CARENZA DI INTERESSE DEL TERZO CLASSIFICATO ALL'IMPUGNAZIONE DELLE VALUTAZIONI SULLA PRIMA GRADUATA (80.5)
In tema di gare pubbliche, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto dall'operatore economico collocatosi al terzo posto della graduatoria che contesti l'ammissione dell'aggiudicatario senza aver validamente rimosso la posizione del secondo classificato, la cui stabilità sia già stata accertata in sede giurisdizionale. Inoltre, la valutazione dell'affidabilità professionale dell'operatore ex art. 80, comma 5, d.lgs. 50/2016 costituisce espressione di ampia discrezionalità della stazione appaltante, sindacabile solo in caso di manifesta illogicità o travisamento dei fatti.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

