; cfr. peraltro anche alcuni passaggi in Id., III, 3 maggio 2022, n. 3460, ove si evidenzia che “un conto è la normativa e i dati vigenti e disponibili al momento della formulazione dell’offerta, altra cosa sono le giustificazioni nel procedimento di anomalia. Quest’ultimo tende a prevenire un vulnus di qualità e affidabilità in executivis, e dev’essere condotto in relazione a dati ed elementi, il più possibile concreti e attuali, destinati a caratterizzare l’esecuzione del rapporto: è dunque evidente che in sede di giustificazioni avrebbero dovuto essere considerati i costi del lavoro derivanti dalla nuova tornata di contrattazione collettiva”; in diverso senso, cfr. la più risalente Cons. Stato, III, 27 marzo 2014, n. 1487).
ILLEGITTIMA LA MODIFICA DEI COSTI DELLA MANODOPERA E DELL'UTILE DURANTE LA VERIFICA DI ANOMALIA (110.1)
In sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, è preclusa all'operatore economico la modifica sostanziale dei costi della manodopera e dell'utile d'impresa inizialmente dichiarati, in quanto tali elementi costituiscono nuclei essenziali dell'offerta economica protetti dal principio di immodificabilità e dalla par condicio. Un'offerta che presenti un utile d'impresa nullo o simbolico per la quota fissa della prestazione deve ritenersi insostenibile, non potendo il concorrente giustificare la congruità economica attraverso l'aspettativa di recupero margini su prestazioni meramente eventuali e future previste nell'accordo quadro, la cui attivazione dipende esclusivamente dalle esigenze variabili della stazione appaltante.
ILLEGITTIMA L'INTEGRAZIONE POSTUMA DELLA MOTIVAZIONE TECNICA BASATA SU REQUISITI NON BANDITI (83.9)
Illegittima l'esclusione di un concorrente fondata sulla non conformità della campionatura a requisiti tecnici non previsti dal bando, laddove la stazione appaltante tenti di giustificare ex post il provvedimento espulsivo richiamando linee guida o preferenze tecnologiche non esplicitate, violando il principio di par condicio e il divieto di integrazione postuma della motivazione.
ILLEGITTIMO IL CALCOLO DEL COSTO DEL LAVORO BASATO SULLE ORE TEORICHE ANZICHÉ EFFETTIVE (97.1)
È illegittima l'ammissione di un'offerta che, in sede di verifica di anomalia, utilizzi un divisore basato sulle ore annue teoriche per il calcolo del costo del lavoro, in quanto tale operazione sottostima il costo reale dell'ora lavorata non computando l'incidenza delle assenze retribuite; l'offerta deve inoltre necessariamente scontare gli incrementi retributivi derivanti dal CCNL di settore già stabiliti alla data di presentazione dell'offerta.
LEGITTIMA LA VALUTAZIONE COLLEGIALE SENZA VERBALIZZAZIONE DEI SINGOLI COEFFICIENTI NUMERICI
Nelle gare d'appalto regolate dal criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le valutazioni dei singoli commissari espresse in forma numerica non richiedono una separata verbalizzazione qualora non sia espressamente previsto dalla lex specialis, dovendosi ritenere tali giudizi assorbiti nella decisione collegiale finale che costituisce il momento di sintesi della comparazione delle offerte.
L'ERRATA INDICAZIONE DELLA MARCATURA TEMPORALE DETERMINA L'ESCLUSIONE DALLA GARA TELEMATICA (83.9)
Nelle procedure di gara gestite mediante piattaforma telematica, la discordanza tra il numero seriale della marcatura temporale inserito a sistema e quello effettivamente presente sul file dell'offerta economica determina l'esclusione del concorrente. Tale irregolarità, precludendo l'identificazione certa dell'offerta e la garanzia della sua inviolabilità, configura un vizio radicale non suscettibile di soccorso istruttorio, prevalendo sulle esigenze di semplificazione e sul principio del risultato in presenza di una lex specialis chiara e univoca.
AMMISSIBILE IL CONFRONTO PRELIMINARE TRA COMMISSARI PRIMA DELL'ATTRIBUZIONE INDIVIDUALE DEI PUNTEGGI
È legittimo il confronto preliminare tra i membri della commissione giudicatrice circa gli elementi qualitativi delle offerte tecniche, anche nel metodo del confronto a coppie, qualora finalizzato a razionalizzare l'analisi individuale e garantire omogeneità, purché non si traduca in una surrettizia introduzione del principio di collegialità che annulli l'autonomia dei singoli commissari. Parimenti, non viola la par condicio l'attribuzione di punteggi tecnici legati all'integrazione con sistemi informatici esistenti dell'amministrazione, ove tali requisiti siano desumibili dagli obiettivi di informatizzazione fissati nel bando e le informazioni specifiche siano accessibili mediante l'ordinaria diligenza professionale.
AMMISSIBILE LA RIMODULAZIONE MARGINALE DEI COSTI DELLA MANODOPERA IN SEDE DI GIUSTIFICAZIONI (97.5)
La valutazione di congruità di un'offerta sospetta di anomalia deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente sulle singole voci di costo; pertanto, le variazioni marginali dei costi della manodopera esposte in sede di giustificazioni non comportano l'esclusione automatica del concorrente se non pregiudicano la sostenibilità complessiva della proposta e l'interesse pubblico alla regolare esecuzione del servizio.
OFFERTA CONDIZIONATA: L' OPERATORE SUBORDINA LA PROPRIA PARTECIPAZIONE A CONDIZIONI ESTRANEE ALLO SCHEMA NEGOZIALE - ESCLUSIONE DALLA GARA
Questa considerazione risulta per il Collegio sufficiente a precludere la qualificazione dell’offerta come condizionata, a tenore della condivisibile giurisprudenza d’appello per cui (Consiglio di Stato sez. V, 21/09/2022, n.8119), “Una offerta così strutturata va esclusa dalla gara, tenuto conto del chiaro tenore letterale dell'art. 32, comma 4, del Codice appalti, ove si prevede che in sede di gara per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico "ciascun concorrente non può presentare più di una offerta". La disposizione impone ai partecipanti alle gare pubbliche di concorrere con un'unica proposta tecnica ed economica, fatte naturalmente salve le migliorie dell'offerta. Il principio non solo risponde all'obiettivo di assicurare l'effettiva par condicio tra gli operatori economici nella competizione, ma soprattutto 'assurge a baluardo dell'interesse pubblico a far emergere la migliore offerta, in sede di presentazione della stessa' (Cons. Stato, Sez. III, 26 luglio 2021, n. 5336). Secondo la giurisprudenza consolidata, ricorre l'offerta 'condizionata' nel caso in cui l'offerente subordini il proprio impegno contrattuale ad uno schema modificativo rispetto a quello proposto dalla stazione appaltante: in tal caso l'offerta va dichiarata inammissibile, atteso che le regole che informano la materia degli appalti pubblici esigono, a tutela della par condicio e della certezza dei rapporti giuridici (funzionali alla corretta esecuzione dell'appalto), la perfetta conformità tra il regolamento predisposto dalla stazione appaltante e l'offerta presentata dal candidato. Detta conformità non sussiste allorquando il concorrente subordini appunto la sua adesione al contratto a condizioni non univoche ed estranee all'oggetto del procedimento o ad elementi non previsti nelle norme di gara o al capitolato.” (Consiglio di Stato sez. V, 27/10/2023, n.9275; TAR Lazio, sez. II ter, n. 10374/2023).
ESCLUSIONE PER MANCANZA DI REQUISITI TECNICI MINIMI DI PARTECIPAZIONE (83.1)
La disponibilità di attrezzature tecniche specifiche, qualificate dalla lex specialis come elementi di capacità tecnico-organizzativa, configura un requisito di partecipazione e non di mera esecuzione; pertanto, l'accertata assenza di tali dotazioni al momento della presentazione dell'offerta comporta l'illegittimità dell'aggiudicazione e l'esclusione del concorrente, non essendo tali carenze sanabili mediante soccorso istruttorio.
AMMESSA LA RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI RICONOSCIBILI NEI GIUSTIFICATIVI DEI COSTI MANODOPERA (95.10)
Nelle gare d'appalto, la stazione appaltante può correggere gli errori materiali riscontrabili nella documentazione prodotta dall'offerente a supporto dei costi della manodopera qualora tali errori siano manifesti e riconoscibili. In presenza di una discrasia tra i dati dell'offerta economica e quelli riportati nei giustificativi, prevalgono i primi in quanto espressione dell'effettivo impegno negoziale assunto dal concorrente, restando esclusa la necessità di chiarimenti istruttori laddove l'errore non determini incertezze o ambiguità intrinseche dell'offerta stessa.
