Giurisprudenza e Prassi

ESTINZIONE AUTOMATICA DEL PROCESSO PER MANCATA RIASSUNZIONE DOPO LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

TAR TOSCANA Decreto 2025

La sottoposizione di una società ricorrente a liquidazione giudiziale comporta l'effetto interruttivo automatico del giudizio pendente, ai sensi dell'art. 143, co. 3, del d.lgs. n. 14/2019; la mancata riassunzione del processo da parte della curatela fallimentare o delle altre parti interessate nel termine di novanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di interruzione determina l'estinzione del giudizio per inattività delle parti ex artt. 35 e 80 c.p.a.

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