ILLEGITTIMA L'ESCLUSIONE PER PRECEDENTE COINVOLGIMENTO SENZA PROVA DI DISTORSIONE CONCRETA DELLA CONCORRENZA (95.1)
Ai fini dell'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante deve dimostrare l'effettiva sussistenza di un vantaggio competitivo indebito derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura. Tale distorsione non può essere presunta sulla base del solo rapporto di controllo societario con l'ente formatore, specialmente laddove l'Amministrazione abbia concesso termini ampi per la formulazione delle offerte, idonei a neutralizzare eventuali asimmetrie informative a favore di tutti i partecipanti.
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