AMMESSA LA CORREZIONE DELL'ERRORE MATERIALE RICONOSCIBILE NEI GIUSTIFICATIVI DEI COSTI DELLA MANODOPERA (95.10)
È legittimo l'operato della stazione appaltante che proceda alla rettifica di errori materiali rinvenuti nei giustificativi dei costi della manodopera prodotti in sede di verifica dell'anomalia o di congruità, qualora tali errori siano riconoscibili ictu oculi e non intacchino il contenuto essenziale dell'offerta economica. I giustificativi, in quanto atti di supporto, non possono invalidare un'offerta economica chiara e univoca, dovendo il giudice e l'amministrazione privilegiare i dati dell'offerta rispetto a meri refusi contenuti nella documentazione integrativa.
ILLEGITTIMO IL PUNTEGGIO SUPERIORE A QUANTO DICHIARATO DALL'OFFERENTE NELLO SCHEMA DI OFFERTA TECNICA (95.6)
È illegittima l'attribuzione di un punteggio tecnico superiore a quanto espressamente dichiarato dall'offerente nello schema di offerta tecnica predisposto dalla stazione appaltante, anche qualora la Commissione ritenga di aver rinvenuto dati più favorevoli in altri allegati documentali. L'onere di corretta e precisa compilazione del modulo di offerta vincola sia il concorrente che l'amministrazione, impedendo a quest'ultima attività istruttorie correttive volte a modificare ex post il contenuto dell'offerta in violazione del principio di auto-vincolo e della par condicio.
IL CALCOLO DELLA MANODOPERA SI BASA SULLE ORE EFFETTIVAMENTE LAVORATE (95.10)
In sede di verifica di anomalia dell'offerta, la congruità del costo della manodopera deve essere parametrata alle ore mediamente lavorate (monte ore effettivo) e non al monte ore teorico lordo, atteso che il costo orario medio previsto dalle tabelle ministeriali include già gli oneri relativi alle sostituzioni per ferie, festività e malattie. È pertanto legittima l'offerta che, nel giustificare il costo del personale, applichi i parametri ministeriali alle ore di effettivo impiego previste dall'organizzazione del servizio.
SINDACATO LIMITATO SULLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E EFFETTI DELLO STANDSTILL (32.11)
In materia di appalti pubblici, la violazione della clausola di standstill, se non accompagnata da vizi propri che inficino la legittimità dell'aggiudicazione, non comporta l'annullamento del provvedimento di affidamento né l'inefficacia del contratto stipulato. Le valutazioni tecniche della commissione giudicatrice sull'adeguatezza delle squadre operative e sulle migliorie proposte dai concorrenti sono espressione di discrezionalità amministrativa insindacabile nel merito, salvo il caso di macroscopici errori di fatto o manifesta irragionevolezza nell'attribuzione dei punteggi.
LEGITTIMA L'ESCLUSIONE PER ANOMALIA SE L'OFFERTA RISULTA COMPLESSIVAMENTE INATTENDIBILE E IN PERDITA (97.3)
È legittima l'esclusione di un operatore economico dalla procedura di gara qualora l'offerta risulti complessivamente inattendibile e in perdita economica. L'onere di provare la congruità delle giustificazioni, specialmente quando basate su stime di ricavo superiori alla media regionale o su condizioni operative eccezionali, incombe esclusivamente sull'offerente, il quale deve fornire dati puntuali e documentazione certa a supporto della propria pianificazione economica.
VALORE INTERPRETATIVO DEI CHIARIMENTI SU ERRORI MATERIALI DELLA FORMULA ECONOMICA (95.2)
I chiarimenti della stazione appaltante assumono valore meramente interpretativo e non innovativo quando volti a ripristinare la coerenza interna della lex specialis correggendo refusi materiali nella formula di calcolo del punteggio, specie qualora la formula corretta risulti l'unica compatibile con le descrizioni testuali presenti nel disciplinare e con le Linee Guida ANAC espressamente richiamate. Nelle forniture tecniche complesse, la commissione gode di ampia discrezionalità nella valutazione della conformità dei prodotti ai requisiti minimi, purché le soluzioni offerte dagli operatori non violino divieti espressi e garantiscano il raggiungimento dello scopo funzionale previsto dalla procedura.
OBBLIGO DI RIEDIZIONE DELLA GARA E RIMBORSO AUTOMATICO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO
In sede di giudizio di ottemperanza, sussiste l'obbligo della Stazione Appaltante di indire una nuova procedura di gara se previsto dal giudicato, restando preclusa l'opzione dell'internalizzazione del servizio quale motivo di esenzione dall'esecuzione. Il rimborso del contributo unificato alla parte vittoriosa costituisce un effetto automatico della soccombenza, dovuto anche in presenza di compensazione delle spese processuali; la competenza a decidere sulla sua spettanza appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo che ha definito la lite.
L'OFFERTA TECNICA DEVE RISPETTARE L'ARCO TEMPORALE DEL SERVIZIO PREVISTO DAL BANDO
Ai fini della valutazione delle offerte tecniche in una procedura di gara, l'offerta deve risultare pienamente conforme ai requisiti temporali minimi stabiliti dal bando. Qualora un concorrente proponga un periodo di svolgimento del servizio inferiore a quello prescritto, tale proposta non è idonea a soddisfare l'interesse dell'amministrazione e non merita punteggio. Le clausole dell'offerta tecnica devono essere interpretate secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., privilegiando il principio di conservazione del contratto di cui all'art. 1367 c.c., salvo che l'offerta non contenga limitazioni esplicite e insuperabili che ne impediscano l'allineamento alla lex specialis.
IMPROCEDIBILITÀ PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE DOPO L'ESCLUSIONE DEI CONTROINTERESSATI (95.10)
Sussiste l'improcedibilità del ricorso principale e di quello incidentale per sopravvenuta carenza d'interesse quando la stazione appaltante, attraverso l'esercizio del potere di autotutela, esclude progressivamente i primi classificati per violazione delle norme sui costi della manodopera e sui minimi salariali, attivando la procedura di scorrimento della graduatoria a beneficio della ricorrente.
LIBERTÀ ORGANIZZATIVA NELL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE E VERIFICA DI ANOMALIA (97.5)
Nelle gare pubbliche, il giudizio di anomalia dell'offerta ha natura globale e sintetica e costituisce espressione di un potere tecnico-discrezionale riservato alla stazione appaltante, insindacabile in sede giurisdizionale salvo manifesta erroneità. La scelta dell'inquadramento dei lavoratori e dei relativi costi rientra nella libertà d'impresa dell'operatore economico. Inoltre, le valutazioni espresse dai singoli commissari possono considerarsi assorbite nella decisione collegiale finale della commissione giudicatrice, qualora la lex specialis non preveda espressamente l'obbligo di un'autonoma e separata verbalizzazione dei punteggi individuali.
ILLEGITTIMO IL CALCOLO DELLA MANODOPERA BASATO SULLE ORE MEDIAMENTE LAVORATE
È illegittima l'offerta economica in cui il costo della manodopera venga quantificato prendendo a base le ore mediamente lavorate anziché il monte ore contrattuale teorico offerto per l'esecuzione del servizio; parimenti, sussiste l'obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera anche per le prestazioni affidate in subappalto, onde consentire alla stazione appaltante il controllo sul rispetto dei minimi salariali inderogabili.
ILLEGITTIMA LA COMMISSIONE SE LA MAGGIORANZA DEI MEMBRI DIFETTA DI COMPETENZA SPECIFICA (77.1)
Nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la maggioranza dei componenti della commissione giudicatrice deve possedere una competenza specifica nel settore oggetto dell'appalto; l'obbligo di pubblicazione dei curricula, strumentale alla trasparenza e alla tutela della concorrenza, impedisce all'amministrazione di dimostrare la ragionevolezza della scelta dei commissari producendo in giudizio curricula integrati rispetto a quelli originariamente pubblicati.
SINDACATO LIMITATO SULLA DISCREZIONALITÀ TECNICA NELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche della commissione di gara deve limitarsi a un riscontro estrinseco di legittimità, senza poter sconfinare in un riesame di merito delle scelte qualitative. Qualora la commissione fornisca una motivazione coerente e dettagliata per i punteggi assegnati, non è ammissibile la sostituzione di tale giudizio con quello prospettato dal ricorrente, neppure laddove quest'ultimo offra una versione tecnicamente plausibile ma alternativa.
OBBLIGO DI INTERPRETAZIONE LETTERALE DELLA LEX SPECIALIS E PRINCIPIO DI AUTOVINCOLO DELLA COMMISSIONE
Nelle procedure di gara, l'autovincolo costituito dai criteri di valutazione e dalle modalità di presentazione dell'offerta stabiliti nel disciplinare limita rigidamente la discrezionalità della stazione appaltante. Ne consegue che la commissione giudicatrice non può ricercare elementi tecnici dell'offerta all'interno di documenti diversi da quelli specificamente individuati dalla lex specialis come sede necessaria per la loro indicazione, dovendosi interpretare le regole di gara in senso letterale a tutela della par condicio tra i concorrenti.
