Giurisprudenza e Prassi

NECESSARIO IL CONTRADDITTORIO PRIMA DELL'ESCLUSIONE PER UNICITÀ DEL CENTRO DECISIONALE (96.6)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA Sentenza 2025

L'art. 96, comma 6, del nuovo Codice dei contratti pubblici impone l'obbligo di interlocuzione tra stazione appaltante e partecipante anche in relazione alla causa di esclusione non automatica dell'unicità del centro decisionale. L'amministrazione non può basare l'esclusione su presunzioni generiche di collegamento derivanti da indizi formali senza consentire agli operatori economici di dimostrare che il rapporto sussistente non ha influito sul loro rispettivo comportamento nell'ambito della gara né sul contenuto delle offerte.

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