ESCLUSIONE LEGITTIMA PER GRAVI VIOLAZIONI FISCALI NON DEFINITIVE E OMISSIONI INFORMATIVE (95.2)
Ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante deve escludere l'operatore economico che abbia commesso gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate qualora l'importo della violazione superi le soglie previste dall'Allegato II.10. L'omessa comunicazione di tali pendenze nel DGUE, anche in pendenza di contenzioso tributario, configura un grave illecito professionale per violazione del dovere di lealtà e trasparenza, risultando idonea a incrinare l'integrità e l'affidabilità professionale dell'operatore economico.
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