IL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA PREVALE SULLE SPECIFICHE TECNICHE ECCESSIVAMENTE RIGIDE (79.1)
In tema di appalti di forniture mediche, è illegittima l'esclusione di un concorrente basata esclusivamente sulla mancanza di un elemento costruttivo specifico richiesto dalla lex specialis, qualora il prodotto offerto sia funzionalmente equivalente e idoneo a garantire il medesimo risultato terapeutico. Il principio di equivalenza tecnica opera come limite alla discrezionalità della stazione appaltante nella definizione delle specifiche tecniche, impedendo che requisiti formali non essenziali ostacolino la partecipazione di operatori che offrono soluzioni tecnicamente idonee a soddisfare l'interesse pubblico sanitario.
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