Giurisprudenza e Prassi

PREVALENZA DELLA SCADENZA TEMPORALE SULLE STIME QUANTITATIVE NELL’APPALTO DI RISTORAZIONE.

TRIBUNALE DI POTENZA SENTENZA 2026

La questione centrale del presente giudizio concerne l’interpretazione della durata del contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di ristorazione scolastica. Sul punto, il dato testuale delle pattuizioni contrattuali si presenta chiaro e univoco. L’art. 3 del contratto stabilisce, infatti, che «la durata del contratto è fissata in n. tre (3) anni scolastici decorrenti dalla data di avvio del servizio, avvenuta il 14 febbraio 2022, e fino alla chiusura dell’anno scolastico 2023/2024», precisazione coerentemente ribadita dall’art. 4 del Capitolato speciale d’appalto, che individua la durata dell’affidamento negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.

In tale quadro, la tesi sostenuta dall’attrice, secondo cui il rapporto contrattuale avrebbe dovuto protrarsi sino al completamento di 428 giornate effettive di servizio, a prescindere dalla conclusione degli anni scolastici indicati negli atti di gara, non trova alcun riscontro nel tenore letterale delle clausole contrattuali, né può essere ricavata in via interpretativa da una lettura sistematica degli atti.

Come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, l’interpretazione della lex specialis di gara e delle clausole contrattuali deve avvenire applicando i criteri ermeneutici civilistici di cui agli artt. 1362 e seguenti del codice civile, con prevalenza del significato letterale delle disposizioni, ove questo risulti chiaro e non equivoco (Cons. Stato, Sez. V, n. 7570 del 13 settembre 2024). Applicando tali criteri al caso di specie, non può che concludersi nel senso che la durata dell’appalto fosse rigidamente ancorata agli anni scolastici indicati, e non al numero delle giornate o dei pasti stimati in sede di gara.

In tema di appalto di servizi, l'interpretazione delle clausole sulla durata del rapporto deve privilegiare il dato letterale che ancora la scadenza a termini temporali certi (nella specie, gli anni scolastici). Il numero di pasti e le giornate di servizio indicati nel piano economico-finanziario e nel capitolato hanno natura meramente presuntiva e non vincolante, essendo variabili direttamente correlate all'effettivo utilizzo del servizio. Pertanto, l'appaltatore non vanta alcun diritto alla prosecuzione del rapporto (c.d. proroga tecnica) per il recupero di prestazioni stimate ma non eseguite entro la scadenza, né può configurarsi un recesso implicito della Stazione Appaltante che proceda a nuova gara alla scadenza del termine pattuito.

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