Giurisprudenza e Prassi

OBBLIGO DI CONTRADDITTORIO E MOTIVAZIONE ANALITICA NEL GIUDIZIO DI ANOMALIA (97.5)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'UMBRIA Sentenza 2024

È illegittimo il provvedimento di esclusione per anomalia dell'offerta basato su una motivazione generica che non rende conoscibili i conteggi e le valutazioni compiute dall'amministrazione. Nel subprocedimento di verifica dell'anomalia, la stazione appaltante ha l'obbligo di promuovere il contraddittorio con il concorrente ogniqualvolta le giustificazioni fornite non siano ritenute di per sé esaustive o emergano nuove perplessità dai calcoli istruttori dell'ufficio, non potendo esternare le ragioni della criticità direttamente nel provvedimento finale.

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