Giurisprudenza e Prassi

ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER RINUNCIA AGLI ATTI (84.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024

In presenza di una rinuncia agli atti del giudizio formalmente depositata dal ricorrente e notificata alle parti intimate, qualora queste ultime vi aderiscano esplicitamente anche in ordine alla regolazione delle spese, il giudice amministrativo deve dichiarare l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite secondo quanto concordato tra le parti.

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