Giurisprudenza e Prassi

GIUDIZI INDIVIDUALI DEI COMMISSARI NON OBBLIGATORI SENZA IL METODO DEL CONFRONTO A COPPIE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, SEZIONE STACCATA DI BRESCIA Sentenza 2025

Nelle procedure di gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'obbligo di verbalizzazione dei singoli giudizi dei commissari sussiste esclusivamente nel caso in cui la stazione appaltante applichi il metodo del confronto a coppie; al di fuori di tale ipotesi, la motivazione del punteggio tecnico può essere legittimamente espressa in forma collegiale attraverso coefficienti numerici, senza che sia necessaria l'autonoma verbalizzazione delle manifestazioni individuali di giudizio.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)