Articolo 130. Servizi di ristorazione.

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 127, i servizi di ristorazione indicati nell’allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare, tramite l’attribuzione di un punteggio premiale:

a) della qualità dei generi alimentari, con particolare riferimento ai prodotti biologici, tipici e tradizionali, ai prodotti a denominazione protetta, nonché ai prodotti provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale;

b) del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di economia sostenibile (green economy), nonché dei pertinenti criteri ambientali minimi di cui all’articolo 57;

c) della qualità della formazione degli operatori.

2. Per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alle altre strutture pubbliche che abbiano come utenti bambini e giovani fino a diciotto anni di età, resta fermo l’obbligo di cui all'articolo 4, comma 5-quater del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

3. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, nel rispetto dell’articolo 6, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale.

4. Con decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definite e aggiornate le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica. Fino all'adozione di dette linee di indirizzo, le stazioni appaltanti individuano nei documenti di gara le specifiche tecniche finalizzate a garantire la qualità del servizio richiesto.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

SPIEGAZIONE L'articolo 130 reca la disciplina per l'aggiudicazione dei servizi di ristorazione, indicati nell’allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE, disponendo che essa avvenga esclusivamente sulla ...

Commento

CONSIGLI UTILI PER SA E PER OE - La SA deve valorizzare nel bando, in sede di attribuzione del punteggio, le caratteristiche qualitative che connotano il servizio. - Le istituzioni pubbliche che ges...
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Giurisprudenza e Prassi

PREVALENZA DELLA SCADENZA TEMPORALE SULLE STIME QUANTITATIVE NELL’APPALTO DI RISTORAZIONE.

TRIBUNALE DI POTENZA SENTENZA 2026

La questione centrale del presente giudizio concerne l’interpretazione della durata del contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di ristorazione scolastica. Sul punto, il dato testuale delle pattuizioni contrattuali si presenta chiaro e univoco. L’art. 3 del contratto stabilisce, infatti, che «la durata del contratto è fissata in n. tre (3) anni scolastici decorrenti dalla data di avvio del servizio, avvenuta il 14 febbraio 2022, e fino alla chiusura dell’anno scolastico 2023/2024», precisazione coerentemente ribadita dall’art. 4 del Capitolato speciale d’appalto, che individua la durata dell’affidamento negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.

In tale quadro, la tesi sostenuta dall’attrice, secondo cui il rapporto contrattuale avrebbe dovuto protrarsi sino al completamento di 428 giornate effettive di servizio, a prescindere dalla conclusione degli anni scolastici indicati negli atti di gara, non trova alcun riscontro nel tenore letterale delle clausole contrattuali, né può essere ricavata in via interpretativa da una lettura sistematica degli atti.

Come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, l’interpretazione della lex specialis di gara e delle clausole contrattuali deve avvenire applicando i criteri ermeneutici civilistici di cui agli artt. 1362 e seguenti del codice civile, con prevalenza del significato letterale delle disposizioni, ove questo risulti chiaro e non equivoco (Cons. Stato, Sez. V, n. 7570 del 13 settembre 2024). Applicando tali criteri al caso di specie, non può che concludersi nel senso che la durata dell’appalto fosse rigidamente ancorata agli anni scolastici indicati, e non al numero delle giornate o dei pasti stimati in sede di gara.

In tema di appalto di servizi, l'interpretazione delle clausole sulla durata del rapporto deve privilegiare il dato letterale che ancora la scadenza a termini temporali certi (nella specie, gli anni scolastici). Il numero di pasti e le giornate di servizio indicati nel piano economico-finanziario e nel capitolato hanno natura meramente presuntiva e non vincolante, essendo variabili direttamente correlate all'effettivo utilizzo del servizio. Pertanto, l'appaltatore non vanta alcun diritto alla prosecuzione del rapporto (c.d. proroga tecnica) per il recupero di prestazioni stimate ma non eseguite entro la scadenza, né può configurarsi un recesso implicito della Stazione Appaltante che proceda a nuova gara alla scadenza del termine pattuito.

OFFERTA IMPOSSIBILE: E' TALE QUELLA CHE PRESENTA MODALITA' IRREALISTICHE PER ADEMPIERE ALLA PRESTAZIONE (107)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2025

L’offerta dell’aggiudicataria non può ritenersi né impossibile né plurima o alternativa ad altra presentata contestualmente.

Dal primo punto di vista, va richiamato l’indirizzo, secondo il quale si ha offerta impossibile, tale da consentirne l’esclusione, laddove risultino irrealistici, ossia impossibili da rispettare, i tempi e le modalità indicati dall’offerente, in modo da rendere del tutto inipotizzabile che la prestazione sia effettivamente eseguita come indicato nell’offerta (cfr. Consiglio di Stato, sezione III, 26 maggio 2022, n. 4225; id., sezione V, 28 gennaio 1997, n. 100).

Quanto al tema delle offerte plurime o alternative, la giurisprudenza ha stabilito che il vero attentato al principio di unicità dell’offerta si verifica nelle ipotesi di più offerte, o di più proposte nell’ambito della medesima offerta, formulate in via alternativa o subordinata, in modo tale che la scelta ricadente su una di esse escluda necessariamente la praticabilità delle altre, poiché solo in queste ipotesi il concorrente è effettivamente avvantaggiato rispetto agli altri dall’offerta plurima, potendo contare su un più ampio ventaglio di soluzioni in grado di soddisfare le esigenze della stazione appaltante (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 22 maggio 2024, n. 4537; id., sez. III, 3 maggio 2022, n. 3442; id., 1 aprile 2022, n. 2413).

Le operazioni che la stazione appaltante svolge per verificare che l’offerta sia, oltre che congrua e rispettosa della lex specialis, anche adeguata e concretamente eseguibile, sono caratterizzate da ampi margini di discrezionalità tecnica, secondo una valutazione globale e sintetica, sindacabili in sede giurisdizionale solo di fronte a macroscopici profili di illegittimità, restando in ogni caso precluso al giudice di sostituirsi all’Amministrazione nell’esecuzione di tali attività (Consiglio di Stato, sezione V, 3 maggio 2022, n. 3453; 28 febbraio 2022, n. 1412; 4 agosto 2021, n. 5754; 8 aprile 2021, n. 2843; 8 gennaio 2021, n. 295; 30 novembre 2020, n. 7554; 23 novembre 2020, n. 7255; 2 ottobre 2020, n. 5777; 17 giugno 2019, n. 4050).