INAPPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA AI CRITERI PREMIALI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (95.1)
È nulla per violazione del giudicato la determinazione della stazione appaltante che, in sede di riedizione del potere dopo l'annullamento dell'aggiudicazione, attribuisca all'operatore economico controinteressato il medesimo punteggio qualitativo del ricorrente invocando il principio di equivalenza per caratteristiche tecniche difformi o inferiori rispetto ai sub-criteri premiali previsti dal bando. L'equivalenza, infatti, opera solo per la soglia di ammissibilità (requisiti minimi) e non può essere utilizzata per livellare il merito tecnico delle offerte in fase di attribuzione del punteggio.
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