L'AUTOVINCOLO DELLA COMMISSIONE VINCOLA RIGIDAMENTE LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE (95.6)
Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, l'autovincolo procedimentale assunto dalla commissione giudicatrice — che individui preventivamente i documenti dell'offerta tecnica oggetto esclusivo di valutazione — limita rigidamente il potere discrezionale dell'organismo di gara, impedendo la valutazione di elementi informativi non inclusi nei predetti documenti, anche se potenzialmente desumibili da altra documentazione a corredo, al fine di garantire la par condicio e la trasparenza.
PREVALENZA DELL'AUTOVINCOLO PROCEDURALE NELLA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DELL'OFFERTA TECNICA
In tema di appalti pubblici, la Commissione giudicatrice è vincolata al rispetto delle regole di autovincolo fissate dalla lex specialis e dalle proprie determinazioni preliminari, con la conseguenza che non è consentito valutare elementi tecnici o varianti non riportate nei modelli specificamente previsti per la descrizione dell'offerta, anche qualora tali informazioni siano rinvenibili in altri atti a corredo della documentazione tecnica.
INAMMISSIBILE IL RICORSO CONTRO L'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE SE LE CENSURE SONO COPERTE DA GIUDICATO (32.7)
È inammissibile, per violazione del principio del giudicato esterno, l'impugnazione del provvedimento di integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione che riproduca testualmente le censure già rigettate con sentenza passata in giudicato. La fase di verifica dei requisiti finalizzata a rendere efficace l'aggiudicazione non apre un nuovo sub-procedimento valutativo autonomo atto a consentire la contestazione di profili già definitivamente accertati dal giudice amministrativo.
VALUTAZIONE DISCREZIONALE SUI GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI E MISURE DI SELF-CLEANING (80.5)
In tema di gravi illeciti professionali, la stazione appaltante esercita un potere discrezionale nel valutare se le pendenze penali o fiscali minino l'affidabilità del concorrente. Le misure di self-cleaning, quali la sostituzione dei soggetti apicali e l'adozione di modelli organizzativi, sono idonee a neutralizzare la causa di esclusione anche all'interno della gara in cui i fatti sono stati rilevati, a condizione che l'amministrazione ne motivi adeguatamente l'efficacia riparatoria.
AMMISSIBILITÀ DELLA REVOCAZIONE PER OMESSA PRONUNCIA E TENUTA DELL'OFFERTA CON FONDO RISERVA (95.10)
In sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, la previsione di un fondo di riserva interno alla proposta economica configura una prudente e legittima valutazione imprenditoriale volta a mitigare il rischio di mancato reperimento di personale disabile e la conseguente perdita di sgravi fiscali, garantendo la complessiva tenuta economica dell'appalto. Inoltre, l'esplicitazione dei costi della manodopera tramite l'applicazione dei fattori di conversione tra ore contrattuali ed effettive previsti dalle tabelle ministeriali non costituisce un'inammissibile modifica postuma dell'offerta, bensì una mera giustificazione tecnica di dati già esistenti.
SOSTITUZIONE DELLA CONSORZIATA ESECUTRICE AMMESSA SE PRIVATA DI FINALITÀ ELUSIVE (48.7-bis)
In tema di appalti pubblici, è legittima la sostituzione in corso di gara dell’impresa consorziata designata come esecutrice da parte di un consorzio stabile, qualora la sostituzione derivi da un fenomeno successorio quale la cessione di ramo d’azienda e non sia finalizzata a sanare ex post la carenza di requisiti di partecipazione, non configurandosi in tale ipotesi una modifica soggettiva del concorrente vietata dalla normativa.
RESPONSABILITÀ OGGETTIVA DELLA STAZIONE APPALTANTE PER DANNI DA ILLEGITTIMA AGGIUDICAZIONE DI APPALTI PUBBLICI
Negli appalti pubblici, il risarcimento del danno da illegittima aggiudicazione non richiede la prova della colpa dell'amministrazione, configurandosi come una responsabilità di tipo oggettivo. Il danno curriculare, diversamente dal lucro cessante accertato tramite verificazione, richiede una prova puntuale del concreto pregiudizio subito alle credenziali tecniche e commerciali dell'operatore, non potendo essere liquidato in via equitativa o presunta.
LA SOTTOSCRIZIONE SENZA RISERVE DELL'ACCORDO QUADRO COMPORTA ACQUIESCENZA ALL'AGGIUDICAZIONE
In tema di appalti pubblici, la sottoscrizione del contratto da parte dell'operatore economico che si sia classificato in posizione non pienamente satisfattiva delle proprie pretese, qualora avvenga liberamente e senza la formulazione di riserve in ordine alla quota assegnata, costituisce una manifestazione di volontà incompatibile con la volontà di contestare l'esito della gara. Tale condotta integra un'ipotesi di acquiescenza al provvedimento di aggiudicazione, determinando l'inammissibilità dell'impugnazione successivamente proposta avverso la graduatoria.
INAMMISSIBILE LA REVOCAZIONE PER OMESSO ESAME DI CENSURA GENERICA
Ai fini della revocazione per errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., l'omesso esame di un motivo di gravame non assume rilievo decisivo se la censura trascurata è formulata in modo generico e meramente assertorio; tale vizio non può condurre alla rescissione della sentenza poiché, anche se fosse stato scrutinato, il motivo sarebbe stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
IL SINDACATO GIURISDIZIONALE SULLA DISCREZIONALITÀ TECNICA NELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE (95.1)
È legittimo l'operato della commissione giudicatrice che, in sede di valutazione delle offerte tecniche, procede al cumulo delle esperienze professionali maturate dai singoli componenti del team per l'attribuzione del punteggio incrementale, ove la lex specialis non preveda espressamente una valutazione individuale non cumulabile; parimenti, rientra nella discrezionalità tecnica insindacabile l'equiparazione di titoli di studio diversi qualora ritenuti entrambi congruenti rispetto alle finalità del servizio appaltato.
ESCLUSIONE PER VIOLAZIONE DEI MINIMI SALARIALI INDEROGABILI DA RINNOVO DEL CCNL (97.5)
In tema di appalti pubblici, sussiste l'obbligo per la Stazione Appaltante di escludere il concorrente la cui offerta non rispetti i minimi salariali inderogabili previsti dai rinnovi dei contratti collettivi di settore già vigenti al momento della presentazione dell'offerta; tali costi costituiscono una voce di natura inderogabile che l'operatore deve necessariamente garantire, a prescindere dall'aggiornamento delle tabelle ministeriali. Parimenti, le opinioni di verifica emesse da organismi accreditati in conformità alle norme ISO e alle circolari ACCREDIA devono essere valutate come certificazioni ambientali valide ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico.
ILLOGICO PUNTEGGIO MASSIMO PER OFFERTE TECNICHE CON COMPONENTI INCOMPLETI (95.1)
Nelle procedure di affidamento di dispositivi medici, l'omessa iscrizione del prodotto nel repertorio ministeriale rileva esclusivamente in fase esecutiva e non preclude la partecipazione, a meno che la lex specialis non la elevi a requisito di ammissione. Tuttavia, la valutazione della commissione giudicatrice in ordine alla completezza del materiale di consumo offerto non può ignorare l'assenza di componenti essenziali necessari all'espletamento delle procedure chirurgiche stimate, rendendo illegittima per manifesta illogicità l'attribuzione di punteggi paritari a fronte di offerte tecnicamente divergenti.
SUPERAMENTO DEI LIMITI DIMENSIONALI DELL'OFFERTA TECNICA E DIVIETO DI ESCLUSIONE AUTOMATICA (83.8)
Il superamento dei limiti di pagine stabiliti dalla stazione appaltante per la redazione dell'offerta tecnica non costituisce legittima causa di esclusione del concorrente, in quanto il principio di tassatività impedisce l'aggravamento degli oneri procedimentali per violazioni di parametri puramente formali o modalità redazionali che non inficiano la qualità del contenuto tecnico.
PREMIALITÀ PER BASSA PRODUTTIVITÀ LEGATA ALLA CAPACITÀ POTENZIALE NOMINALE E NON ALL'USO CONCRETO (95.6)
In tema di criteri di valutazione dell'offerta tecnica, è legittima la mancata assegnazione del punteggio premiale per apparecchiature a bassa produttività qualora l'operatore offra un sistema di fascia superiore (media produttività), poiché la potenzialità tecnica nominale costituisce un parametro qualitativo autonomo e non sovrapponibile alla modalità concreta di impiego; ciò in quanto la stazione appaltante ha un interesse qualificato a evitare i maggiori oneri manutentivi e logistici intrinseci ai macchinari sovradimensionati.
