Giurisprudenza e Prassi
Legittimazione e determinatezza dell'oggetto nell'accordo quadro per farmaci esclusivi
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO Sentenza
2026
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto dall'operatore economico contro gli atti di indizione di un accordo quadro per farmaci esclusivi qualora le clausole censurate, relative alla mancata indicazione delle quantità esatte, non impediscano la formulazione dell'offerta e si risolvano in un'alea ordinaria dell'attività d'impresa; la determinatezza dell'oggetto è garantita dalla fissazione del valore massimo stimato, senza che sussista un obbligo di predefinire i volumi minimi di acquisto.
Condividi questo contenuto:

