Giurisprudenza e Prassi in materia di Appalti Pubblici
Argomento: Riassunzione giudizio
TERMINE DIMEZZATO PER LA RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO NELLE CONTROVERSIE SU INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
Il termine per la riassunzione del giudizio soggiace alla generale dimidiazione dei termini di cui all'art. 119 c.p.a., con la conseguenza che resta fissato nella misura di 15 giorni, a pena di irricevibilità del ricorso originariamente proposto. (...)
ONERE DELLA PROVA E RILEVABILITÀ D'UFFICIO DELL'ESTINZIONE NEI GIUDIZI RIASSUNTI
Ai sensi dell'art. 11, comma 4, c.p.a., il termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice amministrativo a seguito di ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è di tre mesi, la cui inosservanza determina l'estinzione rilevabile d'ufficio. Inoltre, in sede di domanda risarcitoria, il ricorrente è tenuto a fornire la prova piena di tutte le voci di danno e della colpa del (...)
ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER MANCATA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO DOPO L'INTERRUZIONE
Il processo amministrativo deve essere dichiarato estinto qualora, a seguito dell'intervenuta interruzione del giudizio disposta con decreto presidenziale, nessuna delle parti provveda alla sua tempestiva riassunzione nel termine stabilito ex lege. Tale pronuncia di estinzione può essere adottata con decreto decisorio monocratico del Presidente di sezione, avverso il quale è ammessa opposizione al (...)
DECORRENZA TERMINE RIASSUNZIONE DOPO CONFLITTO NEGATIVO DI GIURISDIZIONE
Nell'ipotesi di conflitto negativo di giurisdizione sollevato d'ufficio dal giudice amministrativo, trovando applicazione la disciplina della sospensione necessaria del processo, il termine per la riassunzione del giudizio è di novanta giorni e decorre, ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a., dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa di sospensione, anziché dalla pubblicazione della (...)
ESTINZIONE AUTOMATICA DEL PROCESSO PER MANCATA RIASSUNZIONE DOPO LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
La sottoposizione di una società ricorrente a liquidazione giudiziale comporta l'effetto interruttivo automatico del giudizio pendente, ai sensi dell'art. 143, co. 3, del d.lgs. n. 14/2019; la mancata riassunzione del processo da parte della curatela fallimentare o delle altre parti interessate nel termine di novanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di interruzione determina l'estinzione (...)