RIBASSO ESPRESSO IN CIFRE O IN LETTERE: LA PREVALENZA VA AL DATO CHE MEGLIO DESCRIVE LA VOLONTA' DELL'OPERATORE
Sottolinea questo collegio che il ricorso non è finalizzato ad un ricalcolo delle medie o della soglia dell’anomalia, sulla base di un dato sopravvenuto all’aggiudicazione, ma è volto a contestare l’operato illegittimo della stazione appaltante nell’individuare il ribasso contenuto nell’offerta del concorrente, originariamente formulata (tant’è che, nel precedente verbale della Commissione, l’offerta era stata inizialmente valutata come preferibile rispetto a tutte le altre).
Tanto premesso, le censure contenute nei due motivi di ricorso possono essere trattate congiuntamente.
Il Consorzio ricorrente impugna la previsione dell’art. 17 del disciplinare, reputandola come detto affetta da nullità parziale, laddove stabilisce che: “In caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e in lettere, la prevalenza sarà attribuita all’espressione in lettere”.
Di tale disposizione ha fatto applicazione la Commissione, rettificando il ribasso del ricorrente e riformulando la graduatoria.
Reputa il Collegio che non debba indugiarsi sulla prevalenza da assegnare al ribasso espresso in cifre o in lettere, poiché la controversia all’esame si connota per un elemento che la contrassegna, dal quale discende la soluzione da dare al caso concreto, in base non già all’individuazione di quale sia il generale criterio di prevalenza, bensì avuto riguardo ad una specifica circostanza.
Non può revocarsi in dubbio che l’espressione in lettere del ribasso va preferita, in tutti i casi in cui occorre risolvere un contrasto tra due espressioni inconciliabili (rese in cifre e in lettere), occorrendo giocoforza prescegliere una delle due.
Nell’espressione “discordanza” tra importo in cifre e in lettere è insito il concetto di conflitto tra due termini, che non siano in alcun modo armonizzabili tra loro e contrastanti in maniera assoluta, senza poter affatto ricavare la ragione della loro diversità.
In questo caso, è indubbia la preferenza da accordare al ribasso espresso in lettere, poiché esso è evidentemente il frutto della più “meditata” manifestazione della volontà del concorrente, risultando indubbiamente che vi sia maggiore attenzione e cura nell’esprimere un importo in lettere, mentre l’indicazione in cifre dello stesso importo può essere il frutto di una frettolosa trascrizione o di un deficit di attenzione.
È sostanzialmente questa la ragione della prevalenza da accordare all’espressione in lettere, che plausibilmente va ritenuta più aderente alla volontà dell’offerente.
In questi termini non è censurabile la previsione del disciplinare.
Alla suesposta regola deve però derogarsi, allorquando sia ravvisabile che l’errore è ricaduto nell’espressione in lettere del ribasso, mentre è il ribasso in cifre a corrispondere al prezzo offerto.
Nella fattispecie all’esame, esiste un termine di paragone (il prezzo di € 9.975.150,00, che corrisponde al ribasso del 26,11% e non può corrispondere al 17,17%) in grado di risolvere la contraddizione tra termini altrimenti inconciliabili, di talché il criterio astratto della prevalenza dell’espressione in lettere è destinato a recedere.
Ciò in quanto emerge la riconoscibilità dell’errore dichiarativo, di tal che l’espressione in lettere era rettificabile e, in virtù dei principi di conservazione degli atti giuridici e di massima partecipazione, occorreva far prevalere l’effettiva volontà del concorrente, trattandosi di un errore materiale facilmente riconoscibile attraverso elementi interni all’offerta, tali da configurare senza margini di incertezza un errore di digitazione dell’importo in lettere, che la Commissione avrebbe potuto e dovuto rilevare ed emendare, accordando prevalenza all’effettiva volontà del concorrente, non occorrendo attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima.
Per le suesposte ragioni, il ricorso R.G. 6504/2024 va accolto e, conseguentemente, deve essere annullata l’impugnata aggiudicazione, spettando alla stazione appaltante di rinnovare il procedimento e di procedere alla riformulazione della graduatoria.
INAPPLICABILITÀ DECONTRIBUZIONE SUD PER NUOVE ASSUNZIONI DOPO IL TERMINE DI PROROGA (95.10)
In sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, è legittima l'esclusione del concorrente che giustifichi il costo della manodopera applicando sgravi contributivi (nella specie, Decontribuzione Sud) i cui presupposti temporali siano venuti meno a causa di sbarramenti normativi o amministrativi sopravvenuti. Non è configurabile alcuna violazione del contraddittorio o del dovere di soccorso istruttorio qualora l'operatore non dimostri la spettanza del beneficio per le assunzioni necessarie all'esecuzione della commessa, restando a suo carico l'onere di diligenza professionale nel monitoraggio della sostenibilità economica dell'offerta.
LEGITTIMO IL RIPARTO INTERNO DELLE PRESTAZIONI NEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO ORIZZONTALE (48.2)
Qualora la disciplina di gara non operi una distinzione tra prestazioni principali e secondarie, ponendo sullo stesso piano i servizi oggetto di affidamento, il riparto delle prestazioni operato da un raggruppamento temporaneo non determina una strutturazione verticale, essendo legittimo che i singoli componenti non eseguano quote perfettamente sovrapponibili della medesima tipologia di servizio.
LIMITAZIONE DIMENSIONALE DELL'OFFERTA TECNICA: HA NATURA MERAMENTE PRESCRITTIVA
Con riferimento ai limiti dimensionali, censura rivolta anche nei confronti dell’offerta presentata dal RTI Serenissima, l’art. 19.5 del disciplinare di gara prevede che <<A livello di singolo lotto, allo step 2 “Offerta tecnica” del percorso guidato “Invia offerta”, il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, dovrà operare a Sistema presentando l’offerta tecnica richiesta, così composta:…>> seguito da un elenco di dieci campi riferiti agli elementi costitutivi dell’offerta tecnica. Si evince chiaramente che la causa di esclusione non riguarda il superamento delle pagine ma la modalità di presentazione degli elementi costitutivi dell’offerta tecnica da parte dell’operatore economico, il quale “dovrà operare a Sistema” per la presentazione della stessa, a pena di esclusione.
Il Collegio ritiene di dovere dare atto di una recente pronuncia del Consiglio di Stato su un caso sovrapponibile a quello ora riportato, con cui ha affermato che “il superamento dei limiti dimensionali dell'offerta […] non ne poteva comportare l'esclusione dalla gara, non foss'altro che in ossequio al principio di tassatività delle cause di esclusione (Cons. Stato, V, 18 agosto 2023, n. 7815). In tale prospettiva, appare anche ragionevole una valutazione utile della "offerta dimensionalmente eccedentaria", espungendo dunque le parti di minore rilevanza da parte della commissione, senza che possa ritenersi necessitata (sul piano giuridico) l'esclusione dei contenuti della parte conclusiva dell'offerta. Si intende che la regola del limite dimensionale è posta a tutela delle esigenze di speditezza della procedura valutativa (Cons. Stato, VII, 31 agosto 2023, n. 8101), e dunque della stazione appaltante, con la conseguenza che ogni valutazione al riguardo è rimessa alla stessa amministrazione, senza che con ciò possa determinarsi alcun vulnus al principio di par condicio” (Consiglio di Stato, sez. V, 31 gennaio 2025, n.765).
Va poi osservato che nessuna norma di rango primario né nel Codice degli appalti pubblici né in altra fonte legislativa prescrive uno specifico limite dimensionale per la redazione dell'offerta tecnica o attribuisce alla Stazione appaltante un potere in tal senso. Ne consegue che la clausola che prevede, addirittura, per la violazione dei limiti dimensionali, lo stralcio di una parte dell'offerta rappresenta una vera e propria sanzione espulsiva, in contrasto con il divieto di aggravamento degli oneri procedimentali nonché con l'interesse della stessa Amministrazione a selezionare l'offerta migliore. Pertanto, una tale clausola, ove interpretata nel senso che la mancata osservanza di un parametro solo formale riferito ad una mera modalità redazionale di formulazione del testo, comporta l'esclusione dell'offerta indipendentemente dai suoi contenuti, è radicalmente nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione ma, prima ancora, per violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., potendo consentire ad un'offerta qualitativamente peggiore o maggiormente onerosa di prevalere sull'offerta migliore per motivi che nulla hanno a che fare con l'interesse pubblico (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 17 giugno 2024, n.12303; Consiglio di Stato, sez. III, 8 giugno 2021, n. 4371; Consiglio di Stato, sez. III, 14 dicembre 2020, n. 7967, id. sez. n. 7787/2020; Consiglio di Stato, sez. V, 28 febbraio 2020, n. 1451).
