Giurisprudenza e Prassi

TERMINE DIMEZZATO PER LA RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO NELLE CONTROVERSIE SU INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024

Il termine per la riassunzione del giudizio soggiace alla generale dimidiazione dei termini di cui all'art. 119 c.p.a., con la conseguenza che resta fissato nella misura di 15 giorni, a pena di irricevibilità del ricorso originariamente proposto.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)