Giurisprudenza e Prassi in materia di Appalti Pubblici
Argomento: Rinuncia agli atti
EFFETTO DELLA RINUNCIA ALL'AZIONE DI PRIMO GRADO IN SEDE DI APPELLO
A fronte della rinuncia manifestata dall'appellato all'azione intrapresa in primo grado e agli effetti in suo favore derivanti dalla sentenza appellata, il giudice deve disporre l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata e dichiarare l'estinzione del giudizio di primo grado, atteso che tale rinuncia preclude il riesame della questione e impedisce il passaggio in giudicato della sentenza (...)
ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER RINUNCIA AGLI ATTI (84.1)
In presenza di una rinuncia agli atti del giudizio formalmente depositata dal ricorrente e notificata alle parti intimate, qualora queste ultime vi aderiscano esplicitamente anche in ordine alla regolazione delle spese, il giudice amministrativo deve dichiarare l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite secondo quanto concordato tra le parti. (...)
IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO PER CARENZA DI INTERESSE DESUNTA DAL COMPORTAMENTO PROCESSUALE
Ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., anche in assenza delle formalità prescritte per la rinuncia agli atti, il giudice può desumere la sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa dal comportamento delle parti o da fatti univoci successivi alla proposizione del ricorso; tale fattispecie si ravvisa qualora la parte ricorrente dichiari espressamente l'intenzione di non coltivare ul (...)
LA RINUNCIA ALL'ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI DETERMINA LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE
In caso di rinuncia alla domanda incidentale di accesso agli atti di gara, intervenuta a seguito dell'ostensione spontanea della documentazione da parte della stazione appaltante in corso di giudizio, il giudice amministrativo prende atto della rinuncia stessa e può disporre la compensazione delle spese di lite relative alla fase incidentale, atteso che il risultato è stato conseguito senza l'inte (...)
ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER RINUNCIA FORMALE DELLA PARTE RICORRENTE
In tema di processo amministrativo, la rinuncia agli atti regolarmente notificata e depositata comporta l'estinzione del giudizio, precludendo al giudice ogni valutazione nel merito. Una volta accertata la regolarità formale dell'atto di rinuncia e il rispetto dei requisiti di notifica, il Collegio è tenuto a dichiarare l'estinzione della lite con eventuale compensazione delle spese. (...)
ESTINZIONE DEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO PER INTERVENUTA RINUNCIA AGLI ATTI DEL RICORRENTE
Nel processo amministrativo, qualora la parte ricorrente depositi una dichiarazione di rinuncia agli atti ritualmente notificata alle altre parti, il giudice deve dichiararne l'estinzione ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84 del d.lgs. n. 104/2010, restando preclusa ogni valutazione sulla fondatezza dei motivi di merito. (...)

