NECESSARIO IL CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE PRIMA DI ESCLUDERE L'OPERATORE PER GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE (96.6)
Ai sensi dell'art. 96, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, l'esclusione di un concorrente per grave illecito professionale richiede obbligatoriamente l'instaurazione di un previo contraddittorio tra stazione appaltante e operatore economico. Tale passaggio procedimentale è necessario per consentire all'impresa di fornire la prova dell'adozione di efficaci misure di self-cleaning e non può ritenersi surrogato dal contraddittorio svoltosi nel corso del procedimento di risoluzione per inadempimento di precedenti contratti, stante la diversa funzione e portata dei due istituti partecipativi.
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