Giurisprudenza e Prassi
ESTINZIONE DEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO PER INTERVENUTA RINUNCIA AGLI ATTI DEL RICORRENTE
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, SEZIONE STACCATA DI LATINA Sentenza
2024
Nel processo amministrativo, qualora la parte ricorrente depositi una dichiarazione di rinuncia agli atti ritualmente notificata alle altre parti, il giudice deve dichiararne l'estinzione ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84 del d.lgs. n. 104/2010, restando preclusa ogni valutazione sulla fondatezza dei motivi di merito.
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