Sulla questione, anche l'A.n.a.c., con la delibera n. 402 del 26 maggio 21, resa nell'ambito di un parere di precontenzioso, ha evidenziato che "come chiarito nella Nota illustrativa al bando tipo n. 1/2017, la limitazione dimensionale della relazione tecnica rappresenta una mera indicazione e non può costituire causa di esclusione dalla gara. L'indicazione dei limiti dimensionali della relazione tecnica, non dovrebbe dunque avere (e comunque non dovrebbe essere interpretata come avente) una natura prescrittiva. Ad una interpretazione in tal senso osta il già menzionato principio di tassatività delle cause di esclusione; come chiarito dalla giurisprudenza, in virtù di tale principio, l'esclusione può essere disposta solo in applicazione di una specifica causa indicata nel Cod[ OMISSIS ] dei contratti o di altre disposizioni di leggi vigenti, ma nessuna disposizione normativa correla l'esclusione dalla gara o altro tipo di sanzione al fatto che l'offerta sia formulata in un numero di pagine superiore a quello stabilito dalla lex specialis (cfr., Parere di precontenzioso delibera n. 819 del 26 settembre 2018)".
RISARCIMENTO DEL DANNO PER RITARDO E CONCORSO DI COLPA DEL DANNEGGIATO (1227.2)
In tema di appalti pubblici, il risarcimento del danno per equivalente spettante all'operatore economico illegittimamente escluso è mitigato, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., qualora il danneggiato non abbia agito con la necessaria diligenza per evitare l'aggravamento del pregiudizio. Tale negligenza si ravvisa qualora l'impresa, pur consapevole dei tempi della giustizia amministrativa, non si sia assicurata la persistente disponibilità dei mezzi tecnici necessari all'esecuzione del contratto o non abbia tempestivamente verificato la possibilità di mantenere ferma l'offerta presentata.
ILLEGITTIMA LA LEX SPECIALIS CHE ESCLUDE DALLA CLAUSOLA SOCIALE IL PERSONALE USCENTE DI UNA SEDE OPERATIVA (50.1)
È illegittima l'aggiudicazione di un appalto di servizi qualora la verifica di anomalia sia stata condotta sulla base di una lex specialis incompleta, che ometta di indicare una parte del personale uscente soggetto a clausola sociale; in tale ipotesi, la stazione appaltante è tenuta a rideterminare la congruità dell'offerta considerando gli oneri economici effettivi derivanti dal riassorbimento dei lavoratori non censiti, senza poter fare affidamento su benefici contributivi ormai cessati o su profili di inquadramento inferiori a quelli spettanti.
LEGITTIMITÀ DELL'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SANITARIA E VERIFICA DI CONGRUITÀ (97.5)
Nelle procedure di gara per servizi ad alta intensità di manodopera, come la ristorazione collettiva, il giudizio di congruità dell'offerta espresso dalla commissione è espressione di un'ampia discrezionalità tecnica, non sindacabile nel merito se il sub-procedimento di anomalia ha dato atto del rispetto della contrattazione collettiva e della stabilità dei costi proposti dall'operatore economico aggiudicatario.
LEGITTIMA L'AGGIUDICAZIONE SE LA VERIFICA DELL'ANOMALIA CONFERMA IL RISPETTO DEI MINIMI SALARIALI (97.5)
In tema di verifica dell'anomalia dell'offerta, il giudizio di congruità svolto dalla Stazione Appaltante deve essere globale e sintetico, mirando a verificare la serietà dell'offerta nel suo complesso; è legittima l'aggiudicazione quando l'istruttoria conferma il rispetto dei minimi salariali tabellari inderogabili e l'adeguatezza dei costi della sicurezza dichiarati.
LEGITTIMA LA SUDDIVISIONE GEOGRAFICA DEI LOTTI E LA RIDUZIONE DEI REQUISITI DI FATTURATO (51.1)
La brevità del tempo impiegato dalla commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte non costituisce vizio di legittimità della procedura di gara, spettando al concorrente l'onere di accompagnare tale contestazione con censure puntuali e specifiche sul risultato finale della valutazione che dimostrino l'effettiva carenza di analisi del merito tecnico.
DISPONIBILITÀ DEL MAGAZZINO QUALE REQUISITO DI ESECUZIONE E LIMITI DIMENSIONALI DELL'OFFERTA
La disponibilità dell’immobile da adibire a magazzino costituisce un requisito di esecuzione del contratto e non di partecipazione alla gara, con la conseguenza che l’attribuzione dei punteggi tecnici può avvenire sulla base delle dichiarazioni rese dal concorrente in sede di offerta circa il futuro impegno a disporne. È illegittimo l'annullamento d'ufficio della gara motivato dall'errata esclusione di allegati tecnici se la lex specialis sottrae espressamente tali allegati dal computo del limite massimo di righe per pagina, rendendoli valutabili entro il limite complessivo di facciate della relazione.
INATTENDIBILITA' DELL'OFFERTA IN PERDITA PER SOTTOSTIMA DEL COSTO DEL LAVORO E DELLE ATTREZZATURE (97.5)
In tema di verifica dell'anomalia dell'offerta, è illegittimo il giudizio di congruità espresso dalla stazione appaltante qualora emerga che l'aggiudicatario abbia sottostimato il costo della manodopera omettendo gli scatti salariali mensili obbligatori. Tale inattendibilità è aggravata laddove l'operatore dichiari costi di ammortamento per attrezzature usate in contrasto con l'offerta tecnica che prevedeva la fornitura di beni nuovi, rendendo l'offerta economicamente non sostenibile e strutturalmente in perdita.
INATTENDIBILE IL GIUDIZIO DI CONGRUITÀ SE L'OFFERTA RISULTA IN PERDITA PER SOTTOSTIMA DI MANODOPERA E ATTREZZATURE (97.5)
È illegittimo il provvedimento di aggiudicazione fondato su un giudizio di congruità che ignori la sottostima dei costi della manodopera derivante dall'errata applicazione dei parametri del CCNL e l'incongruenza tra la natura dei beni strumentali promessi in gara (nuovi) e quelli indicati nelle giustificazioni (usati). L'offerta risultante in perdita non può essere risanata mediante compensazioni con economie ipotetiche non dimostrate dall'operatore economico in sede di verifica.
INTERPRETAZIONE FUNZIONALE DELLE SPECIFICHE TECNICHE E LIMITI AL SINDACATO SUI PUNTEGGI DISCREZIONALI
Nelle procedure di gara per forniture tecnologiche complesse suddivise in moduli, la clausola che impone requisiti minimi a ogni componente della strumentazione va interpretata in modo logico-letterale, riferendola solo ai moduli tecnicamente idonei a svolgere quella specifica funzione. È legittimo il chiarimento della stazione appaltante che consente di documentare le caratteristiche dell'offerta tramite letteratura scientifica in luogo del datasheet ufficiale, qualora tale opzione favorisca il confronto concorrenziale senza violare la par condicio.
Pareri della redazione di CodiceAppalti.it
In una procedura di gara negoziata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett c, è obbligatorio indicare gli oneri per la sicurezza? o si possono omettere praticando il 100% di ribasso? Grazie
Nell'ambito di una gara per l'affidamento del servizio di pulizia locali dell'Ente di importo inferiore alle soglie previste dall'articolo 35, sarebbe più opportuno applicare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o quella del minor prezzo?
Salve, desidero sapere se nei bandi di progettazione con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa il criterio dei punteggi deve essere obbligatoriamente esplicitato nel bando, e se è affermativo, da quale articolo del codice è regolato tale obbligo. cordiali saluti
Volevo sapere se per i "servizi ad alta intensità di manodopera" (così come identificati dall’art. 50, comma 2, del dlgs 50/2016) per i quali è prevista l'aggiudicazione esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95, comma 3) c'è una soglia minima sotto la quale si può procedere all'aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo. Per essere più chiari, una gara per un servizio ad alta intensità di manodopera (come un trasloco o servizi di facchinaggio interno/esterno) con un prezzo a base di gara di 5000 euro può essere aggiudicato con il criterio del minor prezzo? In attesa di un riscontro porgo distinti saluti.
L'art. 95 comma 10 del D.lgs n. 50/2016 prevede che nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Si chiede, nell'ipotesi in cui l'operatore economico invitato non indichi il costo della manodopera, se debba essere escluso?
PER APPALTI DI LAVORI CON PROCEDURA NEGOZIATA INFERIORI AL MILIONE DI EURO, DOPO IL CORRETTIVO AL CODICE APPALTI, E' POSSIBILE ESPLETARE LA PROCEDURA DI GARA CON L'OFFERTA AL MINOR PREZZO?
Cosa succede se non rispondono cinque ditte ma solo una per l'aggiudicazione di un servizio bar interno ad una scuola ?
In una Gara posteriore all'entrata del nuovo codice, se il concorrente non ha indicato i costi per la sicurezza, e la stazione appaltante non lo ha richiesto nel bando, ne tanto meno nei moduli predisposti, il concorrente deve essere subito escluso o la stazione appaltante può/deve esercitare il soccorso istruttorio? Grazie Mille
Cosa devo dichiarare quando mi chiedono i costi aziendali?
