Giurisprudenza e Prassi

ESTINZIONE DEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO PER INTERVENUTA RINUNCIA AGLI ATTI DEL RICORRENTE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, SEZIONE STACCATA DI LATINA Sentenza 2024

Nel processo amministrativo, qualora la parte ricorrente depositi una dichiarazione di rinuncia agli atti ritualmente notificata alle altre parti, il giudice deve dichiararne l'estinzione ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84 del d.lgs. n. 104/2010, restando preclusa ogni valutazione sulla fondatezza dei motivi di merito.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati