L'AMBIGUITÀ DEL MODELLO DI COSTI NON COMPORTA MODIFICA DELL'OFFERTA (95.10)
Non costituisce modifica inammissibile dell'offerta economica la precisazione fornita dal concorrente in sede di giustificazioni volta a distinguere tra ore annue teoriche e ore mediamente lavorate, qualora tale ambiguità derivi dalla formulazione dei modelli predisposti dalla Stazione Appaltante. Ai fini della verifica di anomalia, il costo del personale deve essere parametrato al costo reale per ore effettive, restando irrilevanti eventuali sovrapposizioni tra criteri di calcolo eterogenei operati in fase di gara se la spesa complessiva risulta congrua rispetto ai minimi salariali.
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