Buongiorno. Gara manutenzione del verde a lotti valore sopra soglia procedura aperta. Qual'è il criterio giusto da applicare? Minor prezzo o OEPV? On line sono pubblicate gare sia con un criterio che con l'altro. Grazie
Buongiorno, lo scrivente in qualità di RUP (fase di affidamento) di una stazione appaltante ha ricevuto da parte di una ditta interessata alla partecipazione di una gara, attualmente in corso e di prossima scadenza, una richiesta di chiarimento che si allega in copia con stralcio della scheda tecnica allegata al bando. Avrei necessità, urgente, di conoscere il Vostro giuridico autorevole parere in merito a quanto avanzato dallo studio legale che rappresenta la ditta. Di seguito il mio contatto per eventuali ulteriori chiarimenti ritenuti utili a riguardo: 335/1886723 Ringrazio anticipatamente
Un operatore economico, invitato a procedura negoziata a seguito di manifestazione d’interesse, ci pone un chiarimento in merito ai criteri di valutazione dell’offerta, fissati nel disciplinare di gara (di cui si allega stralcio), inerente l’ appalto in concessione (a zero costi per l’Amministrazione) del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale. In particolare, come da chiarimento allegato, l’operatore sostiene che è presente una criticità nel criterio D “elementi aggiuntivi” al quale il disciplinare di gara assegna un punteggio di 47 punti, di tipo tabellare, sul totale di 100 punti (il totale dei 100 punti è stato interamente assegnato all’offerta tecnica non essendoci un valore a base d’asta), in quanto, a suo parere, premia in maniera sbilanciata un elemento connesso ad aspetti diversi dalla qualità del servizio, spostando “il baricentro del confronto tra gli operatori verso prestazioni estranee all’oggetto principale della procedura di gara”. A sostegno della sua tesi l’operatore cita alcune sentenze, una del TAR e l’altra del Consiglio di Stato, datate rispettivamente 2011 e 2015, oltre ad un pronunciamento ANAC del 2012 riguardante proprio il caso specifico. A tal fine l’operatore chiede la riduzione del punteggio correlato al criterio D “servizi aggiuntivi”, posto che uno dei servizi aggiuntivi previsti dal disciplinare a suo parere risulta una sovrapposizione di un servizio già previsto dal Capitolato. Nel caso specifico il servizio di monitoraggio indicato da questa Stazione appaltante come eventuale servizio aggiuntivo non è limitato esclusivamente alle aree oggetto di sinistro ma è un servizio preventivo ad ampio spettro che coinvolge la rete stradale comunale e rientra nell’ottica di segnalare all’Amministrazione comunale e delimitare le eventuali situazioni a rischio che il concessionario del servizio, in virtù della sua esperienza e durante l’esecuzione del servizio, può riscontrare sulle strade comunali. Questa Amministrazione ritiene che i restanti tre servizi aggiuntivi previsti dal disciplinare nell’ambito del criterio D, a ciascuno dei quali è correlato un determinato punteggio, sono attinenti al servizio messo a gara e anzi completano ed integrano il medesimo. Inoltre i 47 punti attribuiti complessivamente al criterio D possono anche essere assegnati parzialmente, in relazione al/ai servizio/i aggiuntivo/i che l’operatore sceglierà eventualmente di proporre nell’ambito della propria offerta tecnica. A fronte di quanto sopra, posto che recente giurisprudenza (sentenze Consiglio di Stato del 17/12/2019 n. 8534 e del 24/11/2022n. 10366) ha ormai chiarito che l’art. 95 comma 14 bis del Codice è applicabile sulla base del suo tenore letterale ai soli contratti di appalto pubblico di lavori mentre non è estensibile agli appalti pubblici di servizi, si chiede cortesemente un parere in merito ai rilievi mossi dall’operatore, al fine di poter articolare la risposta al quesito suddetto. Grazie, cordiali saluti.
Si fa riferimento alla verifica di cui all'art. 95, comma 10, secondo cui le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d). Si chiede se tale verifica sia obbligatoria anche in caso di gara con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con meno di due offerte, ove trova l'applicazione della deroga al calcolo (e quindi alla procedura di verifica dell'offerta anomala) di cui all'art. 97, comma 5. Si chiede la sostenibile della seguente ricostruzione: la verifica ex art. 95, comma 10, che rimanda all'applicazione dell'art. 97, comma 5, lett. D, si effettua sempre, anche in caso di verifiche non anomale (come da orientamento giurisprudenziale maggioritario); ma nel caso in cui il numero di offerte dovesse essere inferiore a tre, trova applicazione la deroga di cui all'art. 97, comma 3, in base alla quale non si procede al calcolo dell’anomalia per semplificazione della procedura. Di conseguenza non si attiva la procedura di cui all’art. 97, inclusa la verifica di cui al comma 5, lett. d), che richiederebbe la richiesta di giustificazioni entro 15 giorni, al pari di una verifica di anomalia, vanificando la ratio del d.l. n. 32 del 18 aprile 2018; fermo restando che l’applicazione del di minimi salariali rappresenta un obbligo, costituzionalmente garantito, in capo all’appaltatore per l’intera durata dell’esecuzione. In conclusione: in caso di offerte inferiori a 3, prevale la deroga (in attuazione del principio di celerità e semplificazione) di cui all'art. 97, comma 3, con esclusione della procedura, in toto, prevista dal comma 5; l'applicazione dell'art. 95, comma 10, in base al combinato disposto delle citate norme, non si applica laddove è escluso l'istituto previsto dallo stesso art. 97.
Pareri tratti da fonti ufficiali
Considerate le norme di semplificazione e le deroghe adottate per le procedure di affidamento servizi e opere finanziate con fondi PNRR, si chiede se ci sono semplificazioni/deroghe che consentono l'utilizzo del criterio del prezzo più basso per l'affidamento di servizi di progettazione di importo superiore a 139.000€ e inferiore alla soglia, per i quali si preveda di usare la procedura negoziata ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera b) della L.120/2020 così come modificata dalla L.108/2021. Grazie
L’art. 95, c. 14-bis, D.Lgs. n. 50/2016 prescrive che “in caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3 (cioè con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo), le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta”. A fronte di ciò si chiede se, secondo il Vs. spettabile parere, tale disposto normativo debba essere interpretato nel senso che il relativo divieto si estende sia all’assegnazione di punteggio ad ulteriori opere diverse da quelle previste nel progetto posto a base di gara che a maggiori quantità di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara oppure, come sostenuto dallo scrivente, nel senso che il medesimo divieto è limitato all’assegnazione di punteggio ad ulteriori opere diverse da quelle previste nel progetto posto a base di gara. RingraziandoVi anticipatamente del tempo che vorrete dedicarci, rimango in attesa di cortese riscontro e porgo distinti saluti.
Buongiorno, si chiede se in caso di aggiudicazione con il criterio dell'o.e.v. di cui all'art. 95 comma 7 (costo fisso, solo in base a criteri qualitativi) trova applicazione l'art. 97 comma 3 (congruità delle offerte i cui punteggi superano i quattro quinti dei corrispondenti punti attribuibili.
Un contratto misto comprensivo di lavori e servizi, in cui i lavori ammontano ad € 4.000.000,00 ed i servizi ammontano ad € 600.000,00, è qualificato dalla stazione appaltante come appalto misto di lavori in considerazione della prevalenza economica e funzionale dei lavori rispetto ai servizi ed è aggiudicato attraverso un ribasso unico sull'importo a base d'asta di € 4.600.000,00. D1) Si deve considerare l'appalto misto sopra soglia comunitaria ed applicare le pertinenti disposizioni del D.Lgs. 50/2016 (es. art. 72 ai fini della pubblicità del bando) e del D.L. 76 del 2020 (art. 2), non potendosi applicare l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e l'art. 1 del D.L. 76/2020? D2) Si può aggiudicare col criterio del prezzo più basso se i servizi rispondono alle ipotesi di cui all'art. 95, c. 4 e 5, del D.Lgs. 50/2016, considerato che i lavori sono sotto la relativa soglia comunitaria (€ 5.382.000,00)? Grazie
In dottrina non si rileva un orientamento univoco in merito alla possibilità di utilizzare il criterio del minor prezzo in un appalto integrato ex art. 48 della legge 208/2021 con affidamento congiunto della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione lavori. Nel silenzio della norma, si chiede conferma di detta facoltà nel caso di appalto di importo complessivo inferiore alla soglia comunitaria per lavori, ove il valore stimato della progettazione sia di importo inferiore a 40.000 euro. Si chiede se sia altresì possibile utilizzare il suddetto criterio del minor prezzo per un appalto integrato sempre di importo totale (progettazione più lavori) sotto la soglia per i lavori ma con importo della progettazione superiore a 40.000 euro ed inferiore alla soglia comunitaria per i servizi.
