Giurisprudenza e Prassi

EFFETTO DELLA RINUNCIA ALL'AZIONE DI PRIMO GRADO IN SEDE DI APPELLO

CONS. STATO Sentenza 2026

A fronte della rinuncia manifestata dall'appellato all'azione intrapresa in primo grado e agli effetti in suo favore derivanti dalla sentenza appellata, il giudice deve disporre l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata e dichiarare l'estinzione del giudizio di primo grado, atteso che tale rinuncia preclude il riesame della questione e impedisce il passaggio in giudicato della sentenza originaria.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati