Giurisprudenza e Prassi

DECORRENZA TERMINE RIASSUNZIONE DOPO CONFLITTO NEGATIVO DI GIURISDIZIONE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA - SEZIONE STACCATA DI CATANIA Ordinanza 2025

Nell'ipotesi di conflitto negativo di giurisdizione sollevato d'ufficio dal giudice amministrativo, trovando applicazione la disciplina della sospensione necessaria del processo, il termine per la riassunzione del giudizio è di novanta giorni e decorre, ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a., dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa di sospensione, anziché dalla pubblicazione della decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

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