L'art. 95, comma 10-bis del D.Lgs. 50/2016 impone, per le gare impostate col criterio d'aggiudicazione OEPV, il limite del 30% per l'offerta economica ed il 70% per quella tecnica. Nell'andare a disciplinare quest'ultima, sarebbe possibile riservare una parte del punteggio da attribuire con criteri on/off, per l'eventuale possesso delle certificazioni di cui all'art. 93 comma 7 del Codice (Es.: possesso di ISO 9001 più 5 punti, ISO 14001 più 6 punti, ISO 14064-1 più 2 punti etc.)? Oppure tale ragionamento non sarebbe attuabile poiché, tali certificazioni, servono già per poter abbattere il valore del deposito cauzionale definitivo che la ditta aggiudicataria dovrà versare?
Nell'ambito delle gare sopra soglia comunitaria riferite ai lavori la Stazione Appaltante (SA), avvalendosi di quanto previsto fino al 30/06/2023 dalla L. 120/20 Semplificazioni e smi, può utilizzare sia le procedure aperte di cui all'art. 60 del Codice ma anche quelle meno complesse di cui all'art. 60 (Es.: procedura ristretta), in base all'oggetto dell'appalto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento nonché in presenza degli eventuali presupposti previsti dal Codice con riferimento alle singole procedure. In tale contesto si chiede se l'SA possa utilizzare, come criterio di aggiudicazione, il più gestibile prezzo più basso in analogia a quanto già permesso per le procedure di lavori sotto soglia oppure sia obbligatoria l'adozione della più complessa OEPV. Ten. Col. Filippo STIVANI.
Nell'ambito delle gare sopra soglia comunitaria riferite ai lavori la Stazione Appaltante (SA), avvalendosi di quanto previsto fino al 30/06/2023 dalla L. 120/20 Semplificazioni e smi, puo' utilizzare sia le procedure aperte di cui all'art. 60 del Codice ma anche quelle meno complesse di cui all'art. 61 (Es.: procedura ristretta), in base all'oggetto dell'appalto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento, nonché in presenza degli eventuali presupposti previsti dal Codice con riferimento alle singole procedure. In tale contesto si chiede se l'SA possa utilizzare, come criterio di aggiudicazione, il più gestibile prezzo più basso in analogia a quanto già permesso per le procedure di lavori sotto soglia oppure sia obbligatoria l'adozione della più complessa OEPV.
L'art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 indica che, le Stazioni Appaltanti, possano utilizzare il criterio del minor prezzo per i servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di elevato contenuto tecnologico o innovativo. Ciò premesso si chiede se per ciascuno dei seguenti servizi, tutti caratterizzati da un'elevata ripetitività ed assenza di particolari contenuti tecnologici o innovativi, le cui gare verrebbero impostate con le peculiarità indicate al parere n. 909, possa essere utilizzato il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi del suddetto dettato normativo: 1 - servizio di pulizie, nel quale verrebbero puliti sempre i medesimi locali con le stesse modalità; 2 - servizio di terzo responsabile in cui verrebbero manutenzionate sempre le medesime caldaie con le identiche procedure; 3 - servizio di manutenzione dei presidi antincendio, nel quale verrebbero manutenzionati sempre i medesimi naspi ed estintori con le stesse modalità; 4 - servizio di manutenzione annuale delle cabine elettriche, in cui verrebbero manutenzionate sempre le medesime cabine con le identiche procedure.
Con la presente si richiede se i costi della manodopera di cui all'art. 95, c. 10 debbano intendersi come comprensivi delle remunerazioni a vario titolo percepite da lavoratori autonomi ovvero da soci - lavoratori coinvolti nell'esecuzione dell'appalto. In caso affermativo, si richiede altresì di conoscere quale parametro debba essere impiegato ai fini della valutazione della congruità di detti costi.
Gara di lavori con inversione procedimentale ed esclusione automatica delle offerte anomale Prima dell’aggiudicazione un concorrente fa accesso agli atti relativamente alla documentazione amministrativa di tutti i concorrenti. Contesta l’ammissione di un concorrente che effettivamente avrebbe dovuto essere escluso se si fosse verificata la documentazione presentata. Come deve comportarsi la stazione appaltante? Se l’accesso agli atti fosse avvenuto dopo il provvedimento di aggiudicazione come avrebbe dovuto comportarsi? Grazie
Nell’offerta economica presentata da una Ditta partecipante ad RDO – MEPA per l’affidamento di un servizio di manutenzione obbligatoria, alla voce “prezzo complessivo del servizio” viene riportata la cifra di € 46.501,80 (al netto IVA secondo legge), MENTRE ALLA VOCE “VALORE DELL’OFFERTA per il LOTTO 1”, VIENE RIPORTATA ( A SISTEMA), LA CIFRA DI € 20,10 (sempre al netto IVA secondo legge)! Tale indicazione ha generato nel sistema della RDO-MEPA, a titolo di OFFERTA ECONOMICA da parte della Ditta in indirizzo, giustappunto un’offerta economica complessiva di € 20,10. Tale indicazione, poi, ha determinato che il sistema telematico attribuisse (sempre a favore della Ditta de-quo), un punteggio-offerta-economica = 30 PUNTI (massimo raggiungibile in termini di punteggio economico) sfalsando così la graduatoria generata automaticamente dal sistema stesso! Si richiede di sapere se tale erronea formulazione dell’offerta economica può essere oggetto di sanatoria mediante soccorso istruttorio, oppure configuri un vizio sostanziale dell’offerta, tale da non poter essere sanata.
Nel richiamare il parere n.664, si chiede il seguente chiarimento: 1. nell’ambito di una procedura con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è possibile prevedere “unicamente” criteri di valutazione dell’offerta tecnica di natura numerica e tabellare, caratterizzati da una valutazione oggettiva attraverso la previsione di formule matematiche o valori predeterminati (es ON/OFF)? 2. In caso di risposta positiva al quesito n.1, la stazione appaltante deve comunque nominare una commissione giudicatrice o può, invece, demandare l’attività di calcolo del punteggio al RUP?
Una gara di concessione lavori con O.P.V. aggiudicata definitivamente ed in pendenza della stipula del contratto, è stata successivamente revocata in autotutela per carenza dei requisiti speciali. L'affidamento alla seconda deve avvenire agli stessi patti e condizioni del primo affidatario o non essendosi formalizzato il contratto, alle condizioni offerte dal secondo?
Qualora si debba approntare una gara col criterio dell'OEPV, è corretto impostare la parte tecnica dell'offerta solamente tramite una scala di servizi aggiuntivi, alla quale vengono attribuiti dei punteggi progressivi? Oppure tale sola opzione ricondurrebbe ad un mero calcolo matematico non essendo quindi corretta? In tal caso, occorre obbligatoriamente contemplare anche dei parametri discrezionali con attribuzione dei punteggi a carico della commissione, basati ad esempio sull'analisi individuale, da parte di ciascun commissario, di una relazione tecnica contenente le proposte del concorrente per migliorare e/o ottimizzare il servizio? Qualora nella gestione dell'OEPV quest'ultima ipotesi fosse obbligatoria da effettuare , non vi sarebbe un eccessivo margine di discrezionalità eventualmente contestabile e ad alto rischio di possibile contenzioso?
Buongiorno, alla luce della modifica in oggetto che abroga il tetto massimo per il punteggio economico del 30 per cento siamo cortesemente a chiederVi se la stazione appaltante sia legittimata a esperire ad esempio un affidamento per il servizio di tesoreria mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevedendo un: punteggio offerta tecnica = 30 punteggio offerta economica = 70 In un commento del Sole 24 ore si legge che il tetto per l'offerta economica è a seguito Decreto 32/2019 del 50 Si chiede Vs. gentile parere in merito.
Salve, in una procedura selettiva ex art. 36 del Codice relativa a servizi continuativi da eseguire su impianti tecnologici, uno dei concorrenti non ha indicato, nell’offerta economica, gli oneri per la sicurezza e i costi per la mandopera. Si segnala che nella disciplina di gara la S.A. ha normato tale aspetto, ma ha omesso di allegare un modulo con la suddivisione di tali costi nella documentazione di gara. Atteso che l’Operatore de quo risulta primo in graduatoria per il ribasso eseguito, si domanda se: 1) E’ possibile avviare il procedimento del soccorso istruttorio, chiedendo al concorrente di specificare le voci di costo mancanti; 2) Escludere l’operatore; 3) Ammettere l’impresa, riservandosi di chiedere, in via propedeutica all’aggiudicazione, l’indicazioni dei costi non dichiarati.
