Giurisprudenza e Prassi
LEGITTIMO IL RIUTILIZZO DEL FRESATO D'ASFALTO QUALE SOTTOPRODOTTO NELLE PROPOSTE MIGLIORATIVE (59.3)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Sentenza
2024
In tema di appalti pubblici di lavori stradali, il fresato d'asfalto è qualificabile come sottoprodotto ai sensi della normativa ambientale e può essere legittimamente proposto come miglioria tecnica per il riutilizzo in situ. Il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica non è violato qualora l'indicazione di oneri economici relativi a specifiche migliorie sia di entità talmente ridotta, rispetto all'importo totale dell'appalto, da non consentire la ricostruzione dell'offerta economica complessiva.
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