NECESSARIA PROVA CONCRETA PER LA SUSSISTENZA DEL CONFLITTO DI INTERESSI DEL COMMISSARIO (42.2)
Ai fini della configurabilità del conflitto di interessi di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, non è sufficiente la prova di meri contatti professionali o collaborazioni occasionali gratuite tra il commissario di gara e l'impresa concorrente, qualora tali episodi non siano idonei a radicare un interesse economico o personale tale da condizionare le valutazioni tecniche. L'onere della prova grava sulla parte che eccepisce il conflitto, la quale deve dimostrare in concreto la sussistenza di un bisogno da soddisfare subordinando un interesse all'altro, evitando che la speditezza dell'azione amministrativa sia ostacolata da elementi induttivi soggettivamente interpretabili.
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