Il sottoscritto RUP ha indetto una procedura negoziata telematica, per lavori, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del Codice dei Contratti, con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso ai sensi dell’art. 95, co. 4 e prevedendo l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. In sede di gara, tuttavia, le imprese ammesse sono state 9, pertanto non è stato possibile applicare l’esclusione automatica, ma si è proceduto al calcolo dell’anomalia e a proporre l’aggiudicazione al concorrente che ha offerto il massimo ribasso. Tale offerta, seppur rientrante tra quelle anomale rispetto alla soglia calcolata, è stata ritenuta congrua dal sottoscritto RUP e pertanto non sono state richieste le giustificazioni di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 97. Si chiede se tale procedura è corretta o se è necessario richiedere obbligatoriamente le giustificazioni.
la stazione appaltante ha proceduto all’esclusione di 4 ditte per omessa indicazione dei costi manodopera, in sede di gara si procedeva al calcolo della soglia di anomalia secondo il criterio sorteggiato considerando 8 concorrenti ammessi e il RUP procedeva con la proposta di aggiudicazione. 2 ditte avevano richiesto di essere reinserite. La stazione appaltante congiuntamente alle imprese escluse ha fatto richiesta di parere congiunto all’ANAC, sospendendo la procedura di gara sino al recepimento del parere. L’ ANAC si è espressa stabilendo che la S.A. può chiedere ai concorrenti esclusi di specificare successivamente la parte di importo della manodopera. La stazione appaltante procederà con la riammissione dei 4 concorrenti esclusi. Si chiede se la riammissione comporti o meno il ricalcolo della soglia di anomalia, rispetto alla soglia calcolata durante la seduta di gara a seguito dell’esclusione dei concorrenti. Si chiede se debba essere applicata l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, come previsto dal bando (le offerte con la riammissione sarebbero 12 e pertanto si dovrebbe applicare l’esclusione automatica).
Il problema del costo della manodopera ha generato alcune perplessità, successivamente all’entrata in vigore del decreto correttivo (d.lgs. n. 56/2017).Tutto nasce dall’inserimento nel comma 16 dell’articolo 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, del Codice dei contratti.Ma la Delibera n. 1098 del 26 ottobre 2016 dell'ANAC è ancora vigente. In definitiva come dobbiamo comportarci in fase di determinazione dell'importo soggetto a ribasso. La Manodopera, così come gli oneri per la sicurezza, va scorporata?
Alla luce del correttivo, con quali modalità ed in quale fase si svolge la verifica prevista dall'art.95 comma 10 ultimo periodo codice contratti? E' necessario richiedere documentazione da allegare all'offerta economica? Oppure, dopo la proposta di aggiudicazione, sarà compresa tra le verifiche da effettuarsi prima dell'approvazione della proposta? Cosa comporta la mancata verifica?
Secondo quanto previsto dalla vigente normativa sui mezzi che effettuano il servizio di trasporto per le scuole dell'infanzia è prevista la presenza di un accompagnatore, che è necessario anche x altri servizi in caso di alunno certificato.Con il decr. 117/2017 il Codice del Terzo Settore le associazioni possono partecipare alle procedure di affidamento. Dovendo valutare di affidare il servizio in oggetto prego di rispondere ai seguenti quesiti: 1) Anche se il servizio non è tra quelli espressamente citati nell'allegato IX del codice, può essere considerato un 'servizio sociale' e quindi affidato con procedura di appalto riservato ai sensi dell'art 143 del D.Lgs. 50/2016? Se si, l'appalto può essere riservato alle sole associazioni di volontariato o deve essere aperto a tutto il Terzo Settore? Se invece si dovesse seguire la strada di appalto ai densi del D.lgs.50 come ci si comporta per la quantificazione della base di gara? Dettaglio meglio il quesito: Se si prende a base del calcolo il costo manodopera del contratto di lavoro di una determinata categoria, es cooperative sociali, e partecipa una associazione di volontariato, che ovviamente ha minori costi, verrebbe quasi certamente una offerta anomala, come si possono confrontare i due prezzi?
in riferimento ad una procedura negoziata con lettere di invito xx, nella seduta del 13/02/2018 ho proceduto all'esclusione di un'impresa per mancata individuazione della terna (individuato 1 solo subappaltatore anche dopo il procedimento di soccorso istruttorio), ho nella stessa giornata aperto le buste delle offerte economiche, individuato soglia di anomalia e fatto proposta di aggiudicazione a favore dell'impresa con miglior ribasso. Ieri scrivendo la comunicazione di esclusione, ho valutato che l'esclusione configurerebbe un'illegittimità di eccesso di potere, per questo motivo IN AUTOTUTELA riesaminerò l'offerta in seduta pubblica e riammetterò il candidato procedendo all'apertura della sua offerta economica. La soglia di anomalia già calcolata nella seduta del 13/02/2018 va ricalcolata? oppure posso operare secondo quanto previsto dall'art. 95 co. 15 D.lgs. 50/16 con cristallizzazione della soglia , inserendo il ribasso offerto dal candidato riammesso nella graduatoria già esistente?
Si chiede se in un bando per l'affidamento in concessione della gestione operativa e commerciale degli spazi pubblicitari sugli autobus che eserciscono il servizio pubblico locale urbano trovi applicabilità l'art. 95 comma 10 del codice dei contratti e quindi se nel modulo offerta economica vadano indicati i costi della sicurezza e della manodopera
Il presente quesito in realtà è formato da più richieste: a) se trattasi più correttamente di concessione ( come si evince da parere anac nr. 118 del del 22-06-2011) b) se qualificato come concessione, attualmente ricadente all'interno del D.lgs. 50/2016, se è rispettato il principio dell'evidenza pubblica con un avviso pubblico di manifestazione di interesse e successiva procedura negoziata con invito rivolto a tutti i richiedenti c) se vi siano deroghe al comma 10 bis dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016 circa il max del 30 per cento da assegnare all'offerta economica in quanto si vedono pubblicati vari bandi dove il punteggio assegnato all'offerta economica è di gran lunga superiore (comprendendo in tale punteggio tassi e commissioni)
Salve, ho proceduto a fare una gara su intercenter ai sensi dell'art. 36 c. 2 l. a dlgs 50/2016 ss.mm.ii. con criterio di aggiudicazione art. 95 c. 4 del medesimo dlgs "Criterio del minor prezzo", ma gara andata deserta, posso aggiudicare per trattativa privata (affidamento diretto, magari a chi deteneva già il servizio e mantenere gli stessi prezzi)? Si ringrazia cordiali saluti
Dovendo predisporre CSA per procedura aperta per servizio di gestione sanzioni al codice della strada chiedesi se è corretto prevedere i seguenti criteri per la valutazione dell'offerta economica: OFFERTA ECONOMICA fino a 30 punti Il punteggio da assegnare all’offerta economica verrà determinato dall’offerta presentata pari o in ribasso rispetto alla base di gara di cui all’art. 3 del CSA secondo i seguenti parametri: a)atto sanzionatorio trattato senza notifica (prezzo a base d’asta Euro 2,00 iva inclusa): punteggio massimo 4 b)atto sanzionatorio trattato con postalizzazione e notifica al trasgressore (presso a base d’asta Euro 8,00 iva inclusa) : punteggio massimo 10 c)procedura per la gestione del contenzioso delle violazioni amministrative in sede giudiziale (prezzo a base d’asta Euro 70,00 iva inclusa) : punteggio massimo 6 d) procedure di riscossone coattiva delle sanzioni (prezzo a base d’asta 27% del valore dell’importo da riscuotere comprensivo della sanzione e delle spese di notifica e del procedimento ) punteggio massimo 10 Per ogni parametro all’offerta migliore ( la più bassa) verrà attribuito il massimo del punteggio. Il punteggio per gli altri offerenti verrà calcolato proporzionalmente applicando la seguente for-mula: PUNTEGGIO = (migliore offerta presentata / offerta considerata) X punteggio massimo Il punteggio complessivo relativo all’offerta economica sarà determinato dalla somma dei singoli punteggi conseguiti dalle ditte partecipanti per ciascun parametro.
L'art. 95 del d. lgs. 50/2016 stabilisce (al comma 10) che la stazione appaltante, prima dell'aggiudicazione, verifica che il costo della manodopera indicato dal miglior offerente sia non inferiore ai minimi previsti dalle apposite tabelle ministeriali. Si chiede se tale verifica vada eseguita anche nelle gare ove è prevista l'aggiudicazione al prezzo più basso con ricorso all'esclusione automatica delle offerte anomale. A mio modesto parere tale verifica, nel caso sopra prospettato, non andrebbe effettuata in quanto è già il sistema delineato dall'art. 97 comma 2 del d. lgs. 50/2016 a determinare quali siano le offerte anomale nel loro insieme (comprendente anche il costo della manodopera). Grazie, cordiali saluti.
Con la presente si richiede se può procedersi con il criterio del prezzo più basso, in applicazione dell'art. 95 c.4 lett. c) primo periodo d.lgs. 50/16 s.m.i, e quindi senza ulteriori oneri motivazionali, nel caso di procedura divisa in lotti, nella quale ciascun lotto è di importo inferiore a euro 40.000 (e la sommatoria dei lotti rimane sotto soglia, consentendo di procedere ex art. 36 c.2 lett. b) D.lgs. 50/16. L'interpretazione, per converso, di quanto previsto dall'art. 35 c. 9) lett. b) consente di procedere con il criterio del minor prezzo in tali fattispecie?

