INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER CARENZA DI REQUISITI MORALI DERIVANTE DA INTERDITTIVA ANTIMAFIA (94.2)
Ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, la sussistenza di un'interdittiva antimafia integra una causa di esclusione automatica che preclude la partecipazione alle gare pubbliche e la legittimazione a impugnare gli atti di gara. L'ammissione alla misura del controllo giudiziario ex art. 34-bis del D.Lgs. 159/2011 non produce effetti retroattivi e non è idonea a rendere illegittimo un provvedimento di esclusione (o un mancato invito in procedura negoziata) adottato quando l'interdittiva era pienamente efficace, atteso che il controllo giudiziario non costituisce un superamento dell'accertamento del pericolo di infiltrazione mafiosa ma ne conferma la sussistenza.
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